mercoledì 30 ottobre 2013

Mutuo consolidamento debiti: liberarsi dai debiti è semplice

Mutuo consolidamento debiti: liberarsi dai debiti è semplice

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Il mutuo consolidamento debiti rappresenta una scelta vantaggiosa e semplificata in un'unica rata.

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Mutuo consolidamento debiti, liberarsi dei debitiMutuo consolidamento debiti, come liberarsi dei debiti
Il mutuo consolidamento debiti è un mutuo ipotecario che rappresenta la soluzione ideale se si vogliono estinguere i vari debiti contratti nel corso del tempo e sintetizzarli in un'unica rata mensile. Tale metodo diventa ottimale soprattutto quando si parla di esigenze economiche familiari e, perché no, quando ci troviamo di fronte a ristrutturazioni e acquisti di immobili.

Come funziona il mutuo consolidamento debiti?

Attraverso il consolidamento debiti, e dopo aver stilato un unico piano di ammortamento, si arriva a seconda dei vari casi al calcolo di una rata da pagare mensilmente costituita da: un importo non superiore alla somma delle precedenti rate relative ai diversi debiti contratti e, soprattutto, con tassi di interesse inferiori e convenienti rispetto ad un comune prestito proprio perché ci troviamo di fronte ad una tipologia di mutuo che ha come garante un'immobile. Infatti, ottenere il mutuo consolidamento debiti è facile, in quanto basta ipotecare l'immobile personale ad uso residenziale come garanzia. Sicuramente si tratta di una pratica che snellisce la gestione finanziaria evitando al meglio vari conteggi e rapporti con i diversi soggetti finanziari.
La durata di questa tipologia di mutuo rappresenta un ulteriore vantaggio rispetto ai comuni prestiti in quanto può allungarsi a 25/30 anni. Aumentando il lasso di tempo di restituzione, di conseguenza, diminuisce l'importo della rata in maniera evidente, favorendo così l'andamento finanziario dell'intera famiglia.
Innanzitutto bisogna essere a corrente che se l'immobile ha un valore importante e lo consente, si può richiedere una somma di denaro aggiuntiva con convenienti tassi di interesse. Essa può arrivare fino a 50.000 euro e quindi può risolvere situazioni di emergenze improvvise. Inoltre, in caso di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il mutuo consolidamento debiti non può essere attivato perché il rimborso avviene direttamente tramite trattenute dirette su busta paga o pensione. Stessa cosa se si vuole estinguere un leasing finalizzato all'acquisto di un'auto o moto.
Infine, ricordiamo che qualsiasi tipo di consolidamento debiti esclude i cattivi pagatori con protesti e pregiudizievoli a carico che devono necessariamente optare per diverse alternative.
FONTE : SuperMoney

