giovedì 4 luglio 2013

Riforma Province, domani un ddl costituzionale

Riforma Province, domani un ddl costituzionale

Riforma Province, domani un ddl costituzionale

"Domani presenteremo un disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle Province". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, al termine del vertice di maggioranza. Immediata la reazione dell’associzione rappresentativa degli enti. Per il presidente dell`Upi, Antonio Saitta, "se sceglie questa strada, il Governo dimostra che ancora una volta non si ha alcuna intenzione di riformare davvero il Paese, ma che si cerca solo un capro espiatorio per zittire i cittadini che chiedono, giustamente, un cambiamento profondo. Questo annuncio della definizione di un disegno di legge costituzionale solo sulle Province è gravissimo, una risposta rabbiosa contro un giudizio tecnico della Corte che non ha salvato le Province, ma ha dichiarato incostituzionali norme che lo erano palesemente e a detta di tutti". “La Corte Costituzionale ha criticato lo strumento usato per intervenire sulle Province e non il contenuto della riforma. Il Governo andra' avanti nella strada intrapresa per l'abolizione delle Province", ha ribattuto il ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D Alia.
Fonte : ItaliaOggi
04.07.2013

mercoledì 3 luglio 2013

Il mercato dei mutui colonia delle banche del Nord Europa. Le migliori offerte arrivano da Germania e Francia

Il mercato dei mutui colonia delle banche del Nord Europa. Le migliori offerte arrivano da Germania e Francia


Il mercato dei mutui colonia delle banche del Nord Europa. Le migliori offerte arrivano da Germania e Francia
Le banche dell'Europa del Nord accelerano alla conquista di quote di mercato rilevanti in Italia. Anche questa, se vogliamo, è un'ulteriore sfaccettatura dell'attuale crisi dell'Eurozona. Dopo il lusso (l'ultimo caso è l'acquisto di Cova da parte di Lvmh) anche il settore dei prestiti ipotecari pare stia diventando una colonia dei Paesi dell'euro fino ad ora meno colpiti dalla crisi. Se si analizzano le migliori offerte del momento (prendendo i dati medi di mercato che poggiano su un mutuo di 140mila euro a tasso variabile di durata 25 anni) ai primi tre posti del podio ci sono tre banche estere, una tedesca e due francesi.
Nel dettaglio, Deutsche Bank (primo istituto di credito tedesco per cui l'Italia rappresenta il primo mercato europeo dopo la Germania, presente in Italia con una rete di oltre 315 filiali) propone uno spread del 2,85%, Cariparma (parte del gruppo francese Credit Agricole, primo gruppo bancario in Francia presente in Italia con oltre 800 filiali) che propone anch'essa uno spread del 2,85% e Bnl (parte del gruppo Bnp Paribas operante in Italia con oltre 900 agenzie sul territorio) che propone uno spread del 2,90%. Se guardiamo i Taeg (i tassi che includono anche gli altri costi oltre agli interessi), questi risultano quasi del tutto allineati con i valori rispettivamente del 3,21%, 3,21% e 3,23%.


