venerdì 5 luglio 2013

Bonus mobili, i pagamenti vanno eseguiti mediante bonifico

Bonus mobili, i pagamenti vanno eseguiti mediante bonifico

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di arredi destinati agli immobili ristrutturati

 

05/07/2013 - Eseguire i pagamenti con bonifici bancari o postali, come per le ristrutturazioni, indicando causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico.
Bonus mobili, i pagamenti vanno eseguiti mediante bonifico


Sono queste le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul ‘bonus mobili’, la detrazione Irpef del 50%, per l’acquisto di arredi destinati agli immobili oggetto di una ristrutturazione effettuata tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013.

Si tratta - spiega la nota dell’Agenzia - di prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti, fornite ai contribuenti in attesa di conoscere l’esatto contenuto dell’articolo 16 del DL 63/2013 che risulterà dalla conversione in legge del decreto, attualmente all’esame del Parlamento.

Con successive comunicazioni - conclude l’Agenzia - saranno forniti ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione.

Ricordiamo che il ddl di conversione del DL 63/2013 approvato dal Senato contiene l’estensione del bonus del 50% ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, forni, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), sia free standing che da incasso, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), che si aggiungono ai mobili, sempre a condizione che siano destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione si applicherà ad una spesa massima di 10.000 euro (max 5.000 euro di bonus) per mobili + elettrodomestici, e sarà restituita in dieci anni. L’importo di 10.000 euro andrà ad aggiungersi al tetto di spesa di 96.000 euro, previsto per per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il tetto di spesa complessivo salirà quindi a 106.000 euro .

Le modifiche che il Parlamento sta apportando in questa fase diventeranno operative solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2013.

Quindi, il bonus mobili si applica alle spese per l'acquisto di mobili sostenute tra il 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) e il 31 dicembre 2013, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, mentre la detrazione delle spese per gli elettrodomestici scatterà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 63/2013, che conterrà la modifica.
Fonte : EdilPortale.com

Sospesa la prima rata Imu 2013 ma non per la casa all’estero

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il Decreto legge del 21 maggio 2013 n. 54 ha sospeso il pagamento dell’Imu sull’abitazione principale e relative pertinenze solo sugli immobili situati in Italia.

Il provvedimento non prevede nulla sull’abitazione principale all’estero, che continuerà a pagare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
L’Ivie trova la sua prima applicazione nel 2012 e, come ha precisato l’Agenzia delle entrate, le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie. L’imposta è dovuta da:
  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Attualmente, sull’immobile situato all’estero e adibito ad abitazione principale vigono queste norme:
a) è dovuta l’Ivie pari allo 0,4% del valore dell’immobile (0,76% per gli altri immobili)
b) è possibile detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
  • 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale
  • per il 2012 e 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del TUIR).
Come precisa l’Agenzia delle Entrate: “L’applicazione dell’aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. Pertanto, l’aliquota dell’imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie dell’articolo 2 del TUIR e non sulla base di accordi internazionali”.
Sottolineiamo che queste condizioni sono applicabili solo qualora non vi sia un’altra abitazione principale nel territorio dello stato italiano.
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 518 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 viene stabilito, per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia in forza delle regole ordinarie, e non solo per i lavoratori pubblici all’estero, che l’imposta si applica nella misura ridotta dello 0,40 per cento agli immobili situati all’estero che sono adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze.
Precedentemente, ne potevano fruire solo coloro che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
La legge di stabilità per il 2013 ha previsto lo slittamento di un anno dall’originaria entrata in vigore prevista per il 2011, considerando l’eventuale versamento effettuato nel 2012 come un acconto su quanto definitivamente dovuto per questo periodo d’imposta (si veda in proposito la circolare Agenzia delle entrate 12/E del 3 maggio 2013).
L’imposta non è dovuta se non supera l’importo di 200 euro. In questo caso, come precisa l’Agenzia delle entrate, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento sono contenute nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012
Fonte : Attico.it

Locazioni e sfratti. Il disagio sociale dei proprietiari


Crisis

La Confedilizia rende noti i numeri relativi agli sfratti concernenti il 2012 sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’interno.