L'Istat conferma: nei primi sei mesi 2013 rallenta il calo dei rogiti

L'Istat conferma: nei primi sei mesi 2013 rallenta il calo dei rogiti

  • 30 ottobre 2013
di Michela Finizio
Anche l'Istat conferma il rallentamento della crisi del mattone. Nel corso del primo semestre 2013 frena il calo dei rogiti per trasferimenti di proprietà di unità immobiliari, con una variazione tendenziale negativa del -8,3% rispetto allo stesso periodo del 2012, quando la contrazione era stata del -20,6 per cento. I dati che confermano le previsioni degli operatori, che sperano proprio sulla leva prezzi per risollevare il livello degli scambi immobiliari tornato ai livelli degli anni 80: sempre l'Istat a giugno 2013 registrava un calo trimestrale dei valori delle case del 5,9% e oggi i principali istituti di credito segnalano un significativo incremento della domanda di mutui da parte degli italiani nell'ultrimo trimestre dell'anno. Entrambe segnali di ripresa, secondo gli operatori del real estate.
Complessivamente, le transazioni per l'acquisto di immobili - comunica l'Istat - sono state 295.785 nei primi sei mesi dell'anno, di cui 275.437 nel settore residenziale (il 93,1% delle convenzioni), 18.146 nel settore economico (il 6,1% delle convenzioni) e ulteriori 2.202 per trasferimenti di unità immobiliari ad uso speciale e per multiproprietà (lo 0,8% delle convenzioni). Così l'Istat, aggregando i dati del primo semestre 2013, conferma i dati diffusi a fine settembre dall'Agenzia delle Entrate relativi al trimestre da aprile a giugno dello stesso anno, che riportavano un analogo rallentamento del segno meno sul trend delle compravendite di abitazioni (-9,3%, contro un calo del 14,2% nel primo trimestre 2013 sull'analogo periodo 2012).
Un rallentamento dell'andamento negativo si registra per entrambi i primi due trimestri dell'anno e per tutti i comparti. I trasferimenti di proprietà di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori sono stati 129.120 (-10,3%) nel primo trimestre del 2013 e 146.317 (-6,5%) nel secondo. Andamenti simili sono riscontrabili anche per i trasferimenti di unità immobiliari ad uso economico: i rogiti sono state 8.722 nel primo trimestre e 9.424 nel secondo trimestre rispettivamente con un decremento del -10,1% e del - 4,0%. Analizzando i dati relativi alle macro aree del Paese si evince che la dinamica recessiva è in rallentamento in tutte le ripartizioni geografiche, sia nel primo che nel secondo trimestre: nel primo trimestre, rispetto al calo registrato dal comparto residenziale su base nazionale (-10,3%); la flessione è più contenuta nel Sud (-6,6%), nelle Isole (-9,8%) e nel Nord-Est (-9,9%); nel secondo trimestre, solo il Nord-Est (-2%) registra variazioni tendenziali negative inferiori alla media nazionale (-6,5%) per questo comparto.
Le città metropolitane resistono meglio dei piccoli centri. Gli archivi notarili con sede nei centri metropolitani hanno registrato, nel corso del primo semestre dell'anno, un calo dei trasferimenti immobiliari inferiore a quelli dei centri più piccoli (-7,7% contro -8,8%).
Confermato anche il rallentamento della flessione nelle concessioni di mutui. Sempre nel primo semestre del 2013 si rileva una generale attenuazione dell'entità delle variazioni tendenziali negative anche per le convenzioni notarili rogate per la concessione di mutui, finanziamenti ed obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare, che si attestano a -4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (quando il calo era pari a -40,3%). Nel periodo considerato, le convenzioni per concessione di mutui e finanziamenti hanno subito una diminuzione rispettivamente pari a -6,3% nel primo trimestre e a -2,4% nel secondo. La flessione continua ad interessare tutte le aree geografiche del Paese. Solo nel secondo trimestre e unicamente per il Nord-Est (+2,6%) e il Centro (+0,2%) si registrano timidi segnali di effettiva ripresa.
FONTE : CASA24PLUS

Graduazione programmata sfratti: nuovo ostacolo all’affitto?

Graduazione programmata sfratti: nuovo ostacolo all’affitto?

mercoledì 30 ottobre 2013
    
Confedilizia sottolinea i problemi che il provvedimento sulla morosità incolpevole può generare nel mercato delle locazioni
La scorsa settimana, il Senato ha approvato in via definitiva e senza previa discussione (a causa della scadenza del termine di conversione del decreto-legge su Imu e altro) un provvedimento con cui le Prefetture adotteranno “misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.
“La norma – scrive in una nota Confedilizia, l’organizzazione della proprietà immobiliare – rappresenta un nuovo elemento che si aggiunge a tanti altri, specie di natura fiscale, di scoraggiamento dell’affitto, già peraltro notevolmente ridotto. Un elemento che, ancora, è destinato ad aggravare l’emergenza abitativa in atto nel Paese e della quale comunque (nello stesso momento in cui la si incoraggia) ci si lamenta, da parte di molti anche al fine di ottenere cospicui fondi per costruire alloggi pubblici che, al meglio, potranno forse servire allo scopo fra una decina d’anni”.
La misura concernente i Prefetti è strettamente collegata al fondo per l’erogazione di contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli. Il provvedimento, ha spiegato l’on. Braga (Pd), mira comunque ad “affrontare e attutire l’impatto sociale del fenomeno crescente degli sfratti di morosità incolpevole” e solo ad essi sarà, dunque, applicato.
FONTE : QUOTIDIANOCASA.IT

