mercoledì 10 luglio 2013

redditometro, metratura o imposta sui servizi? ecco le tre ipotesi del governo per cambiare l'imu

redditometro, metratura o imposta sui servizi? ecco le tre ipotesi del governo per cambiare l'imu

martedì, 9 luglio, 2013 - 
redditometro, metratura o imposta sui servizi? ecco le tre ipotesi del governo per cambiare l'imu
il capitolo imu scalda gli animi dei partiti di governo e dei ministri. e mentre il pdl manda un ultimatum al ministro saccomanni perché acceleri sulla copertura per il taglio dell'imu e l'esecutivo si chiude a riccio per difenderlo, nelle stanze del tesoro si pensa alle alternative possibili all'abolizione tou court. se l'eliminazione totale non è sostenibile, si aprono strade alternative come vincolarel'imposta al redditometro, ai m2 o anche rivedere tutto l'impianto della tassazione sulla casa
-la prima ipotesi lega il pagamento dell'imu al redditometro, rimodellandola su 5 fasce di reddito isee. esenti dal pagamento gli immobili con un imu dovuta di 600 euro contro i 200 attuali. in questo modo a pagare sarebbero i contribuenti più ricchi, garantendo quasi la metà del gettito
- imu legata alla metratura. la seconda ipotesi che si prende in considerazione è far pagare gli immobili non solo ai proprietari di ville e case signorili, ma anche a chi possiede abitazioni civili con una metratura superiore ai 100 o ai 120 mq. in questo modo ad essere esenti sarebbero l'85% dei proprietari di prima casa, con un costo per lo stato di 2,2 miliardi. di gran lunga inferiore ai 4 miliardi necessari per l'eliminazione totale
- infine si parla di accelerare la riforma completa della tassazione sulla casa, creando una sola imposta, la ics (imposta sulla casa e i servizi) che comprenda imu, tares sui rifiuti e imposte sui servizi indivisibili. un fattore importante sarebbe la grandezza dell'abitazione, in attesa che la tanto attesa riforma del catasto riallinei finalmente i valori degli immobili a quelli del mercato

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il caos del certificato energetico: vale la norma regionale o quella nazionale?

il caos del certificato energetico: vale la norma regionale o quella nazionale?

martedì, 9 luglio, 2013 - 08:52

Fonte :  Ritratto di teamteam@idealista
il caos del certificato energetico: vale la norma regionale o quella nazionale?
dal 6 giugno 2013 l'ace, attestato di certificazione energetica, è andato in pensione, sostituito dal nuovo ape, la cui differenza sta basicamente nella p di prestazione. la nuova norma, che attende i regolamenti attuativi per la sua completa entrata in vigore, non chiarisce ancora per i professionisti e per i proprietari diverse regole, ma per quanto riguarda le sanzioni invece è chiarissima e salatissima. in questo passaggio sorge però una questione: in quelle regioni in cui era stata introdotta una normativa specifica, a quale regolamento bisognerà attenersi?
già adesso i certificatori che operano in diverse aree del territorio nazionale diventano matti con l'applicazione delle distinte normative. nelle altre vale invece il dpr nº59 del 2 aprile 2009, che a questo punto decadrà quando saranno emanati i regolamenti attuativi del decreto legge 63/2013. fino ad allora si applicano gli stessi criteri, ma anziché ace si indicherà ape
la vera questione riguarda il dopo. da roma si vorrebbe imporre un'unica normativa, ma esiste in materia una clausola di cedevolezza che consente alle regioni di intervenire in materia e, qualora lo facciano, la loro normativa supera quella ministeriale. secondo il ministero dello sviluppo economicotutti dovranno ad ogni modo adeguarsi alle nuove norme di calcolo
mentre il vecchio ace tiene conto solo delle prestazioni per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria, l'ape dovrà occuparsi anche di climatizzazione estiva, ventilazione e – per il terziario – di illuminazione
questo è il quadro delle normative regionali attualmente in vigore, che potrebbero entrare in conflitto con quella nazionale:
ace emilia-romagna
l'ace è richiesto in caso di:
- nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale di edifici oltre i 1.000 mq
- compravendita e locazione di edifici o unità
-incentivi o agevolazioni
sistema di calcolo: uni/ts11300
sanzioni
-30% della parcella per il certificatore in caso di ace rilasciato senza rispettare i criteri, 80% per ace non attendibile o veritiero
-50% della parcella per direttore lavori in vista della mancata allegazione ace alla pratica di fine lavori
-fino a 5.000 euro per ace falsificato

