venerdì 25 luglio 2014

Novità per l’Imu prima casa

Novità per l’Imu prima casa

22 lug 2014, pubblicato da Federica Tordi in: Immobili Lusso Norme Primo piano 
All’indomani della notizia diffusa da Ance con l’allarme per la crescita esponenziale delle tasse sulla casa, di cui anche noi di Immobiliare.it vi avevamo parlato, arriva un nuovo aggiornamentosull’Imu che dimostra che la confusione persiste e che non si è ancora arrivati a sciogliere la matassa.
La Commissione di Bilancio ha approvato la delibera, la numero 47/2014, che si focalizza sulle detrazioni per l’Imposta Municipale Unica. Le più grandi novità del nuovo emendamento riguardano le prime case: se queste non sono accatastate come immobili di lusso, per l’anno in corso sono escluse dal pagamento della tassa. Inoltre, per le abitazioni principali che sono accatastate in A1, A8 e A79, ovvero quelle considerate di alta gamma, l’aliquota è stata fissata allo 0,5%. Per queste la detrazione è stata fissata a 200 euro. Questo stesso importo da poter detrarre interessa anche le case popolari per cui l’aliquota, però, arriva allo 0,68%. Sale ulteriormente allo 0,76% quella stabilita per negozi, cinema, immobili di Onlus, edicole e laboratori. Per tutti gli altri esiste un’aliquota standard dell’1,06%.
Sotto il cappello della dicitura “abitazione principale” vengono inclusi anche gli immobili che appartengono adanziani che vivono in case di riposo, anche se sono dati in usufrutto; non vi rientrano invece quelli della stessa categoria, ma che risultano dati in locazione.
Altro caso considerato è quello delle abitazioni concesse in usufrutto a un parente stretto possono essere oggetto di detrazione, ma solo a patto che il reddito della famiglia interessata non superi la soglia dei 15 mila euro.
FONTE : IMMOBILIARE.IT

Leasing o Mutuo? Cosa scegliere?

Leasing o Mutuo? Cosa scegliere?
Negli attuali tempi di crisi il tema del credito sta acquisendo un peso sempre più importante. In un clima di grande stretta finanziaria da parte delle banche, le forme tecniche di credito più richieste continuano ad essere quelle che riguardano i beni strumentali: leasing e mutuo. Ma quale è lo strumento migliore?
Premettendo che, come peraltro intuibile, entrambe godono di pregi, e soffrono di difetti, cerchiamo di chiarire gli aspetti principali in favore dei contribuenti, individuando quale alternativa può intercettare al meglio le esigenze dei singoli soggetti interessati.

Leasing
Il leasing prevede l’utilizzo del bene strumentale dietro pagamento di un canone. Al termine del contratto, l’utilizzatore può acquistare lo stesso bene corrispondendo una cifra precedentemente concordata e comunque inferiore al prezzo di mercato. In estrema sintesi, si tratta di una sorta di “affitto che si conclude con un acquisto agevolato”.
Tra i pro, il leasing può annoverare le seguenti caratteristiche:
-          il prezzo di acquisto (nella parte del canone di riscatto) è inferiore al prezzo di mercato, sicché l’impresa utilizzatrice avrà a disposizione una liquidità maggiore
-          il bene sottoposto a leasing non è iscritto in bilancio, essendo di proprietà di terzi
-          l’utilizzatore non è chiamato a pagare per l’intero l’Iva sul bene. Piuttosto, è obbligato a pagare l’Iva sui canoni periodici (e sul riscatto, nell’eventualità che si verifichi)
-          i canoni periodici sono sottoposti a deducibilità totale, ossia al 100% (ma solo se il bene è strumentale, ossia è inserito all’interno del processo produttivo dell’impresa). Ne consegue che nel caso del leasing il bene è scaricabile più facilmente che nel caso dell’ammortamento ordinario
-          in linea di massima, al contratto di leasing può seguire l’acquisto del bene a costo zero. Questo accade quando la somma dei canoni periodici copre già il 100% del costo del bene medesimo
-          un bene in leasing non può essere né sequestrato né pignorato
In altri termini, il contratto di leasing rappresenta un’opzione all’insegna della “prevedibilità” e della tranquillità: il contraente è a conoscenza di quanto pagherà, e perfino dell’entità dell’opzione di riscatto (che è dunque predeterminata). Il contratto di leasing permette all’utilizzatore di sostituire il bene con un basso dispendio di risorse, valutato che nell’ipotesi in cui il bene dovesse rivelarsi obsoleto, sarà sufficiente non avvalersi dell’opzione di riscatto.
Per quanto attiene i “difetti” del leasing, ricordiamo che un bene in locazione non può essere venduto o ceduto – nemmeno in usufrutto – ad alcuno. Il contraente non è, infatti, il proprietario, quanto un semplice utilizzatore. Ancora, il prezzo corrispondente all’opzione di riscatto può essere sì molto basso rispetto al valore di mercato, ma i canoni periodici possono essere alti rispetto, per esempio, a un semplice canone di affitto o a una rata del mutuo.