Quando il proprietario di casa si macchia di omicidio colposo

Quando il proprietario di casa si macchia di omicidio colposo

mercoledì 30 ottobre 2013
   
L'abitazione, se consegnata a terzi, deve avere un impianto di riscaldamento revisionato e privo di carenze funzionali
“Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l’evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene”. E’ quanto afferma la Cassazione con la sentenza (riportata da Confedilizia notizie) n. 31356 del 22 luglio 2013, che, in virtù di questa posizione di garanzia, “il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Né tale responsabilità può essere esclusa in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l’impianto adeguato alle prescrizioni di settore, laddove il proprietario non possa non essere consapevole della vetustà dello stesso e della conseguente esistenza di situazioni di rischio che ne possano conseguire per i soggetti ai quali sia stata consentita l’utilizzazione del fabbricato”.
FONTE : QUOTIDIANOCASA.IT

martedì 29 ottobre 2013

Piemonte, in arrivo la legge di semplificazione amministrativa

Piemonte, in arrivo la legge di semplificazione amministrativa

Lo sportello unico per le attività produttive sarà l’interfaccia tra Enti pubblici e cittadini


16/10/2013 - Per la Regione Piemonte è in arrivo la legge di semplificazione per lo snellimento e l’armonizzazione dell’attività amministrativa in materia di edilizia, appalti e attività produttive.
Piemonte, in arrivo la legge di semplificazione amministrativa


La legge istituisce lo sportello unico per le attività produttive come principale strumento di gestione degli atti amministrativi e di comunicazione con il cittadino per il rilascio di documenti e titoli abilitativi.

La segnalazione certificata d’inizio attività (Scia) è il titolo richiesto per aprire un cantiere o cominciare a svolgere un’attività produttiva. Ove prevista, essa sostituisce ogni autorizzazione o licenza.

È prevista, inoltre, l’apertura di un portale internet nel quale i cittadini potranno trovare tutte le informazioni necessarie per la presentazione di istanze e segnalazioni che saranno gestite secondo una procedura unificata.

Il provvedimento aggiorna la disciplina della conferenza dei servizi in cui le amministrazioni, in ragione delle loro competenze, sviluppano e approvano progetti di pubblico interesse.

Al fine di rendere le conferenze più funzionali, le amministrazioni dovranno motivare eventuali dissensi apportando modifiche ai progetti da approvare. La mancata partecipazione alla conferenza avrà valore di silenzio assenso.

La nuova legge aggiorna il procedimento amministrativo che presiede all’approvazione degli atti regionali, anche promuovendo l’uso delle comunicazioni informatiche tra enti ed uffici. La norma, infine, accorcia la tempistica massima prevista per l'approvazione degli atti da 90 a 30 giorni.

“L’approvazione di questo disegno di legge è stata per me prioritaria - spiega l’assessore alla Semplificazione amministrativa, Riccardo Molinari - perché risponde alle istanze di molti sindaci, amministratori, imprenditori e cittadini che chiedono a gran voce una burocrazia snella ed efficiente”.

“Questo disegno di legge - ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota - vuole essere il primo passo di una grande rivoluzione, anche culturale, che porti la nostra regione ad essere la prima regione a burocrazia zero; se le regole sono sacrosante, la burocrazia al contrario è una degenerazione che talvolta diventa uno strumento in mano a qualcuno contro cittadini”.

La bozza del provvedimento ha già ottenuto il parere favorevole della Giunta ed ora è all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
Fonte : EdilPortale.com

APE obbligatorio per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e immobili pubblici

APE obbligatorio per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e immobili pubblici

Consiglio Nazionale del Notariato: l’obbligo di dotarsi dell’attestato scatta anche se gli edifici non sono venduti o affittati

 

29/10/2013 - I nuovi edifici, quelli ristrutturati e gli immobili pubblici devono essere dotati di Ape, Attestato di prestazione energetica, a prescindere dal fatto che vengano venduti o affittati. Lo sostiene il Consiglio Nazionale del Notariato, che con lo studio 657-2013/C ha tracciato una panoramica delle novità introdotte col DL Ecobonus 63/2013.
APE obbligatorio per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e immobili pubblici


Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, l’obbligo di dotarsi dell’Ape è composto da un presupposto contrattuale e da uno oggettivo. Il primo è legato al momento in cui l’immobile viene ceduto o affittato, il secondo si fonda sulle caratteristiche specifiche dell’edificio.

