giovedì 13 febbraio 2014

Il venditore può essere responsabile per i gravi difetti dell'immobile anche se non è il costruttore

Il venditore può essere responsabile per i gravi difetti dell'immobile anche se non è il costruttore

11/02/2014
di Alessandro Gallucci


In tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, insomma di responsabilità ex art. 1669 c.c. (quella così detta per gravi difetti), il venditore delle unità immobiliari, che le abbia pure progettate, può essere tenuto a risarcire i danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere se risulta che l’appaltatore, nel realizzarle, ha agito senza o con una scarsa autonomia funzionale, restando così in capo al committente (venditore) la responsabilità del risultato.
 
Questa, in sintesi, la soluzione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 632 del 14 gennaio 2014.
 
La pronuncia degli ermellini non è una novità (in sentenza i giudici spiegano perché hanno deciso di pronunciarsi aderendo ad un loro precedente orientamento) ma è indicativa di un fatto: i compratori – sopratutto laddove con artifici giuridici i costruttori cercano di ridurre al minimo la propria responsabilità (artifici quali, ad esempio, la distinzione tra costruttore e venditore del costruito) – hanno maggiore garanzia di ottenere giustizia nel caso di costruzioni viziate o comunque difettose.
 
È bene ricordare che quella prevista dall’art. 1669 c.c. è un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, nei limiti della sua competenza, anche l’amministratore di condominio è legittimato a proporre la relativa  azione (Cass. 8 novembre 2010 n. 22656).
 
Si diceva che il costruttore è responsabile per dieci anni dal compimento dell’opera se si manifesta pericolo di rovina o comunque gravi difetti tali da renderla inidonea all’uso convenuto.
 
Il venditore, che sia anche costruttore, risponde allo stesso titolo verso gli acquirenti delle unità immobiliari (cfr. in tal senso, tra le ultime,Cass. 15 novembre 2013 n. 25767).
 
Con la sentenza n. 632, sulla scorta di propri precedenti pronunciamenti, la Cassazione ci ricorda che il venditore risponde per i gravi difetti anche se egli non è il vero e proprio costruttore ma ha ingerito, ad esempio perché ha progettato l’immobile e poi per il tramite del direttore dei lavori, così tanto nell’esecuzione delle opere, a tal punto da far considerare l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.
 
Questa tesi era stata accolta in primo grado, mentre la Corte d’appello aveva escluso la responsabilità ex art. 1669 c.c. del venditore poiché la sola presenza del direttore dei lavori non poteva giustificare quanto appena detto e ciò comunque non poteva voler dire addossare sul venditore l’onere di dimostrare che il succitato direttore dei lavori non avesse dato ordini così stringenti da togliere ogni autonomia all’impresa.
 
In questo contesto, dicono da piazza Cavour, “il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile (Cass. 567/05; 2238/12).
 
Stando così le cose gli ermellini hanno ribadito che “l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, cosi1 da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. 9370/13)” (Cass. 14 gennaio 2014 n. 632). 
 
La causa si è conclusa con una sentenza di rinvio, ossia adesso la Corte d’appello dovrà valutare se il venditore è da ritenersi responsabile alla luce dei principi appena espressi.
 
Come dire: non è detto che si giunga all’affermazione di responsabilità per il caso concreto, ma comunque non si può escludere a priori che la nomina di un direttore dei lavori da parte del committente-venditore dell’immobile non sia sufficiente per ritenerlo responsabile ex art. 1669 c.c., al contrario: ciò assieme ad altre circostanze, nel caso di specie il venditore aveva anche realizzato il progetto, può far concludere per l’ingerenza e quindi per la responsabilità di quest’ultimo.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