Mutuo
Il mutuo è il tradizionale strumento a disposizione di chi vuole acquistare un immobile ma non possiede, fin da subito, la liquidità sufficiente per far fronte a una spesa di ingente entità. Essendo lo strumento da ordinariamente preferito in questi casi, anche in virtù di una proposizione commerciale più convinta da parte delle banche, tale forma tecnica ha avuto vita facile nei confronti del leasing, che de facto è uno “straniero”, importato dal mondo anglosassone. Ultimamente, però, quest’ultimo si è reso protagonista di una vera e propria ascesa, fino a diventare – almeno per le imprese – un validissimo (o preferenziale) strumento per l’acquisto di beni strumentali.
Per quanto attiene i vantaggi del mutuo, riepiloghiamo quanto segue:
-          chi accende un mutuo è fin dall’inizio proprietario dell’immobile. Può farne quello che vuole: può ipotecarlo, può porlo in affitto, può ristrutturarlo
-          chi accende un mutuo “rischia” di pagare, alle fine dei giochi, una cifra più bassa di quella che avrebbe pagato se avesse scelto il leasing. Questa affermazione procede da due fatti: il primo è l’assenza del canone di riscatto a fine contratto (tipicità del leasing), il secondo è il metodo a tassi variabili, se incrociato con contingenze economiche favorevoli, può determinare un certo risparmio
Di contro, gli svantaggi preminenti sono che:
-          chi accende un mutuo è sì proprietario dell’immobilema ciò comporta anche la responsabilità di alcuni oneri. Tra questi, spiccano quelli tributari. Da proprietario e non da semplice utilizzatore, vanno pagate le tasse di proprietà, per esempio
-          chi accende un mutuo rischia di pagare meno rispetto al leasing, ma anche molto di più. Il motivo, se si prende in considerazione il caso dei tassi variabili, è lo stesso: se le contingenze economiche non sono favorevoli, la rata lievita e può sfuggire al controllo del contribuente
-          il mutuo è uno strumento mediamente più complesso del leasing. Questo vuol dire che è probabile la presenza di un numero alto di clausole o di cavilli in grado di porre il contraente in svantaggio rispetto alla banca, fino a raggiungere le soglie dell’illegalità. Può sembrare eccessivo come ragionamento, ma il fenomeno dell’usura bancaria non è raro ed coperto proprio dal manto spesso di burocrazia e tecnicismo di cui lo strumento mutuo è ricoperto
 Fonte : MUTUI&FUTURO

OAM, i mediatori iscritti sono molti meno, causa abusivismo?

