martedì 2 luglio 2013

Abolita la solidarietà negli appalti privati

kräne



Il Decreto Fare abolisce la responsabilità solidale negli appalti privati, ma solo per quanto riguarda l’Iva a carico del subappaltatore e dell’appaltatore. 

L’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti privati contenuta nel Decreto del Fare è parziale: abolita per l’IVA, resta per le ritenute da lavoro dipendente e per gli obblighi previdenziali ed assicurativi. E richiede ancora l’asseverazione.
Fra le semplificazioni fiscali del Decreto Fare rientra lamodifica al comma 28 dell’articolo 35 del Dl n. 223/06sulla responsabilità solidale relativa ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull’IVA per le prestazioni collegate, ma non la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente.
In sintesi, è necessaria un’autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.
Pertanto, sarà necessario continuare ad acquisire l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore).
La novità in tema di responsabilità solidale negli appalti privati è stata introdotta in seguito alle preoccupazioni manifestate dagli imprenditori, ai quali la sola abrogazione della solidarietà IVA non sembra sufficiente.
Essi, infatti, chiedono che tale adempimento venga eliminato completamente, perché difficilmente realizzabile e poco utile per il contrasto al lavoro in nero e all’evasione fiscale.
Sarebbe opportuno, invece, che la responsabilità solidale negli appalti privati venga sostituita da un’attività di controllo preventivo delle autorità pubbliche.
Nota
Il Decreto che modifica il comma 28 così recita: Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: “e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente “dovute”.
Per approfondimenti, consultare l’Agenzia delle Entrate
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico.it

“Bonus mobili” anche per gli elettrodomestici da incasso

Maison verte au soleil








Un emendamento proposto dal Senato estende la detrazione fiscale del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili anche agli elettrodomestici da incasso.

L’emendamento è stato approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato, durante l’esame del Disegno di legge di conversione del Decreto Legge 04/06/2013 n. 63 (Gazzetta ufficiale 05/06/2013 n. 130).
Il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 04/06/2013 n. 63 approda oggi in Aula al Senato e deve completare il suo iter entro il 6 agosto 2013, data di scadenza del Decreto-Legge.
Se approvato, non solo saranno prorogate le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione energetica, ma anche per gli elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ sarà possibile applicare il “bonus mobili”.
La modifica proposta al Senato, infatti, estende il cosiddetto “bonus mobili” agli elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Pertanto, a meno di ulteriori modifiche, potranno fruire del “bonus mobili” anche forni, lavastoviglie e frigoriferi da incasso acquistati per arredare un immobile ristrutturato.
Il Decreto Legge 04/06/2013 n. 63, all’articolo 16, comma 2, prevede infatti una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a favore di quei contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni, fino ad massimo di spesa di 96.000 euro, tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013.
Ricordiamo che la detrazione delle spese per i mobili sarà calcolata su un ammontare massimo di 10.000 euro (max 5.000 euro di bonus) e dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La procedura per la detrazione è la stessa della ristrutturazione: occorre effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il “bonus mobili” si applica alle spese per l’acquisto di mobili sostenute tra il 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 04/06/2013 n. 63) e il 31 dicembre 2013, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, mentre la detrazione delle spese per gli elettrodomestici scatterà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge 04/06/2013 n. 63, che conterrà la modifica.
Fonte : Attico.it

lunedì 1 luglio 2013

Riqualificazione energetica, in arrivo ‘sportelli bancari’ ad hoc

Riqualificazione energetica, in arrivo ‘sportelli bancari’ ad hoc

Allo studio prodotti finanziari specifici per i lavori su involucro e impianti degli edifici esistenti


01/07/2013 - Sta per aprire il primo “sportello bancario” per finanziare gli interventi necessari per l’efficienza energetica degli edifici.
Riqualificazione energetica, in arrivo ‘sportelli bancari’ ad hoc


È stato infatti promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con ENEA-UTEE e Tavolo EPBD 2 e in concertazione con le banche, un gruppo di lavoro per la messa a punto di prodotti finanziari specifici per l’efficientamento energetico di involucro e impianto degli edifici esistenti, pubblici e privati, basati sugli incentivi pubblici e sulle garanzie reciproche dei tre soggetti principali: comuni e parte pubblica, operatori, banche.

L’annuncio è stato dato nel corso del convegno “Conto Termico: finanziabilità - Bancabilità degli interventi di qualificazione energetica in edilizia”, promosso dall’Enea, dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dal Tavolo EPBD2, che ha evidenziato come i lavori siano in stato di avanzamento per quanto riguarda il quadro normativo dell’efficienza energetica in edilizia, ma ancora arretrati in materia di finanzi abilità degli interventi.

