mercoledì 15 maggio 2013

Bollette: consumatori chiedono eliminazione Sistema indennitario


Bollette: consumatori chiedono eliminazione Sistema indennitario

martedì 14 maggio 2013

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Procedura già dichiarata illegittima dal Tar della Lombardia, ora associazioni chiedono restituzione somme incassate dalle compagnie
Prosegue la mobilitazione delle associazioni nazionali dei consumatori ed utenti che in un documento congiunto inviato all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas hanno chiesto chiarimenti e un intervento tempestivo sulla procedura del Sistema indennitario, dichiarata illegittima dal Tar Lombardia. Di cosa si tratta? In sostanza il nuovo venditore di energia elettrica e gas scelto dal consumatore addebitava nella propria bolletta anche i crediti del precedente fornitore sotto la dicitura C/mor senza indicare all’utente chi e perché vantasse il credito. Le associazioni dei consumatori avevano già manifestato forti riserve su come fosse congegnata questa procedura partita lo scorso anno, evidenziando anche la difficoltà da parte dell’utente di attivare e seguire la complessa procedura di reclamo prevista sotto la minaccia di un distacco della fornitura.
Le associazioni chiedono ora che venga rispettata la sentenza del Tar della Lombardia e venga istituito un tavolo di confronto con l’Autorità affinché venga eliminata definitivamente questa procedura e sia disposta la restituzione delle somme incassate illegittimamente dalle compagnie, le quali devono perseguire eventuali morosi con gli strumenti ordinari e soprattutto le garanzie previste per gli utenti.
Fonte Quotidianocasa.it

Perché anche il conduttore può impugnare le deliberazioni assembleari che ledono i suoi diritti?

Perché anche il conduttore può impugnare le deliberazioni assembleari che ledono i suoi diritti?

13/05/2013
di Alessandro Gallucci





















Quando parliamo del condomino siamo abituati a distinguere questo termine sotto due diversi profili: 
 
a) guardando alla figura dal punto di vista tecnico giuridico, ossia considerando il condomino quale proprietario o comunque titolare d'un diritto reale sull'unità immobiliare ubicata in condominio; 
 
b) guardando alla figura dal punto di vista del linguaggio comune, identificando con esso ogni persona che vive il condominio. 
 
La legge, chiaramente, quando usa il termine condomino lo fa in senso tecnico. 
 
In questo contesto è lecito domandarsi: chi deve partecipare alle assemblee condominiali?
 
La riforma, vale a dire la legge n. 220/2012, ha innovato la disciplina legislativa, specificando all'art. 1136 c.c., che l'assemblea non può deliberare se non v'è certezza che tutti gli aventi diritto siano stati convocati. 
 
Si badi, nel testo dell'articolo citato, in vigore dal prossimo 18 giugno, si parla di aventi diritto e non più di condomini. 
 
Ciò detto, per una maggiore chiarezza, è utile comprendere l'ulteriore passaggio: a chi spetta il diritto di contestare le decisioni assunte dall'assemblea? Può farlo ogni avente diritto a partecipare o solamente il condominio, tecnicamente inteso? A leggere l'art. 1137 c.c. (anche nella sua versione post riforma) non si potrebbero avere dubbi: l'unico legittimato ad impugnare dovrebbe essere il condomino. 
 
Eppure la giurisprudenza, sul punto, non si è sempre dimostrata concorde con questa conclusione. 
 
Il perché è pregevolmente spiegato dal Tribunale di Monza in una sentenza resa nel lontano 2001. 
 
Si legge nell'arresto del giudice brianzolo che il condominio “ costituisce una organizzazione, sia pur elementare, sovrastruttura di una comunione di interessi che è possibile dilatare al di là della struttura «statica» originariamente concepita per le situazioni proprietarie. 
 
Dal punto di vista normativo la legittimazione spetta infatti al «condomino» (art. 1137 c.c.), nozione che non necessariamente deve coincidere con quella di comproprietario (a prescindere dalle dispute sulla natura speciale od addirittura eclettica della peculiare situazione di contitolarità condominiale). 
 
In materia condominiale infatti la legislazione successiva alla codificazione ha gradatamente attribuito alla disciplina del condominio la tutela di interessi che evadono sempre più dalla limitata sfera dei comproprietari (risparmio energetico, barriere architettoniche, interessi urbanistici, etc.), arrivando inoltre ad attribuire al conduttore la facoltà di intervenire in assemblea ed addirittura di partecipare alla votazione in talune materie (art. 10 l. n. 392 del 1978). 
 
Sarebbe facile a questo punto osservare che il conduttore gode di una legittimazione a partecipare limitata, che lo stesso è titolare di un rapporto intercorrente solo con il locatore, e che nulla è previsto dalla legge quanto all'impugnazione delle deliberazioni. 
 