A prescindere dal fatto che un immobile venga venduto o affittato, quindi, l’obbligo di dotarsi dell’Ape vale per:

Nuovi edifici
Sono gli edifici costruiti sulla base di un permesso di costruire o di una denuncia di inizio attività richiesto o presentata dopo l'8 ottobre 2005. Nel caso del permesso di costruire, ad essere determinante è la data della richiesta e non quella del rilascio.

Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati dell’attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. L’Ape è prodotto a cura del costruttore.

Edifici ristrutturati
Perché scatti l’obbligo di dotare l’immobile dell’Ape, spiega il Consiglio Nazionale del Notariato, sull’edificio deve essere effettuata una ristrutturazione importante. Si tratta di interventi edilizi come la manutenzione ordinaria o straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento conservativo che coinvolgono oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio e che, a titolo esemplificativo, possono consistere nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o nell'impermeabilizzazione delle coperture.

Gli edifici devono essere dotati dell’attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, in analogia con la disciplina vigente per i nuovi edifici, l’attestato deve essere prodotto a cura del costruttore.

Analogamente, anche se non espressamente previsto nella normativa vigente, in analogia con quanto previsto per gli edifici di nuova costruzione, il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene che l’obbligo della dotazione dell’attestato di prestazione energetica scatti solo per le ristrutturazioni importanti realizzate sulla base di un di permesso di costruire, di una Dia o di una Scia successivi all'8 ottobre 2005.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha spiegato che sulla materia ha inciso molto il DL Ecobonus 63/2013 in base al quale l’edificio deve essere dotato dell’Ape in presenza di una ristrutturazione importante che può consistere in qualsiasi intervento di recupero edilizio riguardante una porzione superiore al 25 per cento della superficie del suo involucro. L’obbligo scatta quindi anche con la manutenzione o il risanamento, che sono interventi diversi dalla ristrutturazione edilizia.

Secondo la disciplina previgente, invece, l’obbligo sorgeva solo per gli edifici di superficie superiore ai mille metri quadri oggetto di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro o demolizione e ricostruzione.

Il Dl Ecobonus , sottolinea il Consiglio Nazionale del Notariato, ha quindi ampliato la platea degli interventi rilevanti ai fini energetici.

Edifici pubblici
Negli edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie
utile totale superiore a 500 metri quadri e non ancora dotati di Ape, il proprietario
o il soggetto responsabile della gestione ha l’obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica entro il 4 dicembre 2013, cioè entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che ha convertito il DL Ecobonus.
Dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 metri quadri viene abbassata a 250.

L’attestato deve essere affisso con evidenza all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
Fonte : EdilPortale.com

Garanzie per mutui agevolati dalla Cassa Depositi e Prestiti, approvate le modifiche allo Statuto

Garanzie per mutui agevolati dalla Cassa Depositi e Prestiti, approvate le modifiche allo Statuto

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La CDP si prepara ad intervenire nel settore mutui per rilanciare il mercato immobiliare.

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Mutui agevolati, gli interventi della CDPLa CDP interviene sui mutui
Come già anticipato nelle passate settimane, l'ormai convertito in leggeDecreto Imu prevede che la Cassa Depositi e Prestiti cominci ad erogare apposite garanzie per supportare la concessione di mutui casa alle famiglie da parte delle banche: ora è ufficiale e l'assemblea della CDP ha appena approvato le modifiche necessarie al suo Statuto per poter operare su questo importante fronte.
Due sono le modalità di intervento nel settore mutui casa da parte della Cassa Depositi e Prestiti, interventi che saranno tra breve operativi e di cui dunque potremmo verificare l'efficacia nel sostenere il settore immobiliare presumibilmente dal prossimo anno.
La prima modalità consiste in finanziamenti alle banche che la CDP erogherà per mutui agevolati alle famiglie, ovvero che abbiano condizioni e tassi di interesse più vantaggiosi rispetto a quelli normalmente posti sul mercato.
La seconda modalità invece fa già discutere perchè si tratta, in sostanza, dell'introduzione da parte della CDP di garanzie per mutui subprime, o mutui cartolarizzati, così che le banche possano più agilmente mettere sul mercato dei "derivati" legati appunto ai mutui immobiliari.
In ogni caso i mutui casa che saranno erogati in appoggio a questi sostegni offerti dalla Cassa Depositi e Prestiti dovranno essere per immobili già esistenti inseriti nelle classi energetiche A, B, C, oppure p di nuova costruzione (ovvero per i quali la domanda di titolo edilizio sia stata presentata dopo il 31 gennaio 2009) inseriti nelle classi energetiche A o A+.
Fonte : SuperMoney