ace provincia di bolzano
- l’ace è richiesto in caso di certificato casaclima reso obbligatorio per nuova costruzione o ristrutturazione integrale
-ace per singolo alloggio rilasciato da casaclima
sistema di calcolo: casaclima, in tal caso il sistema differisce da quello nazionale basandosi oltre che sull’efficienza dell’involucro dell’intero edificio sull’apparato impiantistico
sanzioni:
-inagibilità dell’edificio qualora sia omessa la certificazione casaclima per le nuove costruzioni e ristrutturazioni.

ace liguria:
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione o ristrutturazione per edifici oltre i 1.000 mq;
-compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
-sgravi fiscali o incentivi;
-piano casa.
sistema di calcolo: uni/ts11300 con integrazioni regionali.
sanzioni:
-da 1.000 a 3.000 euro per direttori lavori (con metà al committente per ace sbagliato);
-da 1.000 a 3.000 euro per i tecnici abilitati, ace falsificato prevede anche la comunicazione a ordine o collegio e sospensione dell’elenco certific. da 3 a 2 mesi.

ace lombardia
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione o ampliamento  oltre il 20%, volume riscaldato, opera di ristrutturazione oltre il 25% della superficie dell’involucro
-compravendita o locazione di un edificio o di una singola unità con allegazione a rogito o contratto
-sgravi fiscali o incentivi, contratti servizio energia e gestione impianti cin committ. pubblico, piano casa, edifici pubblici superiori a 1.000 mq
sistema di calcolo: cened+.eph regionale (esclusivo riscaldamento) ma parametri più duri per la determinazione delle classi
sanzioni:
-da 5.000 a 20.000 euro per committente che cede a titolo oneroso senza ace
-da 2.500 a 10.000 euro al locatore senza ace
-da 500 a 2.000 euro per aggiudicatario di contratti servizio energia senza ace

ace piemonte
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione o ristrutturazione
-compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari con obbligatoria allegazione agli atti
-sgravi fiscali o incentivi e piano casa
sistema di calcolo: uni/ts11300
sanzioni:
-da 150 a 1.500 euro in caso in cui il certificatore non ottempera ai criteri regionali e fino al doppio costo ace per classi non veritiere
-cancellazione dall’elenco regionale per quegli ace non veritieri in un anno
-da 1.000 a 10.000 euro qualora sia assente nelle cessioni e da 500 a 5.000 euro se nella locazione

ace provincia di trento
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento volumi oltre il 20% dell’esistente;
-opera di ristrutturazione integrale se la superficie utile va oltre i 500 mq
-compravendita, locazione
sistema di calcolo: protocollo trentino (specifica tecnica uni/ts11300 ma parametri minimi più severi)
sanzioni:
-30% della parcella per il certificatore per ace rilasciato senza osservare la correlata metodologia;
-80% se l’ace non è veritiero e segnalazione a collegio o ordine
-50% della parcella per direttore lavori per la mancata allegazione ace alla pratica fine lavori;
-fino a 5.000 euro per falso attestato

ace valle d’aosta
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia
-compravendita e locazione di un immobile o di singole unità senza obbligo di allegazione
-contributi e incentivi, edifici di proprietà pubblica
sistema di calcolo: beauclimat (ivi inclusa la climatizzazione estiva e per illuminazione non residenziale)
sanzioni:
-nei confronti del certificatore, a seguito di tre certificati errati, subentrano la sospensione e la sanzione di 6.000 euro
-300 euro al proprietario che non deposita l’ace in comune