Gli sfratti eseguiti sono diminuiti del 3,3 per cento rispetto al 2011, mentre le richieste di esecuzione sono diminuite del 2,43 per cento rispetto al 2011.
In diminuzione, nel 2012, anche il numero di provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione: – 5,61 per cento nei capoluoghi e – 25,84 per cento negli altri Comuni.
In generale, i provvedimenti esecutivi di sfratto sono invece aumentati del 6,18 per cento rispetto al 2011.
Nell’ambito degli stessi, infatti, figurano due tipologie di sfratti per i quali i provvedimenti sono aumentati:
  • quelli per morosità relativi ai capoluoghi (+ 18,82 per cento);
  • quelli per necessità del locatore (+ 60,66 per cento nei capoluoghi e + 23,65 per cento negli altri Comuni).
In diminuzione, invece, i provvedimenti di sfratto per morosità nei Comuni non capoluogo: – 1,36 per cento.
Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha così dichiarato: “I dati sugli sfratti comunicati dal Ministero confermano una situazione preoccupante. Per le morosità in aumento degli inquilini (come, d’altra parte, dei condòmini) ma, in ispecie, per l’inedito aumento esponenziale e continuo degli sfratti per necessità del locatore. Un dato che documenta il disagio sociale della categoria e la mancanza di liquidità e di mezzi in genere per pagare tasse smodate, con conseguente necessità di liberare gli immobili per venderli”.
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico.it

Condannato il costruttore a risarcire i danni per causati da umidità e muffa all’interno dell’abitazione

Condannato il costruttore a risarcire i danni per causati da umidità e muffa all’interno dell’abitazione

05/07/2013
di Angelo Pesce 
(Sentenza del Tribunale di Monza del 7 maggio 2013)


 
La sentenza in questione denuncia la presenza di umidità e di muffa in più punti delle pareti dei locali di una unità abitativa, oltreché in corrispondenza dei plafoni a soffitto e dei cassonetti degli avvolgibili. La decisione ha stabilito che le cause della problematica in esame è da attribuirsi alla carente coibentazione delle strutture orizzontali e verticali dell’edificio e alla presenza di ponti termici in corrispondenza degli infissi. Ma andiamo con ordine, partendo innanzitutto dal problema umidità e condensa.
 
Umidità e condensa
 
La presenza di umidità nelle murature e negli ambienti è una delle cause principali di degrado e di insalubrità di un edificio: si manifesta attraverso macchie (vere e proprie alterazioni biologiche), muffe, distacco o esfoliazione degli intonaci e dei rivestimenti, degradazione di malte e mattoni con relativo sgretolamento da reazioni chimiche, efflorescenze. Tutti segnali che possono anche essere indicativi di fenomeni di più vasta portata, quali la stabilità stessa degli edifici, la putrefazione delle strutture lignee, la disgregazione delle fondazioni. 
 
Per un risanamento efficace e duraturo, è fondamentale determinare l’origine e intervenire sulle cause, non sempre facilmente individuabili. Nel caso in esame, in realtà, le cause sono state individuate e hanno portato alla richiesta di risarcimento del danno da parte del costruttore per difetti della costruzione.
 
Guaina impermeabilizzante sulla terrazza 
 
La presenza di muffe e macchie di umidità sui soffitti dei vari ambienti abitativi, è causata, come è stato accertato dai tecnici, da una cattiva posa in opera della guaina impermeabilizzante sulla terrazza dell’edificio, con la stessa che presenta un risvolto al di sopra del pavimento di copertura di appena 2 cm., troppo poco per evitare che l’acqua meteorica (in caso di forte intensità) possa penetrare al di sotto del pavimento stesso. Ma che cos’è la guaina impermeabilizzante.
 
Le membrane o guaine, come dir si voglia, vengono impiegate per rendere impermeabili le coperture piane e le murature fuori terra, così da evitare infiltrazioni di acqua sia alla sommità che a livello delle fondazioni. La loro capacità di resistere a lungo alle sollecitazioni meccaniche, alle variazioni di temperatura, alle intemperie e agli agenti di degrado, ne permette l’impiego in qualsiasi situazione ambientale.
 
Oltre ai sistemi a base bituminosa, il mercato presenta varie tipologie di membrane, realizzate con altri materiali sintetici e con mescole composite prive di bitume e con proprietà elastiche diverse a seconda della natura dei polimeri. La durata dell’impermeabilizzazione in solai di copertura, è strettamente legata alla qualità dei materiali impiegati che, oltre all’impenetrabilità dell’acqua, devono possedere e mantenere a lungo ottime doti di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute all’esposizione, al punzonamento e alla lacerazione. Le guaine sintetiche presentano ottima resistenza a trazione e notevole allungamento a rottura. Anche la posa in opera delle membrane sintetiche è legata alla tipologia del materiale impiegato.
 
Sulle coperture piane, la posa più frequentemente impiegata è quella con sistemi a secco e strato di zavorra, composto da ghiaia arrotondata e lavata o da riquadri in calcestruzzo posati sullo strato di impermeabilizzazione: sulle superfici lisce e pulite vengono stesi a secco i teli, giuntati tra loro di testa e, lateralmente, con saldatura caldo o a solvente o con nastri adesivi; la posa è completata con una serie di strati accessori per la compensazione, la coibentazione, la separazione e l’antipunzonamento; la membrana viene mantenuta in posizione dallo strato di zavorra.
 
