mercoledì 10 luglio 2013

il caos del certificato energetico: vale la norma regionale o quella nazionale?

il caos del certificato energetico: vale la norma regionale o quella nazionale?

martedì, 9 luglio, 2013 - 08:52

Fonte :  Ritratto di teamteam@idealista
il caos del certificato energetico: vale la norma regionale o quella nazionale?
dal 6 giugno 2013 l'ace, attestato di certificazione energetica, è andato in pensione, sostituito dal nuovo ape, la cui differenza sta basicamente nella p di prestazione. la nuova norma, che attende i regolamenti attuativi per la sua completa entrata in vigore, non chiarisce ancora per i professionisti e per i proprietari diverse regole, ma per quanto riguarda le sanzioni invece è chiarissima e salatissima. in questo passaggio sorge però una questione: in quelle regioni in cui era stata introdotta una normativa specifica, a quale regolamento bisognerà attenersi?
già adesso i certificatori che operano in diverse aree del territorio nazionale diventano matti con l'applicazione delle distinte normative. nelle altre vale invece il dpr nº59 del 2 aprile 2009, che a questo punto decadrà quando saranno emanati i regolamenti attuativi del decreto legge 63/2013. fino ad allora si applicano gli stessi criteri, ma anziché ace si indicherà ape
la vera questione riguarda il dopo. da roma si vorrebbe imporre un'unica normativa, ma esiste in materia una clausola di cedevolezza che consente alle regioni di intervenire in materia e, qualora lo facciano, la loro normativa supera quella ministeriale. secondo il ministero dello sviluppo economicotutti dovranno ad ogni modo adeguarsi alle nuove norme di calcolo
mentre il vecchio ace tiene conto solo delle prestazioni per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria, l'ape dovrà occuparsi anche di climatizzazione estiva, ventilazione e – per il terziario – di illuminazione
questo è il quadro delle normative regionali attualmente in vigore, che potrebbero entrare in conflitto con quella nazionale:
ace emilia-romagna
l'ace è richiesto in caso di:
- nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale di edifici oltre i 1.000 mq
- compravendita e locazione di edifici o unità
-incentivi o agevolazioni
sistema di calcolo: uni/ts11300
sanzioni
-30% della parcella per il certificatore in caso di ace rilasciato senza rispettare i criteri, 80% per ace non attendibile o veritiero
-50% della parcella per direttore lavori in vista della mancata allegazione ace alla pratica di fine lavori
-fino a 5.000 euro per ace falsificato

ace provincia di bolzano
- l’ace è richiesto in caso di certificato casaclima reso obbligatorio per nuova costruzione o ristrutturazione integrale
-ace per singolo alloggio rilasciato da casaclima
sistema di calcolo: casaclima, in tal caso il sistema differisce da quello nazionale basandosi oltre che sull’efficienza dell’involucro dell’intero edificio sull’apparato impiantistico
sanzioni:
-inagibilità dell’edificio qualora sia omessa la certificazione casaclima per le nuove costruzioni e ristrutturazioni.

ace liguria:
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione o ristrutturazione per edifici oltre i 1.000 mq;
-compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
-sgravi fiscali o incentivi;
-piano casa.
sistema di calcolo: uni/ts11300 con integrazioni regionali.
sanzioni:
-da 1.000 a 3.000 euro per direttori lavori (con metà al committente per ace sbagliato);
-da 1.000 a 3.000 euro per i tecnici abilitati, ace falsificato prevede anche la comunicazione a ordine o collegio e sospensione dell’elenco certific. da 3 a 2 mesi.

ace lombardia
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione o ampliamento  oltre il 20%, volume riscaldato, opera di ristrutturazione oltre il 25% della superficie dell’involucro
-compravendita o locazione di un edificio o di una singola unità con allegazione a rogito o contratto
-sgravi fiscali o incentivi, contratti servizio energia e gestione impianti cin committ. pubblico, piano casa, edifici pubblici superiori a 1.000 mq
sistema di calcolo: cened+.eph regionale (esclusivo riscaldamento) ma parametri più duri per la determinazione delle classi
sanzioni:
-da 5.000 a 20.000 euro per committente che cede a titolo oneroso senza ace
-da 2.500 a 10.000 euro al locatore senza ace
-da 500 a 2.000 euro per aggiudicatario di contratti servizio energia senza ace

ace piemonte
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione o ristrutturazione
-compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari con obbligatoria allegazione agli atti
-sgravi fiscali o incentivi e piano casa
sistema di calcolo: uni/ts11300
sanzioni:
-da 150 a 1.500 euro in caso in cui il certificatore non ottempera ai criteri regionali e fino al doppio costo ace per classi non veritiere
-cancellazione dall’elenco regionale per quegli ace non veritieri in un anno
-da 1.000 a 10.000 euro qualora sia assente nelle cessioni e da 500 a 5.000 euro se nella locazione