ristrutturare casa è più facile: se sposti porte e tramezzi non serve la scia

ristrutturare casa è più facile: se sposti porte e tramezzi non serve la scia

mercoledì, 10 luglio, 2013 - 10:00

Fonte : Ritratto di teamteam@idealista
ristrutturare casa è più facile: se sposti porte e tramezzi non serve la scia
è decisamente un ottimo momento per chi vuole ristrutturare casa. oltre ai vantaggi economici su lavori, mobili ed elettrodomestici, anche la burocrazia si è fatta più snella. grazie al decreto del fare approvato a giugno dal governo, infatti, la manutenzione straordinaria si è divisa in due e se non riguarda le parti strutturali dell'edificio diventa libera, senza bisogno della scia
manutenzione straordinaria libera
con l'articolo 6 del testo unico per l'edilizia, si è introdotta la figura della manutenzione "minore". chi sposta tramezzi e porte, senza intaccare quindi la struttura dell'immobile, può procedere senza la scia, con la sola certificazione di inizio lavori
manutenzione straordinaria con la scia
la segnalazione certificata inizio attività è necessaria in questi casi: restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d'uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all'interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l'apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici
sportello unico
a partire dal 26 giugno 2013 la procedura per la presentazione della scia è stata semplificata. tutto passa adesso allo sportello unico per l'edilizia, in cui il privato può richiedere tutti gli atti di assenso necessari per l'intervento che deve realizzare
vincoli
la semplificazione ha un limite: restano in vigore i vincoli ambientali, culturali e paesaggistici per i quali, in caso di lavori, sono necessari i nulla osta dagli organi competenti

tassi usura, il vademecum per scoprire se il tuo mutuo è annullabile

tassi usura, il vademecum per scoprire se il tuo mutuo è annullabile

mercoledì, 10 luglio, 2013 - 08:10

Fonte : Ritratto di teamteam@idealista
tassi usura, il vademecum per scoprire se il tuo mutuo è annullabile
la sentenza della corte di cassazione nr 350/2013 ha sancito che in caso di applicazione di tassi usurari non solo è possibile recuperare gli interessi pagati, ma anche annullare il contratto di mutuo. confconsumatori ha pubblicato un breve vademecum per offrire una guida ai mutuatari che si chiedono se il principio sancito dalla corte sia applicabile o meno al loro caso
il consumatore per verificare se il proprio contratto di mutuo rientra nella fattispecie sancita dalla corte e sia quindi, eventualmente annullabile, dovrà
1) essere fisicamente in possesso del contratto di mutuo
2) qualora non ne fosse in possesso, chiedere alla propria banca e/o al notaio che ha effettuato il rogito una copia
3) valutare il tasso concretemente e complessivamente applicato dall'istituto di credito o finanziario. per i mutui a tasso variabile con cap e per i finanziamenti confconsumatori consiglia di chiedere già in questa fase la perizia di un ragionere o di un commercialista
5) qualora il tasso complessivamente applicato dalla banca sia superiore al tasso soglia, e quindi la banca pratica usura,  il consumatore dovrà inoltrare una formale diffida all'istituto di credito chiedendo l'applicazione del principio sancito dalla sentenza della corte di cassazione
6) dopo il fallimento di qualsiasi soluzione bonaria alla vicenda, e prima di promuovere qualsiasi giudizio, sarebbe opportuno effettuare una perizia relativa all'intero rapporto per determinare l'entità di quanto dovuto e quanto richiesto

con 100 euro in più al mese compri casa invece di affittarla (grafici)

con 100 euro in più al mese compri casa invece di affittarla (grafici)

mercoledì, 10 luglio, 2013 - 09:40

Fonte : Ritratto di teamteam@idealista
vivere in una casa di proprietà per la quale si paga un mutuo non è molto più costoso che vivere in affitto. nel 2012, infatti, le famiglie italiane hanno pagato una locazione media di 403 euro, a fronte di una rata media mensile di 503 euro. essere proprietari di un immobile costa solo "100 euro" in più
secondo i dati sui consumi delle famiglie pubblicati dall'istat, lo scorso anno a vivere in affitto erano circa il 16.9% delle famiglie italiane (a fronte del 18.0% nel 2011 e del 17.2% nel 2010). il 72,4% delle famiglie vive invece in una casa di proprietà ma a pagare un mutuo è solo il 16.7% di esse, contro il 16% del 2011. il numero di affittuari e quello di mutuatari è pertanto molto simile e si aggira attorno ai 3 milioni. la maggioranza delle famgilie, invece, è libera da ogni carico di spesa sulla prima abitazione
confrontando le spese, invece, vediamo come a effetti pratici nel 2012 l'affitto medio è stato di 403 euro contro i 503 pagati per il mutuo. nel 2011 il divario era maggiore (374 contro 514), superiore a quello esistente nel 2010 (370 contro 494)
tanto il canone corrisposto per l'affitto, quanto le rate mensili pagate per il finanziamento delle banche variano a seconda delle zone geografiche. al nord italia la distanza è persino minore, cioè di soli 60 euro
per quanto riguarda l'affitto, la spesa media mensile varia fra i 448 euro delle regioni del centro e del nord e i 311 euro del mezzogiorno
per quanto riguarda il mutuo, quello che più che una spesa si può definire come un investimento, rappresenta un'uscita consistente pari, in media, a 503 euro al mese, che sale a 544 euro nel centro