Per le tipologie di coperture piane particolarmente leggere, la posa viene realizzata con la tecnica del fissaggio meccanico.
 
Isolamento della facciata dell’edificio
 
Abbiamo detto che la presenza di umidità su più punti delle pareti dell’abitazione sono da ricercarsi in una carente coibentazione delle strutture orizzontali e verticali. Analizziamo un esempio di facciata ventilata, una delle possibili alternative all’isolamento a cappotto della parete esterna o alla controparete interna.
 
La facciata ventilata, integrata da una coibentazione termica “a cappotto”, costituisce la più sicura ed evidente soluzione tecnologica per la riduzione dei ponti termici, specialmente nel contesto della ristrutturazione e riqualificazione di vecchi edifici, ove maggiormente si riscontrano importanti formazioni di macchie di umidità e conseguenti muffe (il naturale fluire del calore dall’interno verso l’esterno favorisce la formazione di condense e muffe).
 
Ciò è causato dalla disomogeneità dell’isolamento, determinata dai cosiddetti “ponti termici”, cioè dagli interstizi dovuti alle diverse dilatazioni termiche dei vari materiali costruttivi in contatto fra loro. Una drastica riduzione di questi ponti termici può ottenersi esclusivamente con un’attenta ed integrale cappottatura dell’edificio, nel contesto di un rivestimento a “facciata ventilata”, la cui peculiarità tecnica è quella di costituire un paramento esterno, distanziato dalla struttura portante, in modo tale da consentire, oltre che una buona coibentazione esterna, la formazione di un’intercapedine idonea allo scorrimento di un flusso d’aria ad “effetto camino” (Fig. 1). Isolare e ventilare garantisce diversi benefici a livello gestionale e in termini tecnicamente prestazionali di un edificio. Il confort termico è superiore in costruzioni con pareti esterne di grosso spessore e ben isolate: le superfici interne dell’involucro sono più calde, nessuna irradiazione del freddo e nessuna corrente d’aria (queste caratteristiche sono efficaci anche durante i giorni caldi estivi: l’edificio è più protetto dalle alte temperature).
 
Combinare un involucro spesso e ben isolato con la ventilazione automatica comporta ottime condizioni di confort. In definitiva le pareti ventilate, quale sistema di rivestimento esterno più complesso del classico rivestimento a colla, permettono numerosi vantaggi energetici, funzionali ed estetici, oltre che rappresentare una fonte di investimento per il futuro della propria abitazione. Lo strato di ventilazione, infatti, apporta notevoli vantaggi energetici: 
 
nel periodo estivo è garantita una ventilazione continua della muratura esterna (grazie al moto ascensionale d’aria, attenua l’afflusso termico che tenta di penetrare all’interno dell’edificio e facilita l’evaporazione dell’acqua depositata durante la costruzione);
nei periodi più freddi si ha invece una limitata fuoriuscita termica dall’interno verso l’esterno, grazie all’assenza di ponti termici e una più repentina dispersione del vapore acqueo che si forma nei periodi invernali, mantenendo gli ambienti interni più caldi e confortevoli.

 
In conclusione, una parete ventilata deve presentare caratteristiche tali da garantire:
 
buon isolamento termico in condizioni invernali;
dissipazione di calore in condizioni estive;
aerazione dello strato isolante con asciugatura di eventuale condensa;
protezione dell’isolante.

 
Isolamento delle pareti dall’interno degli ambienti
Foderando le pareti dall’interno si ottiene l’eliminazione delle muffe, un aumento della temperatura delle pareti e un miglioramento delle loro caratteristiche acustiche. Come procedere:
 
realizzando una controparete con struttura metallica, isolante e gesso rivestito;
incollando alle pareti rotoli di polietilene espanso prerivestito di carta, poi tappezzabili;
applicando sui muri lastre di gesso rivestito preaccoppiato con isolante (polistirene, fibra di legno o fibre minerali). Le contropareti sono normalmente munite di barriera al vapore all’interno (questo tipo di isolamento consente di ottenere un ambiente che, in fase di avvio dell’impianto di riscaldamento, si riscalda rapidamente poichè viene scaldata solo l’aria e non la struttura muraria. È sicuramente la soluzione migliore per edifici ad uso discontinuo.

 
Isolamento delle pareti dall’esterno
Isolando le pareti dall’esterno (isolamento a cappotto) si ottiene l’eliminazione di tutti i punti freddi e aumenta la capacità di accumulo termico dell’edificio. I muri si scaldano, accumulano calore e poi lo restituiscono all’ambiente quando viene spento l’impianto. L’isolante viene incollato al muro esterno e rivestito con apposite malte traspiranti armate con rete di vetro.
 