giovedì 6 febbraio 2014

DA ALLOGGIO A STUDIO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE

DA ALLOGGIO A STUDIO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE

Dispongo di un appartamento di 140 mq, che vorrei dare in affitto per uso "studio professionale". Mi domando se è necessario fare un cambio di destinazione da "uso abitativo" a "studio professionale". Premetto di avere l'approvazione condominiale e, inoltre, che non saranno apportate modifiche strutturali ai locali.
La risposta è affermativa. La categoria catastale deve infatti coincidere con la destinazione effettiva dei locali, anche a fini erariali. Si tenga presente che la categoria catastale può rilevare anche in sede di registrazione del contratto (o di opzione cedolare secca). Ed infatti anche nel nuovo modello Rli per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, operativo da oggi, 3 febbraio, sono richiesti i dati catastali. Si tenga poi presente che l’articolo 19, comma 15, del Dl 78/2010, recante “aggiornamento del catasto”, dispone che «la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
FONTE : CASA24PLUS

IL BONIFICO PUÒ VALERE ANCHE COME RICEVUTA

IL BONIFICO PUÒ VALERE ANCHE COME RICEVUTA

Sono il proprietario di un appartamento dato in affitto con contratto regolarmente registrato. L'inquilino paga il canone di affitto con bonifico bancario. Vorrei sapere se sono tenuto a rilasciare la ricevuta del pagamento con relativa marca da bollo o se è sufficiente ai fini fiscali il bonifico bancario.
Il rilascio della quietanza relativa al pagamento dei canoni di locazione attiene al profilo della prova e riguarda il debitore che ha interesse a dimostrare di aver assolto la sua obbligazione. La prova può essere fornita, in luogo della quietanza, anche attraverso l’attestazione della banca di avvenuto pagamento e dalle indicazioni risultanti dalla causale riferita al canone di locazione. In questo caso, il proprietario può anche non rilasciare alcuna ricevuta di avvenuto pagamento in modo da evitare di assolvere l’imposta di bollo.
FONTE : CASA24PLUS

AGEVOLAZIONI ESCLUSE PER CHI PAGA IN CONTANTI

AGEVOLAZIONI ESCLUSE PER CHI PAGA IN CONTANTI

Da quest'anno, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili. Ove il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti, per importi inferiori a 1.000 euro, parrebbe non applicarsi le sanzioni di cui all'articolo 58 del Dlgs 231/2007 (sanzione dall' 1% al 40% dell’importo trasferito), non costituendo una violazione delle disposizioni dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007 (violazione del limite dei 1.000 euro)? È corretta tale interpretazione? Inoltre, il pagamento del canone di locazione in contanti, per importi inferiori a 1.000 euro, genera l’impossibilità di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore, come specificato dalla legge di stabilità 2014?
Da una prima lettura della disposizione citata dal lettore si desume come il legislatore non sia intervenuto con una modifica dell’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio). Tuttavia, il comma 50 della legge di stabilità del 2014 ha modificato l’articolo 12 del Dl n. 201/2012 (decreto Monti) aggiungendo il comma 1.1 e prevedendo il divieto di pagamento dei canoni di locazione (indipendentemente dall’importo) con l’utilizzo di denaro contante. La circostanza che la nuova “limitazione” sia inserita nel corpo di una disposizione (l’articolo 12 citato), che a sua volta ha modificato la soglia di cui alla normativa “antiriciclaggio” (riducendola a 1.000 euro), sembra determinare, quale ulteriore effetto, la previsione di una sanzione variabile dall’1 al 40 per cento con riferimento alle somme trasferite in contanti. D’altra parte la nuova disposizione, diversamente dall’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), introduce il nuovo obbligo senza individuare un limite minimo e tale circostanza sembra debba essere interpretata come la previsione, a fortiori, dell’irrogazione della medesima sanzione variabile dall’1 al 40 per cento. La soluzione fornita dal lettore nella seconda parte del quesito è corretta. L’uso de contante determina l’impossibilità di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali dal parte del locatore e del conduttore.
FONTE : CASA24PLUS

Mutuo a tasso variabile: consigli per l’uso

Mutuo a tasso variabile: consigli per l’uso

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Alcune considerazioni sui mutui immobiliari a tasso variabile e le differenze con i mutui a tasso fisso