    Il dato colpisce ancor più perché si tratta di tre "istituti tradizionali" con una forte presenza allo sportello mentre negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere gli "istituti online" a lanciare le offerte più aggressive, ad essere i cosiddetti "price makers".
    Un'ulteriore conferma in tal senso arriva dalla nuova offerta di Cariparma che in settimana ha stanziando un plafond dedicato di 2,5 miliardi di euro offrendo un mutuo a tasso fisso del 2,5% per i primi due anni. In più, grazie a una partnership con Smeg, azienda produttrice di elettrodomestici, ogni cliente che sottoscriverà il mutuo riceverà un elettrodomestico a scelta. Trascorsi questi primi due anni il tasso sarà determinato come somma dell'Irs (il tasso di riferimento per i mutui col fisso) bloccato alla stipula, più uno spread del 3,10%. Ad oggi si avrebbe un tasso del 5,5%.
    Resta il fatto che le banche straniere stanno conquistando terreno in Italia. Mancano ancora i dati ufficiali del 2012 e della prima metà del 2013 ma a fine 2011 la quota di mercato delle banche estere operanti in Italia era pari al 19,6%, in crescita rispetto al 18,6% di un anno prima. Ed è ragionevole ipotizzare che i nuovi dati proiettino questa quota ben oltre il 20%. Che le banche straniere attive in Italia (78 su 740, quindi il 10% del totale) abbiano ad oggi oltre un quinto del mercato vuol dire pure qualcosa.
    Stanno rosicchiando quote di mercato in un contesto, come quello italiano, in cui le banche nazionali sono alle prese con numerosi problemi di breve periodo quali redditività, solidità patrimoniale, costo di approvvigionamento e costo del rischio (con tassi di default in continua crescita). Le banche estere che risentono meno di questi fattori godono di una governance che riesce a concentrarsi su strategie e scelte di investmento più di medio e lungo che chiaramente portano alle strategie di pricing in ambito mutui che stiamo osservando in questo periodo.
    «Certamente la competitivà delle offerte delle banche estere operanti in Italia nel mercato dei mutui è da collegarsi ad una maggiore robustezza patrimoniale e stabilità finanziaria delle banche casa-madre, solidità che permette di investire in mercati retail-private sempre attraenti come quello italiano per guadagnare quote di mercato crescenti rispetto alla competizione locale - spiega Stefano Rossini, ad di Mutuisupermarket.it -. D'altronde le economie nazionali dei Paesi di provenienza (Germania e Francia, ndr) sono state minormente impattate dalla crisi che ha coinvolto tutta l'area euro e i rispettivi mercati finanziari non hanno dovuto lottare contro costi di approvvigionamento liquidità schizzati alle stelle come nel caso Italia. Basti guardare per esempio il differenziale odierno fra i rendimenti dei titoli di stato tedeschi a 10 anni "Bund" e i rispettivi titoli di stato Italiani e francesi: lo spread nel primo caso è pari a 280 punti base e nel secondo caso è pari a 62 punti base, circa un un quinto».
    Come si spiega questa aggressività con il rapporto impieghi/raccolta? «È anche vero che le banche estere vogliono mantenere il rapporto impieghi/raccolta a livello del singolo Paese entro determinati valori, ossia desiderano che la raccolta degli sportelli e l'erogazione di finanziamenti nello stesso Paese siano fortemente correlati e proporzionali entro certi intervalli, per cui una crescita nel mercato dei mutui deve essere accompagnata necessariamente anche da una crescita del relativo business nel Paese ospite. Ciò non toglie il fatto che la banca può decidere di investire in un determinato Paese portandosi anche oltre questi intervalli nel caso in cui gli spread elevati delle offerte mutuo permettano ampia copertura del rischio di finanziamento e del costo di approvvigionamento. Specialmente nei casi in cui le banche estere detengano portafogli di finanziamenti che presentano rischi di insolvenza ridotti, sia attuali che a tendere».
    Fonte : Casa24Plus

    visto in rialzo. Così lo spread con il variabile rischia di salire a 250

    Mutui, nei prossimi mesi il tasso fisso è visto in rialzo. Così lo spread con il variabile rischia di salire a 250

    Mutui, tasso fisso è visto in rialzo. E lo spread rischia di salire a 250 con il variabile - Dove andrà l'Euribor
    Il mercato dei mutui è in affanno, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. Ma al di là dei dati generali che proiettano anche per il 2013 una contrazione delle erogazioni a doppia cifra, la sostanza non cambia: i mutui si stipulano ancora. Certo con più difficoltà rispetto agli anni delle "vacche grasse" (fino al 2007) e a costi proporzionalmente più alti.
    In ogni caso chi è chiamato nei prossimi mesi a compiere la scelta dell'acquisto della casa a leva (con il mutuo appunto) deve ripassare un po' di finanza e macroeconomia per meglio equipaggiarsi di fronte alle novità che arrivano su scala globale.