Tuttavia l'osservazione congiunta delle società, particolarmente feconda soprattutto nella materia delle impugnazioni dei deliberati assembleari, porta alla conclusione che persino nelle strutture organizzativi più evolute, quali le società di capitali, la legittimazione a contestare la validità degli atti prescinde in realtà e dalla possibilità astratta o concreta di chi impugna di partecipare e votare nell'assemblea che ha adottato l'atto (basti pensare alle azioni a voto limitato, od a quelle di risparmio, prive del diritto di voto), e dalla titolarità statica del «bene» che rappresenta la partecipazione al gruppo, oltre che della preventiva instaurazione di un rapporto diretto fra il condividente e gli altri soci (l'esempio più evidente è il creditore pignoratizio o l'usufruttuario delle azioni o della quota, art. 2352 c.c., il quale ha rapporti negoziali soltanto con il proprio contraente diretto eppure può esercitare il diritto di voto, e gli si deve altresì riconoscere la legittimazione all'impugnativa; ma potrebbe pensarsi altresì al custode delle quote nominato dal giudice che autorizza il sequestro). 
 
Ciò che fa aggio, allora, e che determina la legittimazione ad agire, è solo la «appartenenza» del soggetto all'organizzazione, nozione poliedrica e graduale, percepibile a prescindere da qualunque nesso contrattuale, e che si risolve nell'instaurazione di un «contatto» sociale rilevante per il diritto, e nella attribuzione al partecipante della legittimazione all'esercizio delle situazioni giuridiche organizzative” (Trib. Monza 8 febbraio 2001). 
 
Parole utili ed importanti che se tradotte in legge (la riforma sull'argomento tace) avrebbero sicuramente portato certezza. 
 
Fonte : CondominioWeb.com

venerdì 10 maggio 2013

Prezzi case Usa: aumenti record a marzo


Prezzi case Usa: aumenti record a marzo

venerdì 10 maggio 2013

Segnato il rialzo annuale maggiore degli ultimi sei anni


Nel mese di marzo i prezzi delle case negli Stati Uniti sono saliti mediamente dell’1,9% rispetto a febbraio. Ma il dato record è rappresentato dalla variazione su base annuale: rispetto al marzo 2012 l’aumento è stato pari al 10,5%, il maggiore rialzo dal marzo 2006. E’ quanto mostrano gli ultimi dati diffusi dalla società di analisi americana CoreLogic.
Fonte : Quotidianocasa.it

La riforma del condominio ed i recapiti dell'amministratore: quali saranno i vantaggi di questa novità legislativa?

La riforma del condominio ed i recapiti dell'amministratore: quali saranno i vantaggi di questa novità legislativa?

09/05/2013 di Alessandro Gallucci



Il countdown per l’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, la così detta “riforma” del condominio, prosegue inesorabile.
 
Il 18 giugno i nuovi articoli del codice civile saranno applicabili.
 
Tra questi vale la pena soffermarsi su due commi del nuovo art. 1129, a prima vista non molto importanti, per comprendere quali possano essere gli effettivi risvolti pratici.
 
Il riferimento è al quinto e sesto comma dell’articolo appena citato (nella sua nuova formulazione) che recitano:
 
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. 
 
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
 
Prima annotazione. Le norme testé riportate riguardano tanto l’amministratore regolarmente nominato dall’assemblea, tanto il così detto amministratore di fatto, la cui definizione è contenuta nell’inciso finale del sesto comma.
 
Seconda valutazione. Il quinto comma, che si applicherà a tutti i condominii amministrati da una persona, ha una funzione di pubblicità. Tale conclusione si desume dal fatto che l’indicazione del nominativo dell’amministratore e dei suoi recapiti dev’essere affisso in luogo “accessibile anche ai terzi”.
 
Ipotizziamo uno scenario nemmeno tanto infrequente. Una persona estranea al condominio deve fare causa alla compagine o magari semplicemente scrivere una lettera ma non sa chi è l’amministratore cui indirizzare l’atto o la missiva. Ad oggi e fino al 18 giugno, l’individuazione del legale rappresentante è un’operazione particolarmente difficile: salvo specifiche disposizioni di carattere locale (es. regolamenti edilizi o di polizia locale), infatti, non esiste modo di consultare elenchi di qualsiasi genere per sapere chi è l’amministratore di uno stabile. Chi intende far causa al condominio, quindi, rischia di far notificare l’atto di citazione (o il ricorso, ecc.) a persona che nulla o ben poco ha a che fare con il condominio con la serie prospettiva di perdere solamente tempo.
 
Una precisazione è doverosa. Quanto appena detto riferendoci all’identificazione dell’amministratore in relazione agli atti giudiziari non varrà, ad avviso di chi scrive, per il così detto amministratore di fatto. Quest’ultimo, infatti, non è il legale rappresentante del condominio (mancando un’investitura formale) sicché sulla targhetta identificativa, per evitare confusioni, si dovrà precisare che non si tratta dell’amministratore. La comunicazione del “facente funzioni”, quindi, servirà solamente a fini semplificativi di comunicazioni non aventi carattere giudiziario.
 