ace provincia di trento
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento volumi oltre il 20% dell’esistente;
-opera di ristrutturazione integrale se la superficie utile va oltre i 500 mq
-compravendita, locazione
sistema di calcolo: protocollo trentino (specifica tecnica uni/ts11300 ma parametri minimi più severi)
sanzioni:
-30% della parcella per il certificatore per ace rilasciato senza osservare la correlata metodologia;
-80% se l’ace non è veritiero e segnalazione a collegio o ordine
-50% della parcella per direttore lavori per la mancata allegazione ace alla pratica fine lavori;
-fino a 5.000 euro per falso attestato

ace valle d’aosta
l’ace è richiesto in caso di:
-nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia
-compravendita e locazione di un immobile o di singole unità senza obbligo di allegazione
-contributi e incentivi, edifici di proprietà pubblica
sistema di calcolo: beauclimat (ivi inclusa la climatizzazione estiva e per illuminazione non residenziale)
sanzioni:
-nei confronti del certificatore, a seguito di tre certificati errati, subentrano la sospensione e la sanzione di 6.000 euro
-300 euro al proprietario che non deposita l’ace in comune

ristrutturare casa è più facile: se sposti porte e tramezzi non serve la scia

ristrutturare casa è più facile: se sposti porte e tramezzi non serve la scia

mercoledì, 10 luglio, 2013 - 10:00

Fonte : Ritratto di teamteam@idealista
ristrutturare casa è più facile: se sposti porte e tramezzi non serve la scia
è decisamente un ottimo momento per chi vuole ristrutturare casa. oltre ai vantaggi economici su lavori, mobili ed elettrodomestici, anche la burocrazia si è fatta più snella. grazie al decreto del fare approvato a giugno dal governo, infatti, la manutenzione straordinaria si è divisa in due e se non riguarda le parti strutturali dell'edificio diventa libera, senza bisogno della scia
manutenzione straordinaria libera
con l'articolo 6 del testo unico per l'edilizia, si è introdotta la figura della manutenzione "minore". chi sposta tramezzi e porte, senza intaccare quindi la struttura dell'immobile, può procedere senza la scia, con la sola certificazione di inizio lavori
manutenzione straordinaria con la scia
la segnalazione certificata inizio attività è necessaria in questi casi: restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d'uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all'interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l'apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici
sportello unico
a partire dal 26 giugno 2013 la procedura per la presentazione della scia è stata semplificata. tutto passa adesso allo sportello unico per l'edilizia, in cui il privato può richiedere tutti gli atti di assenso necessari per l'intervento che deve realizzare
vincoli
la semplificazione ha un limite: restano in vigore i vincoli ambientali, culturali e paesaggistici per i quali, in caso di lavori, sono necessari i nulla osta dagli organi competenti

tassi usura, il vademecum per scoprire se il tuo mutuo è annullabile

tassi usura, il vademecum per scoprire se il tuo mutuo è annullabile

mercoledì, 10 luglio, 2013 - 08:10

Fonte : Ritratto di teamteam@idealista
tassi usura, il vademecum per scoprire se il tuo mutuo è annullabile
la sentenza della corte di cassazione nr 350/2013 ha sancito che in caso di applicazione di tassi usurari non solo è possibile recuperare gli interessi pagati, ma anche annullare il contratto di mutuo. confconsumatori ha pubblicato un breve vademecum per offrire una guida ai mutuatari che si chiedono se il principio sancito dalla corte sia applicabile o meno al loro caso
il consumatore per verificare se il proprio contratto di mutuo rientra nella fattispecie sancita dalla corte e sia quindi, eventualmente annullabile, dovrà
1) essere fisicamente in possesso del contratto di mutuo
2) qualora non ne fosse in possesso, chiedere alla propria banca e/o al notaio che ha effettuato il rogito una copia
3) valutare il tasso concretemente e complessivamente applicato dall'istituto di credito o finanziario. per i mutui a tasso variabile con cap e per i finanziamenti confconsumatori consiglia di chiedere già in questa fase la perizia di un ragionere o di un commercialista
5) qualora il tasso complessivamente applicato dalla banca sia superiore al tasso soglia, e quindi la banca pratica usura,  il consumatore dovrà inoltrare una formale diffida all'istituto di credito chiedendo l'applicazione del principio sancito dalla sentenza della corte di cassazione
6) dopo il fallimento di qualsiasi soluzione bonaria alla vicenda, e prima di promuovere qualsiasi giudizio, sarebbe opportuno effettuare una perizia relativa all'intero rapporto per determinare l'entità di quanto dovuto e quanto richiesto

con 100 euro in più al mese compri casa invece di affittarla (grafici)

con 100 euro in più al mese compri casa invece di affittarla (grafici)