    Su questo fronte, in effetti, negli ultimi due mesi un piccolo scossone c'è stato. Da aprile i tassi Irs - che sono quelli che, uniti allo spread deciso dalla banca, determinano il giorno della stipula il tasso finale di un mutuo a tasso fisso - sono aumentati di circa 50 punti base sulle varie scadenze. Quelli più gettonati in tema mutui - relativi alle scadenze a 2o e 25 anni - si sono portati intorno al 2,5%. Se poi aggiungiamo uno spread del 3,3% la media delle offerte si attesta al 5,8%. Se poi ci aggiungiamo le altre spese accessorie (che molte banche chiedono fra cui istruttoria, perizia, spese di incasso rata, ecc.) e quindi arriviamo al Taeg (Tasso annuo effettivo globale) ci si avvicina al 6%. Questo per quanto riguarda le offerte medie.
    Se invece andiamo al top troviamo in questo momento Cariparma Crèdit Agricole che ha recentemente lanciato una promozione che blocca il tasso al 2,5% per i primi 24 mesi (nella promozione è compreso anche un elettrodomestico). Dopodiché subentra il fisso che si stipulerebbe oggi in assenza di promozione (con spread al 3,1% e Irs di periodo fissato alla stipula). Ipotizzando un mutuo di 150mila euro a 20 anni, quindi con Irs al 2,5%, si bloccherebbe oggi a partire da due anni un fisso del 5,6%. Conteggiando il risparmio nei primi due anni il Taeg complessivo dell'operazione è al 5,23%, inferiore al 5,33% offerto da Iw bank, al 5,43% di Webnak, al 5,5% di Bnp Paribas e al 5,7% di Deutsche Bank.
    I migliori Taeg variabili sono invece distanti 210-220 punti base. Webank è al 3,1%, Deutsche Bank al 3,12%, Bnl Bnp Paribas al 3,22% e Cariparma Credit Agricole al 3,23%.
    Quale sarà il quadro nei prossimi mesi? «Si naviga a vista e si attendono soprattutto le nuove mosse degli istituti di credito a settembre - spiega Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuionline.it -. Non è da escludere un ulteriore aumento degli Irs nei prossimi mesi, nel caso il rendimento del Bund dovesse salire».
    L'andamento degli Irs, infatti, segue da vicino il rendimento dei titoli di Stato tedeschi. Se questi vengono venduti dal mercato scendono i prezzi e salgono i rendimenti. Non a caso i tassi dei titoli a 10 anni sono saliti di molto da inizio anno. A gennaio pagavano l'1,3%, oggi pagano l'1,8%. Questo spiega l'aumento degli Irs di 50 punti base (0,5%). La domanda è: continueranno salire? «Il cambio di politica monetaria da parte della Federal Reserve ha smosso le acque - continua Anedda -. La Banca degli Stati Uniti ha annunciato il 19 giugno che è pronta, già da settembre, a ridurre il piano di aumento della base monetaria per sostenere l'economia».
    Questo annuncio - conosciuto in gergo tecnico come tapering - ha scatenato vendute su tutti i titoli obbligazionari, in particolare su quelli che "soffrivano" di ipercomprato (perché durante le fasi più acute dell'ultima crisi finanziaria molti investitori vi si sono rifugiati). Tra questi è stato venduto anche il Bund (il cui rendimento è balzato sui livelli di marzo 2012). Venduti anche i titoli di Stato americani che hanno visto crescere i tassi fino al 2,6% (livelli dell'agosto 2011). Se questo trend dovesse proseguire gli Irs, e i prossimi mutui a tasso fisso, potrebbero continuare a crescere. Di quanto? «È difficile dirlo ma potrebbero salire anche di altri 30 punti base». In questo caso i futuri mutui a tasso fisso potrebbero risultare più cari, a patto che le banche non decidano improvvisamente di ridurre in modo efficace gli spread.
    A quel punto lo "spread" (la differenza in questo caso) tra mutui a tasso fisso e mutui a tasso variabile potrebbe ampliarsi anche oltre i 250 punti base. Perché sul fronte dell'Euribor (il parametro da seguire da vicino per calcolare la variazione delle rate a tasso variabile) sono previsti leggeri ritocchi all'insù solo a partire dal 2014 quando il tasso a tre mesi potrebbe portarsi - stando ai future sull'Euribor quotati sul mercato Liffe - allo 0,4% rispetto all'attuale 0,23%. Ma quando si parla di Euribor è davvero tutto relativo: dato che questo parametro è ormai monco. Dovrebbe rappresentare la media dei tassi che 39 banche prevalentemente europee chiedono per prestarsi soldi tra loro. Ma è difficile ipotizzare che tra gli istituti ci sia così tanta fiducia da prestarsi soldi a 3 mesi allo 0,23%. Molto più semplice è ipotizzare che la gran parte delle banche che fanno parte del panel non si prestino più soldi fra loro e ricorrano direttamente ai finanziamenti della Bce. Dettagli che fanno luce sul fatto che l'Euribor è un indice quantomeno anomalo. Anche se in fin dei conti alle famiglie che oggi stanno pagando un mutuo a tasso variabile agganciato a Euribor pressoché vicino allo zero va meglio così.
    Fonte : Casa24Plus