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Mutuo a tasso variabile, alcune info utiliMutuo a tasso variabile, alcune info utili
Il mutuo a tasso variabile è sicuramente il primo a balzare all'occhio del neofita che si avvicina al banco imbandito delle offerte dei finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale. Il suo tasso non ha eguali e non teme la concorrenza, l'importo da versare con la prima rata sarà sicuramente molto più basso di tutti gli altri.
Questo non deve trarre in inganno l'acquirente inesperto, non è oro tutto ciò che luccica. L'iniziale convenienza legata a questo tipo di contratto rispetto ad altri (ad esempio quelli a tasso fisso o con cap) è legata alla totale imprevedibilità che lo accompagnerà per tutta la sua durata. Due cose infatti sono certe: si conosce il l'importo minimo che si potrebbe dover versare mentre è indefinito l'importo massimo.
Il tasso di interesse dovuto è dato dalla somma del parametro Euribor rilevato ad una predeterminata scadenza e uno spread (remunerazione dell'istituto bancario) definito in sede di stipula. Quindi potenzialmente il contraente potrebbe dover pagare una rata ad un tasso minimo pari allo spread (in caso di ipotetica rilevazione dell'Euribor al valore 0,00%) ma anche un importo altissimo in caso di "esplosione" dell'Euribor.
Paradossalmente quindi questo contratto è il più indicato per quei soggetti che hanno e presumono di avere in futuro una più alta capacità di spesa. Infatti è molto rischioso il ricorso a tale strumento da parte di chi ha una possibilità di spesa per il mutuo eguale o poco più alta di quella simulata al pagamento della prima rata, soprattutto in un periodo ove l'Euribor è ai minimi storici e non potrà che risalire nei prossimi anni.
Detto questo è innegabile negare il fascino della sfida che tale tipo di mutuo esercita rispetto ad un tranquillo e sicuro mutuo a tasso fisso, derivante dalla possibilità di giungere a conclusione del finanziamento avendo pagato molti meno interessi all'istituto di credito.
Sfida che si potrebbe pensare persa in partenza fermandosi a leggere i livelli elevatissimi raggiunti dall'Euribor nell'ottobre 2008 che hanno gettato nello sconforto migliaia di famiglie.
Esaminando l'andamento dell'Euribor dalla sua nascita nel 1999 ad oggi però non è così. Facendo una mera media aritmetica delle rilevazioni registrate in questi quindici anni si evince che l'Euribor a 1 mese medio è pari a circa il 2,4 per cento, mentre l'Euribor a 3 mesi a circa il 2,5 per cento.
Con questi dati alla mano si può tranquillamente affermare che coloro che negli anni passati hanno acceso un mutuo a tasso variabile ad oggi hanno tendenzialmente fatto un affare.
Guardando poi le previsioni che vengono effettuate per il prossimo quinquennio i variabilisti dovrebbero, il condizionale è sempre d'obbligo, dormire sonni tranquilli: esaminando gli scambi del mercato LIFFE dei futures sull'Euribor a 3 mesi la risalita di tale parametro, lenta e inesorabile, raggiungerà il 2,5 per cento solo nel dicembre 2019.
Nulla è certo, tutto è possibile. Di sicuro ci sono solo i dati passati che possono aiutare molto a capire e ad agire.
FONTE : SUPERMONEY

Rinegoziazione mutuo: una soluzione per alleggerire le rate

Rinegoziazione mutuo: una soluzione per alleggerire le rate

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Quando le rate gravano pesantemente sul bilancio mensile, si può pensare ad una rinegoziazione del mutuo.