OAM, i mediatori iscritti sono molti meno, causa abusivismo?
A quasi tre anni dalla sua costituzione, l'Oam vede iscritti circa 7.000 soggetti, numero ben lontano dai 180-200 mila operatori che si stimavano attivi nel settore e comunque iscritti ai precedenti elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e scomparsi proprio con la nascita dell'Organismo.
L'Oam, presieduto fin dalla sua costituzione da Maurizio Manetti, ha presentato qualche giorno fa a Roma all'assemblea dei soci il bilancio 2013. L'assemblea è composta dalle associazioni e federazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie di soggetti operanti sul territorio italiano: Abi, Afin, Andafin, Assifact, Assilea, Assofin, Assomea, Assoprofessional, Fenafi, Fiap, Fimec e Ufi. L'esercizio 2013 dell'Oam si è chiuso con un utile di circa 1,9 milioni di euro risultante dal differenziale fra oltre 6 milioni di ricavi, frutto delle quote di iscrizione, e circa 4 milioni di costi. L'assemblea non aveva all'ordine del giorno il budget previsionale del 2014, ma il direttore generale dell'Organismo, Federico Lucchetti, ha informato che quest'anno si provvederà ad effettuare una svalutazione di circa 400 mila euro sull'attivo, tenuto conto degli iscritti che ancora non hanno pagato la quota di competenza.
È molto probabile che i numeri delle iscrizioni all'Oam ancora oggi così lontani dalle previsioni iniziali siano dovuti a pratiche di abusivismo o di vera e propria usura ancora diffuse all'interno dell'attività di agenti e mediatori, che quindi non vuole finire regolamentata. E non a caso l'organismo ha varato su questo tema un osservatorio permanente per cercare di circoscrivere questi fenomeni. Nel frattempo, in attesa che l'Oam si doti di strutture ad hoc, la vigilanza sui mediatori creditizi in materia di trasparenza e di antiriciclaggio, rimane un compito della Banca d'Italia almeno fino al 30 giugno di quest'anno.
FONTE : MUTUI&FUTURO

Regolamento di condominio e clausole vessatorie, istruzioni per l'uso

Regolamento di condominio e clausole vessatorie, istruzioni per l'uso

24/07/2014
La legge non fornisce la definizione di regolamento di condominio, limitandosi a specificarne contenuto e obbligatorietà rispetto al numero di condomini.
Secondo dottrina e giurisprudenza, che hanno colmato questa lacuna, “il regolamento di condominio, quali ne siano l'origine ed il procedimento di formazione (accettazione da parte dei singoli acquirenti delle unità immobiliari condominiali del regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio oppure deliberazione dell'assemblea dei condomini votata con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.), si configura, in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di statuto convenzionale del condominio, che ne disciplina la vita e l'attività come ente di gestione (ferma l'inderogabilità di alcune norma concernenti specifici aspetti della disciplina legislativa), come atto volto ad incidere su di un “rapporto plurisoggettivo” concettualmente unico con un complesso di regole giuridicamente vincolanti per tutti i condomini” (Scorzelli, Renato Scorzelli, Il regolamento di condominio, FAG, 2007, in giurisp. Cass. 29 novembre 1995 n. 12342).
Il regolamento può essere:
a) assembleare, quando è votato da in assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.;
b) contrattuale, quando è accettato da tutti condomini per iscritto (si pensi ai regolamenti predisposti dall'originario unico proprietario dell'edificio;
c) giudiziale, quando è formato dall'Autorità giudiziaria (per una disamina sull'ammissibilità di tale forma di regolamento, cfr. A. Gallucci, Il condominio negli edifici, Cedam, 2013).
Fatta questa premessa di carattere generale entriamo nel merito dell'argomento di carattere, come si suole dire, giusconsumeristico.
Quando una clausola contenuta nel regolamento di condominio o una clausola contenuta nel contratto di acquisto e riguardante il regolamento condominiale può considerarsi vessatoria?
In più occasioni la Cassazione ha considerato nulle quelle clausole contrattuali nelle quali è prevista l'adesione del compratore ad un regolamento contrattuale da redigersi ad opera del costruttore. Il regolamento, dice la Cassazione (cfr. Cass. 11 aprile 2014 n. 8606), può vincolare l'acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest'ultimo vi presti adesione.
In ogni caso si può chiedere l'accertamento giudiziale della vessatorietà di tutte quelle clausole che pongono nel rapporto uno squilibrio tra costruttore e compratore (neo-condomino).
Si pensi a quelle clausole che prevedono un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà. Quale esempio più lampante delle clausole che subordinano il pagamento delle spese condominiali all'allaccio delle utenze o alla cessione “di un tot” di unità immobiliari?
Certo è che nel caso in cui un condomino dovesse far valere la nullità di una clausola di regolamento contrattuale, siccome esso dev'essere considerato un contratto a tutti gli effetti, dovrà chiamare in giudizio tutti gli altri condomini, rientrano quest'azione nell'ambito di quelle così dette a litisconsorzio necessario.
Sicuramente nulle, infine, ma non perché vessatorie, quanto piuttosto per violazione dell'art. 1138 c.c., sono le clausole che riservano al costruttore la prima nomina dell'amministratore condominiale.