Ed allora in questi casi, chi dovrà far notificare un atto giudiziario al condominio che cosa dovrà fare?
 
Due le possibili soluzioni:
siccome il condominio non è persona giuridica e non priva i condomini della possibilità di agire/resistere in giudizio, in mancanza di amministratore l’atto dovrà essere inviato a tutti i condomini;

utilizzare la procedura prevista dall’art. 65 delle disposizioni di attuazione del codice civile che recita:

 
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
 
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
 
A ben vedere, quindi, i commi quinto e sesto dell’art. 1129 c.c. risulteranno particolarmente utili soprattutto per gli estranei al condominio; i condomini, infatti, si suppone, dovrebbero conoscere chi li amministra.
 
Fonte : CondominioWeb.com

Alberi invadenti? Il giudice può ordinarne l'estirpazione solo dopo essersi assicurato che le distanze minime non sono state rispettate

Alberi invadenti? Il giudice può ordinarne l'estirpazione solo dopo essersi assicurato che le distanze minime non sono state rispettate

10/05/2013


Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 6 maggio 2013, n. 10502
L'art. 894 cod.civ. dispone che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quella prevista dalla legge. L'art. 892, terzo comma, cod.civ. prevede che la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina. 
 
Fattispecie in cui il giudice di secondo grado ha sbagliato nell'ordinare la estirpazione di alcuni alberi basandosi sulla perizia effettuata dal C.t.u sulla lesione di diritti di veduta e di luce anzichè sull'effettiva violazione delle distanze legali.
 
Si legge nella sentenza, "il Tribunale ha errato nell'ordinare la estirpazione dell'albero di ficus e dell'eucaliptus. Il giudice di merito avrebbe avuto, infatti, l'obbligo di verificare che fossero state effettivamente misurate le distanze legali degli alberi al fine di accordare o meno il diritto alla estirpazione. La misurazione della distanza del tronco dell'albero dalla linea del confine alla base esterna del tronco all'epoca della piantumazione ovvero dalla linea stessa al luogo ove era stata fatta la semina non è stata effettuata dal c.t.u., che ha accentrato l'indagine solo sulla lesione di diritti di veduta o di luce dell'attore. E la motivazione della sentenza adotta un diverso parametro non previsto dalla legge e quindi illegittimo. 
 
Fonte : CondominioWeb.com

Imu prima casa, a breve il decreto-legge di rinvio della prima rata


Imu prima casa, a breve il decreto-legge di rinvio della prima rata


Ministro dell’Economia Saccomanni: entro settembre la riforma del sistema di tassazione degli immobili


10/05/2013 - Il Governo ha deciso di sospendere il pagamento del rata del 16 giugno dell’Imu sulla prima casa, ma il decreto-legge che definisce le modalità tecniche dello stop al pagamento sarà approvato nei prossimi giorni.
Imu prima casa, a breve il decreto-legge di rinvio della prima rata

Lo fa sapere lo stesso Governo nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio dei Ministri di ieri sera.

Il Governo assicura che i Comuni non si troveranno in deficit di cassa: gli Enti locali potranno infatti usufruire di anticipazioni della Tesoreria per le esigenze di liquidità.

il DL consentirà di far fronte alle scadenze immediate e darà al Governo il tempo necessario per procedere a una riforma strutturale del sistema di tassazione degli immobili. Riforma che - ha annunciato il Ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni a Otto e Mezzo, su La7 - sarà messa a punto entro 100 giorni dalla scadenza della prima rata.

Fonte : Edilportale.com

Detrazione fiscale del 55%, il Governo è al lavoro per prorogarla


Detrazione fiscale del 55%, il Governo è al lavoro per prorogarla


L'annuncio del Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato ai giovani dell’Ance



10/05/2013 - “Il Governo si sta impegnando per cercare di prorogare il bonus del 55% per l’efficienza energetica”.
Detrazione fiscale del 55%, il Governo è al lavoro per prorogarla
 Lo ha detto oggi il Ministro dello Sviluppo Economico,Flavio Zanonato, all’assemblea dei giovani costruttori Ance.

In assenza di proroghe, la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici scadrà il 30 giugno 2013.

Il bonus - ha aggiunto Zanonato - costa allo Stato circa 300 milioni di euro l’anno.

E il Governo è già al lavoro per reperire le risorse necessarie a rifinanziare lo sgravio fiscale, la cui proroga è richiesta ormai da mesi da tutti gli operatori della filiera delle costruzioni, che propongono anche di ampliarlo agli interventi di consolidamento antisismico degli edifici.
Fonte : Edilportale.com