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Rinegoziazione mutuo: soluzioneRinegoziazione mutuo: soluzione
Oggi può essere molto utile larinegoziazione del mutuo di casa, soprattutto alla luce della situazione lavorativa nel nostro paese. Diverse famiglie hanno infatti acquistato immobili con mutui a tassi variabili quando le condizioni di mercato erano favorevoli e magari ora si trovano ad affrontare delle rate pesanti.
Con il Dl 93 del 29 maggio 2008, è possibile rinegoziare il proprio mutuo, cambiando alcuni aspetti fondamentali quali il numero delle rate e il tasso di interesse.
Si può infatti modificare il tipo di tasso e prolungare nel tempo le rate, in modo da rendere meno pesante l'esborso mensile.
La rinegoziazione del mutuo non comporta spese per il richiedente, ma necessita dell'accordo da entrambi le parti; inoltre, il contraente non perde le eventuali agevolazioni fiscali presenti nel mutuo in oggetto.

Cosa succede se la banca rifiuta la rinegoziazione del mutuo

In caso non si trovasse l'accordo con la banca, è sempre possibile rinegoziare il mutuo, o meglio lo si sposta in un'altra banca: praticamente viene preso un nuovo muto lasciando la base ipotecaria originale, ma c'è bisogno di un atto notarile, per cui sono presenti degli oneri aggiuntivi. In questo caso, quindi, si perdono alcuni vantaggi fiscali della rinegoziazione.

Quando conviene rinegoziare un mutuo

La rinegoziazione porta dei vantaggi soprattutto quando il mutuo sta per essere chiuso, perché, ad esempio, è possibile passare dal tasso variabile a quello fisso riducendo notevolmente l'importo delle rate, il cui numero però si prolunga nel tempo. È un compromesso valido fra tempi e costi.
Ma le situazione contrattuali sono molteplici per cui, essendo un passo importante da compiere, è sempre opportuno parlare prima della rinegoziazione del mutuo direttamente con un esperto del settore, prendendo anche in esame gli indicatori del tasso attualmente vigente sul mutuo.
FONTE : SUPERMONEY

Mutui online per ristrutturazione casa: offerte di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum

Mutui online per ristrutturazione casa: offerte di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum

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Ecco le offerte di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum per accendere un mutuo per ristrutturare casa.

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Alcune offerte di Mutui onlineAlcune offerte di Mutui online
Le famiglie italiane che desiderano ristrutturare la propria abitazione oltre che a usufruire delle agevolazioni fiscali con ledetrazioni fiscali del 50% approvate dal governo Letta nel decreto Destinazione Salva Italia, possono consultare e confrontare le varie offerte online per trovare il finanziamento più adatto alle proprie necessità come quello di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum.

Mutui online per ristrutturazione casa: l'offerta di UniCredit 

UniCredit offre “Mutuo Valore Italia Super”, e per una richiesta di 50 mila euro da rimborsare a rate mensili in 30 anni, offre il tasso variabile con Euribor 3 mesi, e lo spread al 2,50%, mentre il tasso fisso con Eurirs 5-10-15-20 anni, e alla fine del periodo del mutuo a tasso fisso il rimborso del residuo mutuo continuerà automaticamente con l'applicazione del tasso variabile Euribor; l’offerta è valida fino al 31/03/2014.

Mutui online per ristrutturazione casa: l'offerta di Intesa SanPaolo 

Intesa Sanpaolo offre il “Mutuo Domus Abitativo e Surroga a Tasso Fisso” un finanziamento che copre fino all’80% della spesa complessiva per la ristrutturazione, senza nessun limite d’importo, con diversi piani di rimborso flessibili; il Piano Base è disponibile anche per lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di età inferiore a 35 anni, il tasso è fisso per tutta la durata del finanziamento che parte dai 6 fino a 40 anni per gli under 35.

Mutui online per ristrutturazione casa: l'offerta di Mediolanum

Banca Mediolanum offre il “Mutuo Riparti Italia” con finanziamenti fino a 25 mila euro che coprono fino al 50% della spesa complessiva, da rimborsare a partire da 10 fino a 20 anni, con tasso variabile Euribor 3 mesi e lo spread tra 1,65% e il 2,25%.
FONTE : SUPERMONEY