“È di grande interesse - ha detto Paolo Degli Espinosa, uno dei coordinatori del Tavolo EPBD2- l’istituzione di un tavolo di concertazione con gli istituti bancari promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il tavolo ha come obiettivo la definizione di prodotti finanziari specifici per l’efficientamento degli edifici pubblici e privati indispensabili affinché questo mercato possa svilupparsi con interessanti sviluppi occupazionali”.

Nel settore edilizio, in forte crisi, proprio le ristrutturazioni rappresentano ormai la quota maggiore degli investimenti, che nel 2011 hanno raggiunto il 57% del totale. I margini di intervento nella riqualificazione energetica sono ancora amplissimi, la metà delle case, infatti, consuma mediamente il triplo rispetto alle nuove costruite in modo efficiente. E il quadro normativo che si va delineando per il settore del “recupero energetico edilizia esistente” è di grande interesse e potrà permettere un salto di qualità per le eco-riqualificazioni.

Tre i provvedimenti che hanno portato ad una svolta in questo settore. Con il decreto 28 dicembre 2012, “Conto Termico” , con un impegno di spesa annua di 200 milioni di euro, l’Italia ha recepito l’indicazione Europea di attribuire all’Ente pubblico il ruolo pilota nella riqualificazione energetica dell’ edilizia esistente, con l’obiettivo di diminuzione delle emissioni e dei consumi da parte del settore edilizio.

Con la Direttiva 2012/27/UE, ancora da recepire, viene indicato l’obbligo per i paesi membri di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Centrali nella misura del 3% annuo .

Con l’attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del recepimento della Direttiva 2010/31/UE, EPBD2 già approvata dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio scorso, si rinnova la detrazione fiscale, che viene elevata a 65% dell’importo dei lavori di efficienza a livello condominiale .


Fonte: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Da Edilportale.com

eppur si vende: 6 agenzie su 10 hanno piazzato un immobile con uno sconto medio del 15,6%

eppur si vende: 6 agenzie su 10 hanno piazzato un immobile con uno sconto medio del 15,6%





lunedì, 1 luglio, 2013 
Fonte : Ritratto di teamteam@idealista
nei primi mesi del 2013 il 64,5% delle agenzie immobiliari è riuscito a vendere almeno un immobile. nella metà dei casi gli acquirenti hanno pagato in contanti, senza dover fare ricorso all'accensione di un mutuo. importante è stato per la conclusione della trattativa lo sconto, che in media si è aggirato attorno al 15,6%. i dati sono contenuti nel sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni della banca d'italia, che puoi visualizzare e scaricare qui di seguito
le interviste per il consueto sondaggio della banca d'italia, in collaborazione con tecnoborsa, sono state realizzate ad aprile su un campione di oltre 5000 agenti immobiliari. sebbene il mercato risulti ancora debole, si nota ad ogni modo un lieve miglioramento in alcuni indicatori, rispetto alla fine del 2012. il pessimismo comincia a cedere il passo ad aspettative meno negative, in particolare con vista al 2014. la sensazione generale è che il fondo sia stato toccato e per lo meno la situazione non dovrebbe peggiorare ulteriormente
prezzi
la quasi totalità degli agenti (83,1%) è d'accordo nell'individuare una tendenza ribassista, con una tendenza maggiore dei cali al nord
compravendite
il 64,4% delle agenzie dichiara di aver venduto almeno un immobile durante l'inverno. le zone d'italia che sono andate meglio sono state il centro e il nord est
sconto
il margine di sconto necesesario per vendere un'abitazione si mantiene alto (15,6% rispetto al prezzo richiesto), tuttavia è in discesa rispetto alle rilevazioni di dicembre 2012 (16%).
tempi di vendita
il periodo medio di vendita di un immobile è di 8,6 mesi

Prestazione energetica: l’Ape non incontra vuoti legislativi


Energy efficiency concept



Secondo quanto precisa il Mise, il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (Ape) va redatto attenendosi al Dpr 59/2009 e alle norme UNI e CTI.
Con una circolare apposita, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che, in attesa della definitiva messa a punto della nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), deve essere redatto secondo il Dpr 59/2009.
Le precisazioni, contenute nella circolare 25 giugno 2013, si sono rese necessarie dopo che anche gli organi di stampa hanno sollevato una serie di dubbi sulla normativa tecnica da applicare per redigere l’attestato.
Il Dl 4 giugno 2013, n. 63 (in vigore dal 6 giugno scorso), infatti, sopprime l’Ace e lo sostituisce con l’Ape, per adeguarsi ai criteri previsti dalla Direttiva CEE 19/05/2010 n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (“Edifici a energia quasi zero”).
“L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 – si legge nella Circolare – dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE”.
Pertanto, il Ministero chiarisce che si tratta di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore e che, fin tanto che questa non sarà stabilita, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (contenute all’articolo 9 del DL 63/2003) fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Aggiunge poi il Mise che solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 citato sopra, sarà abrogato il DPR 59/2009, allo scopo dinon creare vuoti normativi e di continuare a basarsi su una norma e su una metodologia che dovrebbero essere già sufficientemente consolidate, poiché in vigore da alcuni anni.
Gli interessati, dunque, avranno ottemperato agli obblighi previsti dal Dl 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo stabilite dal DPR 59/2009.
Nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, si continua invece ad applicare la normativa regionale in materia.
Fonte : Attico.it

Locazioni e attestato energetico: Confedilizia chiede rinvio

20130627 Prestazione energeticaConfedilizia chiede di rinviare al 2015 gli obblighi relativi alla messa a disposizione e consegna del nuovo attestato di prestazione energetica. 