lunedì 28 ottobre 2013

Lombardia, oltre 400 progetti per rimuovere l’amianto dalle scuole

Lombardia, oltre 400 progetti per rimuovere l’amianto dalle scuole

15 milioni dal Piano Scuole e mutui agevolati ai Comuni per soddisfare una richiesta da 155 milioni di euro


28/10/2013 - Via l’amianto da gran parte delle scuole con il finanziamento di circa 400 progetti subito cantierabili: è l’obiettivo del piano per l’edilizia scolastica programmato dalla Regione Lombardia.
Lombardia, oltre 400 progetti per rimuovere l’amianto dalle scuole


Il piano prevede da una parte, la possibilità per i Comuni di usufruire di mutui a tasso agevolato per nuove costruzioni e adeguamenti di edifici scolastici, dall’altra l’impiego degli stanziamenti (15 milioni) previsti dal Piano nazionale per le Scuole da 150 milioni di euro (leggi tutto).

“Stiamo studiando uno strumento finanziario innovativo con il quale rispondere alle esigenze della scuola - ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione, Valentina Aprea - rimetteremo nelle mani dei Comuni la possibilità di fare mutui agevolati e offriremo il supporto di Finlombarda”.

“Con i 15 milioni di euro a disposizione - ha aggiunto Aprea - abbiamo invitato scuole e Comuni a presentare progetti per iniziative immediatamente cantierabili per l’eliminazione dell’amianto: sono pervenuti 444 progetti per un costo di circa 155 milioni, 10 volte più di quanto abbiamo a disposizione. Ci faremo carico di queste esigenze con azioni mirate da parte della giunta regionale”.

L’assessore Aprea ha voluto dare priorità assoluta all’eliminazione dell’amianto dalle scuole di Milano, in stretto raccordo con il Comune. 
Fonte : Edilportale.com

Mutuo a tasso fisso o a tasso variabile? Quale scegliere in base ai tassi di interesse attuali

Mutuo a tasso fisso o a tasso variabile? Quale scegliere in base ai tassi di interesse attuali

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La convenienza ora sta tutta nei mutui variabili, ma occorre fare un'analisi più approfondita per non sbagliare.

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Convenienza dei mutui a tasso fisso e variabileQuale mutuo conviene di più?
tassi di interesse dei mutui ora in vigore parlano abbastanza chiaro e ci dicono che un mutuo a tasso variabile è più conveniente di un mutuo a tasso fisso; tuttavia bisogna fare delle valutazioni più accorte quando si decide di domandarne uno, ovviamente in base al proprio reddito, all'importo richiesto e alla durata del rimborso, per essere sicuri di fare la scelta giusta.
Ricordiamo però che c'è sempre la possibilità di rinegoziare il mutuo con la propria banca oppure di trasferirlo presso un altro istituto tramite la surroga del mutuo: generalmente in entrambi i casi viene allungato l'ammortamento con conseguente riduzione dell'importo della rata. Certo la spesa non si riduce, ma può diventare più sostenibile.
Il Taeg medio dei mutui a tasso fisso è ora a circa il 6,40%, il che vuol dire avere una rata mensile di circa 740 euro per un mutuo da 100mila euro in 20 anni, da circa 620 euro in 30 anni.
Per i mutui a tasso variabile il Taeg medio è ad ora al 3,30% circa per un mutuo ventennale da 100mila euro, al 3,50% per un mutuo trentennale, con rate rispettivamente da 570 euro e da 450 euro.
Dunque coi numeri attuali la convenienza sta decisamente nel mutuo variabile, ma bisogna ricordare che l'indice Euribor, il principale parametro per questi finanziamenti, nel corso del tempo cambia e se ora è praticamente al minimo nel futuro dovrebbe salire.
Gli analisti consigliano un mutuo a tasso fisso a chi riesce ad ottenerlo in modo che la rata non sia oltre ad un terzo del proprio reddito mensile in quanto si ha la certezza che non si avranno aumenti di costi; invece un mutuo variabile è più indicato a chi non ha bisogno di troppa liquidità o comunque riesce a giungere ad una rata massimo del 20% del reddito mensile e ad una durata del rimborso non oltre i 20 anni, meglio se più breve.
Questo proprio perchè i possibili rialzi futuri per un mutuo a tasso variabile non devono superare i risparmi che si avrebbero sulla rata rispetto ad un mutuo a tasso fisso e non devono poi intaccare troppo il reddito.
Fonte : SuperMoney