    martedì 2 luglio 2013

    utti i vantaggi per chi vuole ristrutturare casa e sei mesi per approfittarne

    tutti i vantaggi per chi vuole ristrutturare casa e sei mesi per approfittarne







    martedì, 2 luglio, 2013 - 10:40

    Fonte :  Ritratto di teamteam@idealista
    foto: images_of_money (flickr.com cc)
    foto: images_of_money (flickr.com cc)
    dal primo luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo regime di sconti, bonus e detrazioni per chi vuole ristrutturare casa. oltre all'aumento del rimborso per gli interventi volti al risparmio energetico la grande novità è la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. ecco nel dettaglio i vantaggi delle ristrutturazioni e come ottenerli
    l'importo e il rimborso
    si può spendere fino a un massimo di 96 mila euro per immobile di cui verrà rimborsato il 50%. il bonus  viene rimborsato dallo stato in dieci anni, con una rata ogni 12mesi. il termine ultime per richiederlo è il 31 dicembre 2013, con una finestra extra per i lavori condominiali
    i lavori ammessi
    sono compresi nell’agevolazione i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa insicurezza sismica (anche in seguito ai danni causati da un terremoto). il bonus è previsto anche per la rimozione di barriere architettoniche, di materiali cancerogeni come l’amianto e per l’installazione di sistemi di domotica. sono compresi anche gli impianti di sicurezza equelli idoneiper abbattere l’inquinamento acustico
    efficienza energetica
    gli interventi di miglioramento dell’efficenza energetica danno luogo ad un rimborso maggiore, arrivando al 65% e comprendendo i lavori per condomini o singole abitazioni che prevedano il rifacimento della coibentazione, l’installazione di infissi termici. sono invece esclusi dagli incentivi la sostituzione di caldaie e la realizzazione di impianti geotermici.via libera per impianti di climatizzazione e l’installazione di pannelli per l’acqua calda alimentati a energia solare. nel caso di lavori condominali, il tempo a disposizione per accedere alle agevolazioni sarà maggiore, fino al 30 giugno 2014
    arredamento
    per la prima volta sarà possibile una detrazione per l’acquisto di mobili. l’importo massimo consentito è di 10 mila euro (50% il rimborso detraibile sempre in 10 anni). condizione essenziale è che il rifacimento dell’arredamento sia successivo a un intervento di ristrutturazione. gli elettrodomestici in un primo tempo non compresi nei rimborsi rientreranno nelle detrazioni una volta che sarà convertito definitivamente il decreto ancora all’esame del parlamento. varrà per i grandi elettrodomestrici, ma eslusivamente da incasso, di classe non inferiore ad a+ (aper i forni)

    Iva su cessione e locazione immobili, i chiarimenti del Fisco

    Iva su cessione e locazione immobili, i chiarimenti del Fisco

    Il punto della situazione sull’imposizione opzionale e per legge dopo il decreto sviluppo


    02/07/2013 - Iva sulle locazioni e cessioni di immobili dopo le novità introdotte dai decreti liberalizzazione e sviluppo. La Circolare 22/E del 28 giugno 2013 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sull’imposizione per legge e opzionale, così come sulla possibilità di applicare l’inversione contabile e sulle imposte di registro.
    Iva su cessione e locazione immobili, i chiarimenti del Fisco


    LOCAZIONE DI FABBRICATI
    La regola generale prevista dal DL Sviluppo 83/2012 per le locazioni di fabbricati abitativi è l’esenzione IVA, salva la possibilità di applicare l’imposta al 10% alle locazioni di fabbricati abitativi, effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino, e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.

    Nel primo caso, l’opzione per l’imponibilità può essere esercitata solo dalle imprese che costruiscono i fabbricati, che realizzano su di essi  i lavori di ristrutturazione o che li acquistano per eseguire o far realizzare degli interventi edilizi. Per gli alloggi sociali, invece, l’opzione per l’imponibilità può essere richiesta da tutti.

    Per i fabbricati strumentali, che per le loro caratteristiche possono essere utilizzati solo per determinati scopi a meno che non subiscano trasformazioni radicali, non sono più previste le ipotesi di imponibilità ad IVA obbligatoria connesse alle caratteristiche del locatario, ma è consentito a qualunque soggetto passivo di optare per l’applicazione dell’imposta. In caso di opzione per l’assoggettamento ad IVA, si applica l’aliquota nella misura ordinaria.

    Decorrenza del nuovo regime Iva
    I contratti di locazione stipulati dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del DL 83/2012, sono esenti da Iva a meno che l’impresa o il soggetto interessato scelga di applicare l’imposta. L’imponibilità opzionale è stata introdotta con ilDL 1/2012, entrato in vigore il 24 gennaio 2012.