Fonte : condominioweb.com 

Rifacimento dell'impianto TV centralizzato: maggioranze necessarie e ripartizione delle spese

Rifacimento impianto TV, maggioranze e criterio di ripartizione delle spese

Rifacimento dell'impianto TV centralizzato: maggioranze necessarie e ripartizione delle spese

24/07/2014
L'impianto Tv è quel complesso di beni utili a consentire la ricezione del segnale radiotelevisivo per via terrestre o satellitare.
L'impianto Tv è formato da vari componenti (si pensi all'antenna, ai cavi, alle centraline) tutti indispensabili per il suo corretto funzionamento.
L'impianto Tv, nella originaria formulazione dell'art. 1117 c.c., non era espressamente menzionato tra le cose da ritenersi di proprietà comune. La giurisprudenza, tuttavia, ha sempre affermato che l'elencazione codicistica non è esaustiva ma meramente esemplificativa dei beni e degli impianti che devono considerarsi condominiali.
In questo contesto, ha detto la Cassazione, “affinché possa operare il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche strutturali, un bene serva al godimento di tutte le parti singole dell'edificio e sia ad esse funzionalmente collegato, si presume indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini, o soltanto da alcuni di essi, e dalla entità del collegamento e della possibile utilizzazione concreta - la contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene” (ex multis Cass. 21 dicembre 2007, n. 27145).
L'antenna Tv centralizzata, ossia quell'impianto che serve tutte le unità immobiliari, dev'essere considerata bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. (cfr. Cass. 11 gennaio 2012 n. 144).
Ad ogni buon conto l'attuale art. 1117 c.c.,riscritto dalla legge n. 220/2012, contiene uno specifico riferimento a questi impianti affermando che sono da considerarsi comuni quelli “per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza”.
La diramazione o il punto di utenza rappresentano i limiti della proprietà condominiale: oltre essi ogni intervento e spese riguarda il singolo condomino. Prima di tali punti, però, è la compagine a doversi occupare della conservazione di quei beni.
Con che maggioranze e qual è il criterio di ripartizione delle spese applicabile a queste ipotesi?
Vale la pena distinguere le ipotesi d'intervento nelle due classiche categorie:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria.
Per quanto riguarda gli interventi ordinari spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c., ed all'assemblea (in ragione della generale competenza riconosciutale dalla legge, cfr. art. 1135 c.c.) il potere di ordinarli.
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere sempre decisi dall'assise, salvo nel caso d'urgenza, quando l'amministratore ha potere di spesa; si pensi all'antenna caduta a seguito d'un forte vento. In questo caso non v'è dubbio che l'amministratore possa ordinare l'intervento riparatorio.
In ogni caso, salvo diversa indicazione del regolamento contrattuale, le spese per la manutenzione dell'impianto devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Solamente i condomini che non sono allacciati all'impianto (si pensi ai box) hanno diritto a vedersi esclusi dalla partecipazione a quella spese (art. 1123, secondo comma, c.c.)
E' utile ricordare, infine, che secondo la Corte di Cassazione l'assemblea ha il potere di sopprimere il servizio di ricezione radiotelevisiva (cfr. Cass. 11 gennaio 2012 n. 144).