Mutui agevolati 2013 ecco tutte le novità28-10-2013 - Francesca RussoIl Senato ha recentemente approvato il decreto Imu che comprende anche delle misure per i mutui a tasso agevolatoimmaginimutuo agevolato per famiglie numerose e bisognosemutuo tasso agevolato

Mutui agevolati 2013 ecco tutte le novità

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Il Senato ha recentemente approvato il decreto Imu che comprende anche delle misure per i mutui a tasso agevolato

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mutuo agevolato per famiglie numerose e bisognosemutuo tasso agevolato
Il Senato ha recentemente approvato il decreto sull'Imu, il Dl n. 102/2013, in cui viene confermata la cancellazione definitiva dell'Imu. Nel decreto però sono state inserite anche una serie di misure a sostegno delle locazioni e degli acquisti della prima casa, e sono stati inseriti anche degli interventi per i mutui a tasso agevolato, che saranno finanziati dalla Cassa depositi e prestiti.
Per quanto riguarda i mutui a tasso agevolato, al fondo di solidarietà per i mutui sull'acquisto della prima casa saranno destinati ben 20 milioni euro per gli anni 2014-2015. I mutui a tasso agevolato e garantiti dalla Cdp verranno concessi privilegiando innanzitutto l'acquisto della prima casa, ma potranno usufruirne anche tutti gli altri tipi di immobile. Ad avere la priorità d'accesso ai mutui a tasso agevolato garantiti dalla Cassa depositi e prestiti saranno le giovani coppie, le famiglie numerose, i nuclei familiari in cui sia presente almeno un soggetto disabile e i giovani precari.
Inoltre è stato stabilito anche un intervento straordinario della Cassa depositi e prestiti. La società infatti metterà a disposizione degli istituti di credito oltre 2 miliardi di euro per l'erogazione di nuovi prestiti: l'accesso al plafond verrà stabilito in base ad una convenzione tra Abi e Cdp.
Proprio riguardo questo aspetto la Camera è intervenuta apportando una serie di modifiche. Infatti la prima formulazione della norma prevedeva che i finanziamenti di Cdp fossero destinati all'acquisto della prima casa e a interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Il Governo è intervenuto inserendo una serie di limitazioni a questa clausola. Infatti gli acquisti devono riguardare preferibilmente gli immobili appartenenti alla classe energetica A, B e C.
Inoltre non saranno più limitati alle abitazioni principali, ma sono stati estesi anche alle seconde case. C'è anche un altro aspetto assai importante, per quanto riguarda i mutui a tasso agevolato, verrà data la priorità di accesso a tre categorie di soggetti: le giovani coppie, le famiglie numerose e i nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto disabile. Inoltre la convenzione stretta da Abi e Cdp dovrà occuparsi anche dei vantaggi che i mutui a tasso agevolato a favore delle banche avranno sui mutuatari.
Infatti nell'accordo dovranno essere inficate anche "le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo".
Fonte : SuperMoney

Preliminare di vendita immobiliare, vizi del bene e tutela del promissario acquirente

Preliminare di vendita immobiliare, vizi del bene e tutela del promissario acquirente
25 ottobre 2013

In caso di stipulazione di un contratto preliminare di vendita di un appartamento con consegna dello stesso prima della stipula dell'atto definitivo l'eventuale presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente, senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ. per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ad opporre l’exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore, che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresì a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa.

In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile oggetto del contratto effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, nè comunque quello di prescrizione, perchè l'onere della tempestivadenunzia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto. Ne consegue che nell'ipotesi di contratto preliminare di vendita di un appartamento con consegna dello stesso prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente, senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ. per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ad opporre l'exceptio inadempleti contractus al promittente venditore, che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il prezzo, e lo abilita altresì a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa.