Confedilizia calcola che il costo per i proprietari sia complessivamente di almeno 3 miliardi.
Iniziato ieri in Senato – presso le Commissioni riunite sesta (Finanze e Tesoro) e decima (Industria, commercio, turismo) – l’esame degli emendamenti al decreto-legge n. 63 in materia di energia. Provvedimento che dispone fra l’altro – su imposizione dell’Unione europea – che, in occasione di trattative per la compravendita o la locazione di unità immobiliari, debba essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per il nuovo locatario l’Attestato di prestazione energetica istituito dal nuovo provvedimento, attestato che dovrà essere consegnato alla conclusione delle trattative stesse.
Al proposito, la Confedilizia segnala che la stessa Direttiva Ue di cui il decreto-legge n. 63 costituisce atto di recepimento, prevede che gli Stati membri possano rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione delle disposizioni che riguardano gli obblighi relativi alla messa a disposizione e consegna del nuovo Attestato di prestazione energetica in caso di locazione di singole unità immobiliari.
Al proposito, il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha così dichiarato: “Auspichiamo che il Parlamento stabilisca – in sede di conversione in legge del decreto energia – il rinvio al 2015 dell’applicazione delle norme concernenti la messa a disposizione e consegna dell’Attestato di prestazione energetica in caso di locazione di singole unità immobiliari. Si tratta di obblighi che costerebbero ai proprietari-locatori, per oneri ai professionisti, almeno tre miliardi di euro. Sfruttare la facoltà del rinvio concessa dalla stessa direttiva Ue si rivelerebbe essenziale per scongiurare un nuovo effetto devastante nei confronti di un comparto – quello dell’affitto – la cui situazione di forte depressione necessiterebbe invece di segnali di fiducia da parte del Parlamento e del Governo. In un momento in cui la locazione ha perso qualsiasi redditività e la tendenza ormai consolidata è quella ad un esteso abbandono dell’investimento in immobili da locare, qualsiasi intervento normativo che imponga nuovi oneri, burocratici e di spesa, è tale – conclude il Presidente della Confedilizia – da ulteriormente allontanare da questa attività gran parte dei potenziali locatori. Con le conseguenze di ordine sociale che è facile immaginare”.
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico.it

L’abitazione principale non è pignorabile

home security






Lo prevede il “Decreto Fare”, in vigore dal 22 giugno scorso, con l’articolo 52.

Il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, contiene una serie di normative fiscali, e un pacchetto di misure sulla riscossione mediante ruolo in base all’articolo 52, finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. Importante la misura sulla impignorabilità dell’abitazione principale.
Con tale disposizione viene modificata la normativa dettata dall’articolo 76 del Dpr n. 602/1973, in base alla quale l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera complessivamente 20mila euro.
Pertanto, l’unico immobile del debitore adibito a sua abitazione principale non è più pignorabile, a meno che non sia “di lusso” o classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Comunque, l’espropriazione immobiliare è possibile quando l’importo complessivo del credito supera 120mila euro e può essere avviata se sono trascorsi sei mesi nel caso in cui il debito non sia stato estinto dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
In caso di grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a responsabilità diretta ma alla crisi economica, il debitore può rateizzare il pagamento delle somme in 120 rate mensili, a condizione tuttavia che sia accertata l’impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e valutata la sua solvibilità in relazione al piano di rateazione richiesto.
Inoltre, per un sostegno a chi ha difficoltà a rispettare l’impegno assunto con il piano di rateazione, è prevista la decadenza dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
Per evitare il pignoramento “indiscriminato” di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, quindi confusi con le altre disponibilità, il terzo pignorato non potrà intaccare l’ultimo emolumento confluito a tale titolo.
Inoltre, passa da 15 a 60 giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.
Vengono estesi anche alle società di capitali i limiti alla pignorabilità già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali: il pignoramento potrà riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, che saranno affidati in custodia al debitore stesso. La vendita all’asta non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 300 giorni.
E per quanto riguarda gli appalti, è dimezzata la responsabilità solidale in base all’articolo 50. Quindi, scompare la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore in base all’articolo 53, comma 28, decreto legge n. 223/2006, per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Ma viene confermata quella relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico.it