Condizionatori e condominio: attenti alle regole

Condizionatori e condominio: attenti alle regole

martedì 9 luglio 2013
    
I consigli di Confedilizia per installare impianti di raffrescamento senza incorrere in controversie con i vicini
Con l’arrivo dell’estate, molti italiani per difendersi dal caldo ricorrono all’installazione di un condizionatore. Ma attenzione: se si vive in condominio, ci sono delle regole da rispettare. Lo segnala Confedilizia, precisando che va considerata illegittima la collocazione di un voluminoso condizionatore sulla facciata condominiale, poiché tale installazione turba l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio. Ciò è valido anche quando la facciata in questione non è esposta al pubblico, ma solo ai condòmini.
Nel collocare un condizionatore sulla facciata comune è bene, pertanto, aver chiare le regole da rispettare, così da prevenire eventuali controversie. Ciò con la precisazione che, qualora il condominio sia dotato di un regolamento contrattuale che disponga al riguardo, è necessario attenersi a quanto tale regolamento prevede. Ultimo aspetto da non trascurare, conclude Confedilizia, è che l’installazione in questione non deve essere tale darecare pregiudizio ai vicini, riducendone, per esempio, la veduta o generando rumori molesti.

Amministratore: ora incarico 1 anno + 1 anno

Amministratore: ora incarico 1 anno + 1 anno

martedì 9 luglio 2013
      
Confedilizia chiarisce i dubbi sull'interpretazione della durata del ruolo dopo la riforma del condominio
La riforma del condominio è intervenuta anche sulla disposizione che si occupa di disciplinare la durata dell’incarico dell’amministratore. L’art. 1129 c.c. prevede adesso che l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. Il testo previgente si limitava invece a fissare in un anno la durata dell’incarico, senza nulla disporre in ordine a un eventuale rinnovo.
Confedilizia si interroga ora sul significato di questa nuova formulazione. L’associazione, attraverso il periodico Confedilizia Notizie, osserva innanzitutto come l’interpretazione letterale del dato normativo (“l’incarico di amministratore ha durata di un anno”) non possa che condurre alla conclusione che la riforma abbia confermato in un anno la durata del mandato. Questo salvo il (tacito) rinnovo. Sostenere altro – come ad esempio il fatto che dopo la riforma, in mancanza di espressa richiesta di revoca, l’amministratore prosegua nel suo incarico di anno in anno – non trova quindi alcun riscontro nel testo di legge.

Infrazioni al regolamento condominiale: multe fino a 800 euro

Infrazioni al regolamento condominiale: multe fino a 800 euro

mercoledì 10 luglio 2013
     
La riforma del condominio ha adeguato il valore delle sanzioni, prevedendo anche il caso di recidiva
Con la riforma del condominio, per le infrazioni al regolamento del condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La stessa norma specifica che tale somma dovrà essere devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. Rispetto alla precedente formulazione, sottolinea il periodico Confedilizia Notizie, il legislatore ha adeguato il valore della sanzione e previsto una maggiorazione della stessa in caso di recidiva. Per il resto, tutto rimane come prima.
Confedilizia, commentando la legge di riforma, spiega che l’organo deputato alla concreta irrogazione delle sanzioni e alla quantificazione delle stesse è l’assemblea. Questa interpretazione da un lato valorizza il ruolo dell’assemblea come organo decisionale del condominio e dall’altro non espone l’amministratore al rischio di essere coinvolto in azioni giudiziarieavviate da condòmini che si ritenessero ingiustamente sanzionati. Per questo è bene, anche quando l’assemblea decidesse di affidare all’amministratore il compito di irrogare la sanzione, che ciò avvenga fissando criteri precisi. In questo modo l’amministratore non sarà messo in difficoltà e l’assemblea manterrà il potere decisionale che le compete.