mercoledì, 10 luglio, 2013 - 09:40

Fonte : Ritratto di teamteam@idealista
vivere in una casa di proprietà per la quale si paga un mutuo non è molto più costoso che vivere in affitto. nel 2012, infatti, le famiglie italiane hanno pagato una locazione media di 403 euro, a fronte di una rata media mensile di 503 euro. essere proprietari di un immobile costa solo "100 euro" in più
secondo i dati sui consumi delle famiglie pubblicati dall'istat, lo scorso anno a vivere in affitto erano circa il 16.9% delle famiglie italiane (a fronte del 18.0% nel 2011 e del 17.2% nel 2010). il 72,4% delle famiglie vive invece in una casa di proprietà ma a pagare un mutuo è solo il 16.7% di esse, contro il 16% del 2011. il numero di affittuari e quello di mutuatari è pertanto molto simile e si aggira attorno ai 3 milioni. la maggioranza delle famgilie, invece, è libera da ogni carico di spesa sulla prima abitazione
confrontando le spese, invece, vediamo come a effetti pratici nel 2012 l'affitto medio è stato di 403 euro contro i 503 pagati per il mutuo. nel 2011 il divario era maggiore (374 contro 514), superiore a quello esistente nel 2010 (370 contro 494)
tanto il canone corrisposto per l'affitto, quanto le rate mensili pagate per il finanziamento delle banche variano a seconda delle zone geografiche. al nord italia la distanza è persino minore, cioè di soli 60 euro
per quanto riguarda l'affitto, la spesa media mensile varia fra i 448 euro delle regioni del centro e del nord e i 311 euro del mezzogiorno
per quanto riguarda il mutuo, quello che più che una spesa si può definire come un investimento, rappresenta un'uscita consistente pari, in media, a 503 euro al mese, che sale a 544 euro nel centro

Condizionatori e condominio: attenti alle regole

Condizionatori e condominio: attenti alle regole

martedì 9 luglio 2013
    
I consigli di Confedilizia per installare impianti di raffrescamento senza incorrere in controversie con i vicini
Con l’arrivo dell’estate, molti italiani per difendersi dal caldo ricorrono all’installazione di un condizionatore. Ma attenzione: se si vive in condominio, ci sono delle regole da rispettare. Lo segnala Confedilizia, precisando che va considerata illegittima la collocazione di un voluminoso condizionatore sulla facciata condominiale, poiché tale installazione turba l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio. Ciò è valido anche quando la facciata in questione non è esposta al pubblico, ma solo ai condòmini.
Nel collocare un condizionatore sulla facciata comune è bene, pertanto, aver chiare le regole da rispettare, così da prevenire eventuali controversie. Ciò con la precisazione che, qualora il condominio sia dotato di un regolamento contrattuale che disponga al riguardo, è necessario attenersi a quanto tale regolamento prevede. Ultimo aspetto da non trascurare, conclude Confedilizia, è che l’installazione in questione non deve essere tale darecare pregiudizio ai vicini, riducendone, per esempio, la veduta o generando rumori molesti.

Amministratore: ora incarico 1 anno + 1 anno

Amministratore: ora incarico 1 anno + 1 anno

martedì 9 luglio 2013
      
Confedilizia chiarisce i dubbi sull'interpretazione della durata del ruolo dopo la riforma del condominio
La riforma del condominio è intervenuta anche sulla disposizione che si occupa di disciplinare la durata dell’incarico dell’amministratore. L’art. 1129 c.c. prevede adesso che l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. Il testo previgente si limitava invece a fissare in un anno la durata dell’incarico, senza nulla disporre in ordine a un eventuale rinnovo.
Confedilizia si interroga ora sul significato di questa nuova formulazione. L’associazione, attraverso il periodico Confedilizia Notizie, osserva innanzitutto come l’interpretazione letterale del dato normativo (“l’incarico di amministratore ha durata di un anno”) non possa che condurre alla conclusione che la riforma abbia confermato in un anno la durata del mandato. Questo salvo il (tacito) rinnovo. Sostenere altro – come ad esempio il fatto che dopo la riforma, in mancanza di espressa richiesta di revoca, l’amministratore prosegua nel suo incarico di anno in anno – non trova quindi alcun riscontro nel testo di legge.

Infrazioni al regolamento condominiale: multe fino a 800 euro

Infrazioni al regolamento condominiale: multe fino a 800 euro

mercoledì 10 luglio 2013
     
La riforma del condominio ha adeguato il valore delle sanzioni, prevedendo anche il caso di recidiva
Con la riforma del condominio, per le infrazioni al regolamento del condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La stessa norma specifica che tale somma dovrà essere devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. Rispetto alla precedente formulazione, sottolinea il periodico Confedilizia Notizie, il legislatore ha adeguato il valore della sanzione e previsto una maggiorazione della stessa in caso di recidiva. Per il resto, tutto rimane come prima.
Confedilizia, commentando la legge di riforma, spiega che l’organo deputato alla concreta irrogazione delle sanzioni e alla quantificazione delle stesse è l’assemblea. Questa interpretazione da un lato valorizza il ruolo dell’assemblea come organo decisionale del condominio e dall’altro non espone l’amministratore al rischio di essere coinvolto in azioni giudiziarieavviate da condòmini che si ritenessero ingiustamente sanzionati. Per questo è bene, anche quando l’assemblea decidesse di affidare all’amministratore il compito di irrogare la sanzione, che ciò avvenga fissando criteri precisi. In questo modo l’amministratore non sarà messo in difficoltà e l’assemblea manterrà il potere decisionale che le compete.