L'enunciato principio, da ritenersi oggetto di un indirizzo orami pacifico nella giurisprudenza di legittimità, è stato riaffermato dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione in una sentenza depositata lo scorso 11 ottobre. La sentenza in epigrafe conferma così la pronuncia con la quale la corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, accertato che i promissari acquirenti di un immobile avevano legittimamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto preliminare a causa della presenza nell'immobile predetto di una serie di vizi, aveva condannato il promittente venditore al pagamento di una rilevante somma pari al doppio della caparra versata oltre agli interessi legali.

La decisione ribadisce anche, in conformità ad un orientamento consolidato del giudice di legittimità, che i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

Corte di cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza del 11/10/2013 n. 23162
Fonte : Casa24Plus

LO 0,25% SUL MUTUO È LEGATO AL BONUS PRIMA CASA

LO 0,25% SUL MUTUO È LEGATO AL BONUS PRIMA CASA

Un privato compra da un altro privato un'abitazione in un comune diverso da quello di residenza, con un mutuo. Non avendo altri immobili intestati, potrebbe fruire dell'agevolazione prima casa per le imposte di registro/ipotecarie/catastali, dichiarando di volere poi trasferire la residenza entro i termini di legge. Tuttavia, nel dubbio circa l’opportunità di un successivo cambio di residenza, potrebbe rinunciare alla agevolazione citata mantenendo però l’imposta sostitutiva dello 0,25% (anziché 2%) sul mutuo, in quanto, al momento degli atti, ne ha i requisiti. In tal caso, quali dichiarazioni sarebbe eventualmente opportuno inserire negli atti (rogito e mutuo) per mantenere lo 0,25% anche non chiedendo l’applicazione delle agevolazioni prima casa? Nel caso, invece, che decida di fruire di questa agevolazione e, quindi, anche dello 0,25% nel mutuo, ma poi non trasferisca la residenza, a quali sanzioni va incontro? Dovrà pagare anche la differenza tra il citato 0,25% e il 2% sul mutuo?
Non è possibile rinunciare alle agevolazioni "prima casa", mantenendo l'aliquota dello 0,25% sul mutuo, in quanto quest'ultimo risulterà essere destinato non più a una prima casa, ma a una seconda casa.In caso di mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi dall'acquisto, l'acquirente/mutuatario decadrà sia dalle agevolazioni fiscali "prima casa" sia dalla aliquota dello 0,25% sul mutuo (che diverrà del 2 per cento), con relativi sanzioni (per la vendita: 30% sulla differenza di imposta) e interessi.
Fonte : Casa24Plus da L'Esperto Risponde

L’amministratore può spifferare al creditore del condominio il nominativo dei condomini morosi?

L’amministratore può spifferare al creditore del condominio il nominativo dei condomini morosi?

28/10/2013
di Alessandro Gallucci 

In condominio per lungo tempo è stato applicato il così detto principio di solidarietà. In buona sostanza ogni condomino poteva essere chiamato a rispondere dell’intero debito della compagine vero un creditore (fosse esso un terzo o anche un condomino).
 
Uno per tutti, salvo azione di rivalsa dopo il pagamento.
 
Una condizione obiettivamente gravosa per tutti, ma soprattutto per chi il proprio dovere l’aveva fatto.
 
Ad ogni buon conto, siamo ancora nella storia, la situazione non era poi così certa visto che un orientamento giurisprudenziale minoritario riteneva che le obbligazioni fossero parziarie, ossia che ogni condomino dovesse solamente pagare per sé.
 
C’è voluto un intervento delle Sezioni Unite per risolvere il contrasto ed a sorpresa fu stabilito che le obbligazioni condominiali erano parziarie (Cfr. Cass. SS.UU. n. 9148/08).
 
Se ognuno paga per sé e il creditore non può agire contro gli adempienti, come può sapere chi è moroso? L’amministratore può comunicare i nomi dei mal pagatori? Sono state queste alcune delle domande che ci si è posti subito dopo la pubblicazione della sentenza n. 9148
 
L’amministratore, a dirlo fu il garante della privacy in una propria nota, può comunicare i dati dei morosi senza rischiare d’incappare in violazione del d.lgs n. 196/03. Si legge nella nota che  “non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa puo’ essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorche’ di regola per il tramite dell'amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice). Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condo’mini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)” (Nota 26 settembre 2008).
 