Fonte : condominioweb.com 

mercoledì 23 luglio 2014

Tassi Usura. Emessi i nuovi valori soglia per il terzo trimestre 2014.

Tassi Usura. Emessi i nuovi valori soglia per il terzo trimestre 2014.
Sono stati emanati i tassi di interesse effettivi globali medi validi dal 1° luglio fino al 30 settembre del 2014.
Per quanto riguarda i tassi d’interesse effettivi globali valevoli come soglie antiusura per le principali operazioni di credito e finanziamento (mutuo, prestito, leasing, conto corrente, etc…) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha apportato alcune variazioni rispetto al trimestre precedente.
Il tasso soglia dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile è aumentato da 8,66% a 8,77%. Passa invece da 10,46% a 10,38% il tasso soglia per i mutui a tasso fisso.
Per quanto riguarda i tassi soglia dei prestiti finalizzati la Banca d’Italia ha aumentato anche le soglie sia dei finanziamenti con importi fino a 5.000 euro (il tasso è salito da 19,06% a 19,31%), sia dei prestiti con importo oltre i 5.000 euro (da 16,22% a 16,43%).
Si rileva una lieve variazione al rialzo anche per i tassi soglia relativi alla cessione del quinto: sugli importi fino a 5.000 euro il tasso soglia sale da 19,10% a 19,23%, mentre per gli importi superiori il valore passa da 18,37% a 18,61%. Passa invece da 18,77% a 19,26% il tasso previsto per il credito personale.
Nel secondo trimestre del 2014 si rilevano cambiamenti anche sulle soglie dei conti correnti: il tasso relativo all’apertura di un conto per importi fino a 5.000 euro è salito da 18,35% a 18,51%, mentre per gli importi superiori a 5.000 euro il tasso è passato da 16,57% a 16,75%.

FONTE : MUTUI&FUTURO

Agenzia Entrate. Ecco i Servizi Catastali Telematici a disposizione di tutti.

Agenzia Entrate. Ecco i Servizi Catastali Telematici a disposizione di tutti.
L`Agenzia delle Entrate ricorda e riassume, in un depliant pubblicato online e qui sotto scaricabile, i principali servizi catastali telematici che sono a disposizione degli utenti, tramite i quali è possibile, evitando di recarsi presso gli uffici:
- Conoscere i dati catastali dell`immobile che interessa tramite il servizio `Consultazione personale`, con il quale è possibile effettuare la visura catastale, avere l`estratto di mappa con la particella terreni, la planimetria fabbricato e l`ispezione ipotecaria;
- Conoscere i dati catastali associati a un codice fiscale tramite il servizio `Risultanze catastali`, con il quale è possibile ottenere i dati anagrafici dell'intestatario, gli identificativi catastali degli immobili, i dati sulla titolarità e la relativa quota di diritto, la rendita catastale per i fabbricati o i redditi dominicale e agrario per i terreni;
- Conoscerne la rendita del tuo immobile tramite il servizio `Consultazione rendite catastali`, con il quale è possibile aver accesso alla banca dati catastale per avere informazioni come la rendita catastale degli immobili (per i fabbricati) e la superficie, la qualità`, il reddito dominicale e quello agrario (per i terreni).
Sul sito dell`Agenzia è inoltre possibile accedere ad altri servizi gratuiti, quali:
- Correggere dati catastali errati presenti nella banca dati dell`Agenzia (ad esempio: errori sull`indirizzo o sulla persona a cui e` intestato l`immobile)
- Verificare lo stato delle pratiche presentate presso gli uffici provinciali – Territorio
- Consultare la lista delle particelle sulle quali risultano fabbricati non dichiarati
- Ricercare le particelle di terreno interessate da variazioni di coltura