Mutui: cresce la fetta di quelli per seconda casa

Mutui: cresce la fetta di quelli per seconda casa

mercoledì 10 luglio 2013
   
Importo concesso scende però del 18,6% a un loan to value del 47%
In un periodo in cui il mercato dei mutui conosce cali a doppie cifre, parlare di seconde case sembra quasi anacronistico. Ciononostante, il mercato delle case vacanze e di quelle da mettere a reddito tiene ancora, seppur con numeri ridotti rispetto al passato. A dirlo è un’indagine svolta da Mutui.it in collaborazione con Facile.it, secondo cui i mutui per la seconda casa sono passati in un anno dal 4 al 6 per cento del totale di finanziamenti erogati.
L’analisi ha messo a confronto il numero di erogazioni di mutui nel periodo gennaio-giugno 2013 con quelle del primo semestre del 2012, evidenziando come anche i mutui per l’acquisto della seconda casa vedano una riduzione tanto dell’importo richiesto quanto del valore erogato. L’importo medio che si cerca di ottenere si ferma a 125.000 euro, il 10% in meno rispetto al 2012, mentre il valore concesso mediamente dalle banche scende a soli 98.000 euro, il 18,6% in meno. Il mutuo accordato dalle banche andrà a coprire una percentuale che non arriva nemmeno alla metà del valore dell’immobile: illoan to value si ferma al 47% contro il 51% di un anno fa. Dalle cifre si può anche capire che gli immobili acquistati non sono considerabili di lusso: il valore medio delle proprietà si è contratto in un anno del 9%, confermando la tendenza a investire in immobili di medio livello.

lunedì 8 luglio 2013

Certificatore energetico, i requisiti e le procedure per diventarlo

Certificatore energetico, i requisiti e le procedure per diventarlo

Dpr 75/2013 in vigore dal 12 luglio: titoli di studio, abilitazione alla progettazione di edifici e impianti, corso di 64 ore


08/07/2013 - Il 12 luglio entrerà in vigore il regolamento sui requisiti professionali dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e quindi al rilascio del nuovo attestato di prestazione energetica (APE).
Certificatore energetico, i requisiti e le procedure per diventarlo


Con questo regolamento (Dpr 75/2013) si completa il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici e si definisce la figura del certificatore energetico.

La certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di:

- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).

Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati iningegneria, architettura, agraria scienze forestalioppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario.

I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si costituisce così un gruppo di certificatori energetici.

In alternativa, il tecnico può decidere di frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 64 ore sulla certificazione energetica degli edificial termine del quale, dopo il superamento di un esame finale, diventa certificatore energetico.

Il corso di formazione è obbligatorio, invece, per tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e per quelli in possesso di lauree e diplomi tecnici diversi dai precedenti (es. laurea in fisica, ingegneria informatica, biomedica e scienze della natura, oppure diplomi in elettronica, grafica o telecomunicazioni). Al termine del corso, anche queste figure professionali diventeranno certificatori energetici.

Guarda lo schema e verifica se possiedi i requisiti di un certificatore energetico!

Il certificatore energetico dovrà assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dichiarando nell'APE il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare.

Il requisito di terzietà dovrà essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere nè un coniuge nè un parente fino al quarto grado. Alla dichiarazione, dunque, si aggiunge l’elemento della parentela, non specificato dal precedente riferimento normativo in materia di servizi energetici (Dlgs 115/2008).

Le disposizioni del Dpr 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici. Le regioni e le province con norme proprie, invece, dovranno adottare misure per favorire un graduale avvicinamento alle prescrizioni del regolamento nazionale.