Nel frattempo la situazione non è cambiata, anzi la riforma del condominio, pur prevedendo una sorta di responsabilità solidale con obbligo di preventiva escussione dei morosi ha codificato quanto affermato dal garante della protezione dei dati personali.
 
Il periodo conclusivo del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. specifica che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
 
Vale la pena specificare alcuni aspetti.
 
Innanzitutto la comunicazione ai creditori dev’essere fatta solamente a seguito di loro sollecitazione: nella norma infatti si specifica che dev’esserci stato un interpello.
 
In secondo luogo l’amministratore non può tergiversare ma è tenuto alla comunicazione, insomma si tratta di un obbligo giuridico: non farlo significa esporre la compagine ad azioni legali oltre che rendersi responsabile verso i condomini per un inadempimento.
 
In ultima istanza, sebbene non vi sia uno specifico obbligo, è utile che l’amministratore faccia presente ai condomini che ha ricevuto la richiesta e che in virtù dell’obbligo di legge ha risposto. Ciò soprattutto quando non è ancora stata iniziata alcuna azione giudiziale vero i morosi. Scopo della comunicazione: metterli in guardia rispetto a possibili azioni del condominio o di terzi che potrebbe riguardarli a breve.

Fonte : condominioweb.com

Posso sfondare il muro tra due miei locali anche se non sono nello stesso edificio? No senza il consenso di tutti gli interessati.

Posso sfondare il muro tra due miei locali anche se non sono nello stesso edificio? No senza il consenso di tutti gli interessati.


28/10/2013
di Alessandro Gallucci 


Rappresenta un uso illecito della cosa comune l’apertura di un varco sul muro perimetrale finalizzato a mettere in comunicazione due locali di proprietà della stessa persona. S’è vero che l’apertura di varchi sui muri non è di per sé annoverabile tra gli usi illeciti dei beni comuni, è altrettanto vero che farlo verso un altro edificio (anche se di proprietà di uno dei condomini) porta con sé il rischio della possibile costituzione di una servitù di passaggio.
 
Questa, nella sostanza, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21395 del 18 settembre 2013.
 
L’uso della cosa comune è disciplinato dal primo comma dell’art. 1102 c.c., che recita:
 
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
 
Che cosa vuol dire la norma? Secondo la Cassazione, che si ripete ormai da anni sostanzialmente negli stesi termini, "il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non e’ da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioe’ da tutti i condomini nell’unita’ di tempo e di spazio, perche’ se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilita’ per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine" (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).
 
Insomma diritto all’uso paritario, anche se contemporaneo, con attenzione a non modificare la destinazione d’uso ne ad alterare il decoro.
 
Fino al 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma del condominio) per tutti gli usi illeciti della cosa comune, l’art. 1102 c.c. rappresentava la norma di riferimento. A far data da quel giorno, invece, c’è anche l’art. 1117-quater c.c. ha disciplinare la materia delle conseguenze dell’uso illecito.
 
Recita la norma: “In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136”.
 
Ciò che è certo è che, tanto ai sensi dell’art. 1102 c.c., quanto in ragione del 1117-quater c.c., “in tema di utilizzazione del muro perimetrale dell'edificio condominiale da parte del singolo condomino, costituiscono uso indebito della cosa comune, alla stregua dei criteri indicati negli artt. 1102 e 1122 c.c., le aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere in collegamento locali di sua esclusiva proprietà, esistenti nell'edificio condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture alterano la destinazione del muro, incidendo sulla sua funzione di recinzione e possono dar luogo all'acquisto di una servitù (di passaggio) a carico della proprietà condominiale (cfr., fra le tante, Cass. 6/2/2009 n. 3035; Cass. 19/4/2006, n. 9036; Cass. 18/2/1998 n. 1708 Cass. 13/1/1995 n. 360; 7/3/1992 n. 2773; 25/10/1988 n. 5780)” (Cass. 18 settembre 2013 n. 21395).

Fonte : condominioweb.com