    Possono quindi essere assoggettati ad Iva i contratti stipulati a partire da questa data. La scelta deve essere manifestata in sede di stipula e il regime Iva prescelto è vincolante per tutta la durata del contratto. Se prima della scadenza si verifica una successione, il subentrante può modificare il regime Iva.

    Se al momento dell’entrata in vigore del decreto il contratto è  già in corso, le nuove regole valgono per i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati. La scelta di applicare l’imposta può essere esercitata con un atto integrativo.

    Nei contratti per la locazione di fabbricati strumentali che ai sensi della vecchia disciplina erano assoggettati ad un regime di imponibilità obbligatorio (effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta in percentuale pari o inferiore al 25% e nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni) il locatore può confermare il regime di imponibilità o scegliere l’esenzione redigendo un atto integrativo.

    CESSIONE DI FABBRICATI
    Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono esenti da Iva. L’imposta è applicata invece alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino entro 5 anni dalla fine dei lavori, ai casi in cui il cedente opta per l’imposizione e alla cessione di alloggi sociali per le quali il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Dopo i cinque anni vale invece il principio naturale dell’esenzione e solo le imprese costruttrici o attuatrici degli interventi di recupero possono optare per l’imponibilità.

    Nelle cessioni di alloggi sociali l’opzione dell’imponibilità può essere esercitata da qualunque soggetto Iva. L’aliquota Iva è fissata al 10%,ma scende al 4% se si tratta di prima casa. Per gli edifici strumentali valgono le stese regole di esenzione. Le cessioni imponibili per obbligo di legge sono solo  quelle poste in essere dall’impresa che li ha costruiti o recuperati entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori.

    Decorrenza del nuovo regime Iva
    Come per le locazioni, la nuova disciplina IVA si applica alle cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate a decorrere dal 26 giugno 2012. L’opzione per l’imponibilità deve essere espressa nell’atto. L’opzione può essere espressa anche nel preliminare della compravendita ed è vincolante. Qualora siano stati corrisposti gli acconti in regime di esenzione e in sede di stipula del contratto di compravendita sia manifestata l’opzione per l’imponibilità, la base imponibile da assoggettare ad IVA è costituita dall’importo dovuto a saldo.

    IMPOSTA DI REGISTRO
    Nelle locazioni l’imposta di registro è pari al 2% se il contratto è esente da Iva e a 67 euro se è imponibile. In questo caso non c’è differenza tra immobili abitativi e strumentali.

    Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati abitativi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono fisse se la cessione è soggetta ad Iva e proporzionali in caso di esenzione. Per evitare una duplice tassazione, qualora gli acconti vengano fatturati in regime di imponibilità per obbligo di legge e il saldo sia fatturato in esenzione, l’imposta proporzionale di registro si applica sul saldo.

    Per le cessioni di fabbricati strumentali, sia soggette ad Iva che esenti, l’imposta di registro si applica in modo uniforme ed è pari a168 euro. A prescindere dal regime IVA applicabile, le imposte ipotecaria e catastale ammontano rispettivamente al 3% e all’1%.

    Nella fase transitoria, ossia nel passaggio dalle vecchie alle nuove regole, gli acconti corrisposti prima del 26 giugno 2012 possono essere stati assoggettati ad un regime IVA diverso rispetto a quello applicabile al saldo.

    REVERSE CHARGE
    Il meccanismo del reverse charge o inversione contabile, in base al quale è l’acquirente a pagare l’Iva, può essere applicato se l’acquirente agisce come soggetto passivo di imposta e solo in caso di imponibilità ad Iva opzionale. Nei casi di imponibilità per legge, l’imposta deve essere pagata dal cedente.

    Il pagamento di un acconto costituisce un momento della cessione e va quindi assoggettato ad Iva in base alle norme vigenti al momento del pagamento. Se ricorrono le condizioni richieste si può quindi applicare il reverse charge. La cessione di un fabbricato non ultimato deve invece essere assoggettata ad Iva perché l’immobile non è ancora uscito dal processo produttivo. Dato che non c’è imponibilità opzionale non vale quindi il meccanismo del reverse charge.
    Fonte : Edilportale.com

    L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

    L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

    Il DL 63/2013 all’esame del Senato: entro il 30 giugno 2014 il Piano d’azione per gli ‘edifici a energia quasi zero’

     

    02/07/2013 - Inizia oggi in Aula al Senato l’esame del disegno di legge di conversione delDL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) per la riqualificazione energetica e del 50% sulle ristrutturazioni, estendendo quest’ultima all’acquisto di mobili.
    L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito


    La scorsa settimana il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni, che hanno apportato diverse modifiche al testo.