Il decreto non fornisce indicazioni sui certificatori energetici già abilitati ai sensi della normativa nazionale e che già svolgono l'attività. 
Fonte : Edilportale.com

«Verbale d'affitto» utile contro le brutte sorprese a fine contratto

«Verbale d'affitto» utile contro le brutte sorprese a fine contratto


Di Dario Aquaro
Le garanzie di un contratto di locazione turistica in regola sono reciproche, quindi a tutela anche del proprietario. A premere sulla correttezza non è solo la possibile nullità di un accordo verbale (a chi conviene ricorrere in tribunale per l'affitto di una settimana o due?); né le sanzioni fiscali che seguono la mancata registrazione di un contratto superiore ai 30 giorni. È soprattutto una questione di buon senso, senza contare che incidenti come l'incendio dell'immobile o il furto degli arredi farebbero comunque emergere l'irregolarità del contratto.
Ragionando per casi estremi, in assenza di un contratto scritto e una data termine definita, l'inquilino potrebbe ad esempio continuare a occupare la casa oltre quel che si è pattuito con la "stretta di mano", affermando che in realtà l'immobile gli è stato affittato come residenza principale. Certo sarà poi il giudice ad accertare se quello della locazione stagionale è un contratto simulato, ma a tal proposito il proprietario deve evitare i rinnovi automatici che consentano di prolungare la permanenza del conduttore, e per la stessa ragione è meglio non prevedere aggiornamenti periodici del canone. Il verbale di consegna, da compilare con cura, agisce poi a difesa degli arredi e dello stato di manutenzione di pavimenti, porte, finestre, impianti. Non è infatti insolito ritrovarsi qualche "sorpresa" alla fine del periodo di affitto. Nel contratto bisognerebbe però specificare se gli impianti sono a norma. Se non lo sono, dovrebbe esser richiesta una precisa liberatoria all'inquilino: che però, in caso di incidenti, non metterebbe totalmente il locatore al riparo da responsabilità.
Fonte : Casa24Plus

I prestiti? 1 su 5 per auto usata o ristrutturazione della casa

I prestiti? 1 su 5 per auto usata o ristrutturazione della casa

lunedì 8 luglio 2013
Il 21% dei prestiti è invece richiesto per esigenze di liquidità
L’Osservatorio sul mercato italiano del prestiti realizzato da PrestitiOnline.it, sito di comparazione di prodotti al consumo che fa capo al gruppo MutuiOnline, afferma oggi che nei primi sei mesi dell’anno circa il 21% dei prestiti è stato richiesto per liquidità, il 20% circa per l’acquisto di un’auto usata o per la ristrutturazione della casa (anche se le due rischieste non solo correlate). Solo l’1,4% ha fatto richiesta per hobby personali o vacanze. La durata piu’ richiesta di finanziamenti è di 84 mesi (oltre il 22% dei richiedenti) e di 60 mesi (oltre il 20%) e l’importo medio dei prestiti erogati si attesta a 10.878 euro, in leggero aumento rispetto all’ultimo semestre del 2012. L’osservatorio evidenzia inoltre che quasi il 30% dei prestiti erogati ha un importo compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro, la richiesta/erogazione per le diverse aree geografiche e’ in linea con le precedenti rilevazioni e si attestano intorno al 42% per il Nord, oltre il 37% per il Sud e le Isole e oltre il 20% per il Centro.

Per diminuire le bollette serve una vera concorrenza

Composition chauffage et climatisation



Contro il “carobollette” secondo Legambiente è necessario vigilare contro il rischio di cartelli sui prezzi. Necessaria una vera concorrenza nel mercato elettrico.

