mercoledì 8 gennaio 2014

Danni da infiltrazioni addebitabili alla esecuzione non a regola d'arte della veranda. Paga il proprietario o il condominio?

Danni da infiltrazioni addebitabili alla esecuzione non a regola d'arte della veranda. Paga il proprietario o il condominio?

01/02/2013
Cass., sez. III Civile, sentenza del 28/01/2013, n. 1883


Paga il proprietario i danni causati all'appartamento sottostante se le infiltrazioni, non dovute a difetto di manutenzione addebitabile al condominio, provengono dalla sua veranda realizzata abusivamente e non correttamente. 
 
Si legge nella sentenza:
 
In perfetta adesione alle risultanze processuali, il giudice a quo ha posto in rilievo:
a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di. fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del R. ; 
 
b) le conclusioni del CTU erano suffragate da un' ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti ed in particolare dal fatto che le infiltrazioni si verificavano solo durante le precipitazioni, meteorologiche ed i raccordi tra la superficie di impermeabilizzazione ed i tubi discendenti non erano stati eseguiti a regola d'arte, con una soluzione di continuità tra l'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il perimetro verticale della veranda; c) la CTU individuò "con sicurezza" una delle cause nel sistema ideato per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura in veranda (p.12-13 sentenza impugnata). Questa attenzione puntuale ai dati di fatto rilevati dalla CTU evidenziano di per sé la logica deduzione che le infiltrazioni non erano dovute1 a difetto di manutenzione addebitabile al condominio.
 
Andava, quindi, esclusa ogni responsabilità del condominio, anche perché - ed è circostanza dirimente - non contrastata nemmeno dalla censura, che allorché il R. diede esecuzione all'ordinanza cautelare, il problema ebbe a cessar (p.14 sentenza impugnata).
 
Ne consegue che tutto il contenuto della doglianza, che, come si evince, dalla sua formulazione, si ancora all'argomentazione del primo giudice (p. 13 - 15 ricorso) per giungere a ritenere responsabile il Condominio, con il conforto di decisioni di questa Corte, non coglie la ratio decidendi e rispetto ad essa si configura eccentrico. Infatti, dalla scrupolosa CTU e dalla ordinanza cautelare eseguita dal R. , il giudice a quo ha escluso e non poteva fare diversamente ogni responsabilità del condominio.
 
In altri termini, non sono risultati elementi tali da ritenere applicabili gli artt. 1026, 2697, 2051 c.c., in quanto la origine delle infiltrazioni è risultata addebitabile alla esecuzione non a regola d'arte della veranda, mentre è emerso che il condominio non aveva effettuato, a seguito della citata transazione, lavori di manutenzione a suo carico che avrebbero potuto determinare il fatto dannoso.
 
Né, quindi, si può parlare di vizio di motivazione, così come dedotto.
 
4. - Di qui, l'assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 269, 99, 112 c.p.c. e 1665 e 1667 e segg., 2043 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), con il quale il ricorrente si duole del fatto che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe respinto la sua domanda di garanzia nei confronti della società appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, per la semplice considerazione che nessun vizio in quella esecuzione è stato accertato che determinasse le infiltrazioni, che, invece, sono state attribuite alla non perfetta installazione della abusiva veranda e alla mancanza di raccordo della impermeabilizzazione stessa tra la veranda, installando la quale era onere del R. assicurarsi il perfetto raccordo con il terrazzo (p. 12 sentenza impugnata).
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Lavori in condominio, va risarcito il danno patito dal commerciante a causa dell'occupazione dello spazio antistante la sua attività

Lavori in condominio, va risarcito il danno patito dal commerciante a causa dell'occupazione dello spazio antistante la sua attività 

21/01/2013
Cassazione, Sez. II, sentenza n. 67 del 3 gennaio 2013


Il condominio che a causa dei lavori di rifacimento dei balconi ha fatto occupare dall'impresa il viale antistante di un negozio commerciale deve risarcire il danno subito dal titolare. (Trattasi di un danno "in re ipsa") 
 
Di circostanza irrilevante risulta che l'impresa ha dichiarato di avere avuto l'autorizzazione dal titolare e dal figlio a posizionare il camion nella stradina. 
 
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Se il lavoratore non professionista cade dal tetto per il proprietario committente sono guai seri.

Se il lavoratore non professionista cade dal tetto per il proprietario committente sono guai seri.

19/11/2013
Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31288


Il proprietario committente che affidi lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo privo di specifica professionalità e di organizzazione di mezzi senza aver apprestato i dovuti presidi antinfortunistici è penalmente responsabile degli eventi lesivi che il lavoratore abbia subito, in conseguenza di tale mancanza. 
 
(Nella specie l'imputato aveva affidato i lavori di rifacimento del tetto di un immobile di sua proprietà ad un soggetto non dotato di specifica competenza, senza provvedere a predisporre protezioni contro il pericolo di cadute dall’alto. E' stato condannato a un anno di reclusione per il delitto di omicidio colposo aggravato in danno del lavoratore caduto da un altezza di 10 metri.)

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E' ravvisabile l'ingiusto profitto se l'amministratore revocato continua a gestire il condominio come niente fosse.

E' ravvisabile l'ingiusto profitto se l'amministratore revocato continua a gestire il condominio come niente fosse. 

11/11/2013
Corte di cassazione penale sez. II, 10 luglio 2013, n. 29451


E’ ravvisabile l’ingiusto profitto proprio del delitto di cui all’art. 646 c.p. nel fatto del soggetto che - malgrado la revoca assembleare dalla carica - continui a comportarsi da amministratore del condominio, creando una sorta di gestione parallela rispetto a quella del nuovo amministratore, reputando la relativa delibera illegittima al punto da invitare i condomini dissenzienti a sottoscrivere un documento in suo sostegno.

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Compravendita immobiliare, Il diritto del mediatore alla provvigione sorge in ogni caso in cui il contraente si sia avvantaggiato dell'attività del mediatore

Compravendita immobiliare, Il diritto del mediatore alla provvigione sorge in ogni caso in cui il contraente si sia avvantaggiato dell'attività del mediatore


13/04/2012
Cass., sez. VI Civile – 3, ordinanza del 26 marzo 2012, n. 4830


in tema di mediazione il presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un 'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parli fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio. 
 
( Nella specie il mediatore aveva ricevuto incarico scritto dal procuratore speciale di Sitas, per la ricerca di potenziali acquirenti dei terreni; che aveva preso contatto con gli arch. S. e G. , accompagnandoli nella visita agli immobili, fornendo loro la relativa documentazione e mettendoli in relazione con l'amministratore di Sitas, T..M. , senza poi essere ulteriormente informato dell'evolvere della trattativa. )

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Il calo del fatturato rientra tra i gravi motivi che consentono al conduttore di recedere in qualsiasi momento

Il calo del fatturato rientra tra i gravi motivi che consentono al conduttore di recedere in qualsiasi momento

28/11/2013
Corte app. civ. Firenze, sez. II, 28 marzo 2013, n. 100


Tra i gravi motivi che consentono al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previsti dall’art. 27, comma 8, L. n. 392/78, rientra anche un non preventivabile andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all'attività dell'impresa), che, imponendo l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente difficoltosa la persistenza del rapporto locativo.

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Occupazione appartamento, il comodatario che affronta liberamente le spese di manutenzione non può pretendere il rimborso dal comodante

Occupazione appartamento, il comodatario che affronta liberamente le spese di manutenzione non può pretendere il rimborso dal comodante

05/09/2013
Cass., sez. III Civile, sentenza n. 17941 del 24/07/2013


Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne1 possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 cod. civ..

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