    Attestato di Prestazione Energetica
    L’obbligo di rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) verrà esteso alle cessioni a titolo gratuito di edifici; ora è previsto soltanto per la vendita e la nuova locazione di edifici o unità immobiliari. Sarà invece concesso più tempo alle Pubbliche Amministrazioni per produrre l’APE per gli immobili oltre i 500 mq: i 4 mesi previsti dal DL diventano 6 mesi con l’emendamento del Senato.

    Immobili di alto valore estetico
    Gli immobili di alto valore estetico sono esclusidall’applicazione delle norme sulla certificazione energetica nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici.

    Obblighi dei progettisti
    I dati sulla prestazione energetica dovranno essere allegati anche alla domanda di concessione edilizia, oltre che alla relazione tecnica che viene consegnata insieme con la dichiarazione di inizio lavori, come previsto dal Decreto Legge. Inoltre, un emendamento precisa che l’APE per i nuovi edifici va prodotto prima del rilascio del certificato di agibilità e non al termine dei lavori.

    ‘Edifici a Energia Quasi Zero’
    Un’altra importante modifica è l’anticipazione dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014 del termine per la definizione del Piano d’azione per la diffusione in Italia degli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ).

    Il Piano d’azione dovrà contenere: l’applicazione della definizione di ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia; le politiche e le misure finalizzate a promuovere gli EEQZ, comprese quelle per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici entro il 2015.

    Restano confermate le altre scadenze previste dalla Direttiva: i nuovi edifici di proprietà o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere ‘a energia quasi zero’ a partire dal 31 dicembre 2018dal 1º gennaio 2021 tutti gli altri edifici di nuova costruzione. Il Piano d’azione individuerà, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, i casi specifici per i quali non si applica lì’obbligo di costruire ‘a energia quasi zero’.

    ‘Bonus mobili’ anche per gli elettrodomestici
    Come già detto, la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di arredi per un immobile oggetto di ristrutturazione, viene esteso ai “grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”.

    La detrazione per mobili ed elettrodomestici, da ripartire in 10 rate annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da considerarsi - aggiunge l’emendamento - inclusi nel tetto di spesa di 96.000 euro.

    Sulla tipologia di elettrodomestici c’è un punto da chiarire: l’emendamento approvato in Commissione parla di “elettrodomestici anche a libera installazione” mentre il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 27 giugno, specificava che l’estensione del bonus valeva “soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia”.
    Fonte : Edilportale.com

    Abolita la solidarietà negli appalti privati

    kräne



    Il Decreto Fare abolisce la responsabilità solidale negli appalti privati, ma solo per quanto riguarda l’Iva a carico del subappaltatore e dell’appaltatore. 

    L’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti privati contenuta nel Decreto del Fare è parziale: abolita per l’IVA, resta per le ritenute da lavoro dipendente e per gli obblighi previdenziali ed assicurativi. E richiede ancora l’asseverazione.
    Fra le semplificazioni fiscali del Decreto Fare rientra lamodifica al comma 28 dell’articolo 35 del Dl n. 223/06sulla responsabilità solidale relativa ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull’IVA per le prestazioni collegate, ma non la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente.
    In sintesi, è necessaria un’autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.
    Pertanto, sarà necessario continuare ad acquisire l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore).
    La novità in tema di responsabilità solidale negli appalti privati è stata introdotta in seguito alle preoccupazioni manifestate dagli imprenditori, ai quali la sola abrogazione della solidarietà IVA non sembra sufficiente.
    Essi, infatti, chiedono che tale adempimento venga eliminato completamente, perché difficilmente realizzabile e poco utile per il contrasto al lavoro in nero e all’evasione fiscale.
    Sarebbe opportuno, invece, che la responsabilità solidale negli appalti privati venga sostituita da un’attività di controllo preventivo delle autorità pubbliche.
    Nota
    Il Decreto che modifica il comma 28 così recita: Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: “e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente “dovute”.
    Per approfondimenti, consultare l’Agenzia delle Entrate
    a cura di Anna Carbone
    Fonte : Attico.it