In effetti, continuano anomalie nella borsa elettrica, che si possono spiegare solo con un accordo tra produttori per far risalire il prezzo nelle ore serali e recuperare i guadagni che il fotovoltaico sta ogni giorno di più erodendo. È un dato di fatto: i 16 GW di fotovoltaico installati stanno facendo sentire fortemente il loro peso soprattutto al picco della domanda elettrica (e del costo alla borsa), ossia dopo le 11 di mattina, producendo energia dal sole a costo zero.
La conseguenza è che questo picco nella borsa elettrica non esiste più, perché si è ridotta la domanda di energia da centrali termoelettriche, mentre si sta verificando un clamoroso aumento di sera, verso le 18-20, senza una spiegazione logica. O meglio, secondo Legambiente una spiegazione ci sarebbe: i produttori da fonti convenzionali si rifanno dei mancati guadagni, mettendosi d’accordo sugli aumenti.
Non si può accettare che per questi problemi delle aziende a pagare siano i consumatori.
Inoltre (come sostiene il più volte citato dossier di Legambiente), se si vuole ridurre la bolletta elettrica è bene che Ministeri e Autorità accendano i riflettori su quanto sta succedendo nei pompaggi degli impianti idroelettrici. Perché incredibilmente anno dopo anno se ne sta riducendo l’uso, quando sono un eccellente sistema di accumulo dell’energia elettrica, per utilizzarlo nelle ore di punta.
L’impressione è che lo scarso utilizzo dipenda dagli interessi di chi li gestisce in concessione che non vuole fare concorrenza, con un proprio impianto da fonte rinnovabile, ai propri impianti da fonti fossili.
E a proposito di mercato e di concorrenza, non è con sussidi mascherati che si affronta il tema della flessibilità necessaria nella gestione di un sistema dove è così forte il ruolo delle fonti rinnovabili (e quindi con sbalzi nella produzione e bisogno di centrali di “riserva”). Occorrono criteri trasparenti per garantire questa riserva attraverso gli impianti più efficienti e in grado di rispondere a queste esigenze, scelti attraverso gare trasparenti.
La strada più lungimirante per superare la crisi che stanno vivendo gli impianti a gas a ciclo combinato (schiacciati tra fonti rinnovabili e i più economici e inquinanti impianti a carbone) è quella che passa per una tassazione che spinga innovazione e concorrenza nell’offerta elettrica, premiando l’efficienza in termini di emissioni di CO2.
In Italia l’introduzione di una carbon tax sulla produzione termoelettrica permetterebbe di spingere questa prospettiva, attraverso un intervento sull’accisa da differenziare sulla base delle emissioni di CO2 prodotte dagli impianti.
Una politica di questo tipo permetterebbe di premiare le produzioni più efficienti (come le centrali a gas a discapito di quelle a carbone o a olio combustibile) generando nuove risorse.
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico.it

venerdì 5 luglio 2013

Caro mutui, l’Adusbef denuncia le banche italiane all’UE

Caro mutui, l’Adusbef denuncia le banche italiane all’UE






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In Italia un mutuo costa troppo di più che nel resto d’Europa: l’Adusbef ricorre alla Corte di Giustizia Europea.


Chi ha acceso un mutuo in Italia spende davvero molto di più che gli altri cittadini dell'Unione Europea: secondo le rilevazioni dell'Adusbef, tra le più agguerrite associazioni dei consumatori, per 100.000 di mutuo i costi sono più alti di ben 23.000 euro per i mutuatari italiani rispetto alla media europea; per questo motivo l'Adusbef si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea con la motivazione di "condotte lesive dei diritti e degli interessi dei consumatori italiani".
L'accusa che è giunta a Michel Barnier, il commissario Europeo dei Servizi Finanziari, è molto chiara e dettagliata: l'Adusbef afferma che la presunta stabilità del sistema bancario italiano in realtà fa spendere, nel globale, tra i cinque ed i sette miliardi di oneri diretti ed indiretti ai consumatori; in particolare, per quel che riguarda i mutui, si rileva che se in Italia itassi di interesse medi sono scesi dello 0,46% in tre anni (dal 4,92% del 2010 al 4,46% del 2013), in Europa invece il calo è stato dello 0,92% (dal 4,26% al 3,34%): dunque i mutui qui hanno tassi di interesse in media più alti dell'1,12%.
I calcoli dell'Adusbef sono molto precisi e proseguono poi con un confronto diretto: per unmutuo da 100.000 euro con rimborso trentennale la rata mensile media in Italia è di 504 euro, mentre negli altri paesi UE è di 440 euro, portando la differenza annua a 768 euro e dunque a ben 23.040 euro totali da pagare in più per tutto il finanziamento; per un mutuo sempre da 100.000 euro ma ventennale, si pagano in Italia quasi 14.000 in più.
Queste le parole di Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef: "La differenza è da ricondursi all'omessa concorrenza e alla mancata vigilanza di Bankitalia sulle banche, con le quali va a braccetto".
Fonte : SuperMoney