Gli infissi e i ponti termici
 
Come riscontrato nella relazione tecnica, anche gli infissi, presentando ponti termici con la facciata esterna, sono mezzi di trasmissione per l’umidità e ne è la prova la presenza di muffa nei box per le tapparelle. Oltre ai classici interventi di isolamento delle pareti esterne, così come descritto in precedenza, e in corrispondenza appunto degli avvolgibili e delle finestrature in generale, è possibile intervenire anche sulle finestre. Di solito queste sono la causa principale delle dispersioni di calore in un’abitazione. La loro coibentazione è un intervento molto conveniente. Se il vetro è singolo è opportuno installare un doppio vetro: si dimezzano le perdite di calore. Per ottenere prestazioni ancora migliori, esistono speciali vetri basso-emissivi. Se il serramento non lo può sostenere perché datato e necessita di continua manutenzione o non chiude ermeticamente, è molto conveniente sostituirlo: esistono serramenti in PVC o in alluminio con taglio termico duraturi e molto efficaci. 
 
Fonte : CondominioWeb.com

giovedì 4 luglio 2013

Pompe di calore e geotermia riammesse alla detrazione del 65%

Pompe di calore e geotermia riammesse alla detrazione del 65%

Confermata in Senato l’estensione del bonus 50% ai grandi elettrodomestici sia free standing che da incasso

 

04/07/2013 - La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sarà estesa alle pompe di calore e quella del 50% per le ristrutturazioni comprenderà i grandi elettrodomestici. Lo prevedono due emendamenti del Governo al DL 63/2013 approvati ieri in Senato.
Pompe di calore e geotermia riammesse alla detrazione del 65%


“Anche alle pompe di calore - ha spiegato in Aula il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Simona Vicari - sarà esteso il bonus per le detrazioni fiscali fissato al 65%. Con un emendamento presentato dal Governo al Decreto sull’efficienza energetica ed utilizzando dei fondi presso il ministero dello Sviluppo economico, è stato possibile trovare risorse che consentiranno di sostenere un comparto importante, contribuendo in questo modo a dare un sostegno deciso al made in Italy”.

Ricordiamo che il DL 63/2013 - che ha innalzato dal 55 al 65% la percentuale di detrazione e l’ha prorogata fino al al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per i condomìni) - aveva escluso dall’agevolazione le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, perché già agevolati dal Conto Termico .

L’esclusione di queste tipologie di impianti aveva scontentato i produttori perché l’incentivo previsto dal Conto Termico è nettamente inferiore alla detrazione del 65%. ANIMA, la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine, affiliata a Confindustria, ha calcolato che un impianto da 8.000 euro riceverebbe da 1.497 a 499 euro di incentivo con il Conto Termico, a fronte di 5.440 euro con la detrazione del 65% .

Il Governo ha quindi reinserito gli impianti a pompa di calore nell’elenco di quelli agevolabili. “Si tratta di un impegno notevole del Governo in questa difficile congiuntura economica nell’investire per il rilancio e lo sviluppo - ha aggiunto il sottosegretario Vicari. Questa misura contribuirà senza dubbio a finanziare tutta la filiera collegata alla produzione ed installazione delle pompe di calore, producendo effetti positivi su tutto l’indotto”.

Confermata dall’Aula di Palazzo Madama anchel’estensione del bonus del 50% ai grandielettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), che si aggiungono ai mobili già previsti nel testo del DL 63/2013, sempre a condizione che siano destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’Aula ha inoltre eliminato la dicitura “anche a libera installazione”, che contrastava con la nota del Ministero dello Sviluppo economico, che invece limitava il bonus agli “elettrodomestici da incasso”. Saranno quindi ammessi tutti i grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), sia free standing che da incasso.

La detrazione si applicherà ad una spesa massima di 10.000 euro (mobili + elettrodomestici) e sarà restituita in dieci anni. A differenza di quanto previsto dalle Commissioni, l’importo di 10.000 euro andrà ad aggiungersi al tetto di spesa di 96.000 euro, previsto per per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il tetto di spesa complessivo sale quindi a 106.000 euro.

Con un ulteriore emendamento approvato dall’Aula, si dispone che, nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, le detrazioni del 50% e del 65% si applicano anche all’adeguamento antisismico degli edifici esistenti, oltre che - come già previsto dal DL - al miglioramento, la messa in sicurezza e l’incremento del rendimento energetico. “È stato stabilito - ha spiegato il sottosegretario Simona Vicari - un bonus fiscale per coloro che decidono di operare interventi di riqualificazione edilizia al fine di migliorare la staticità e ridurre il rischio sismico”.

Ricordiamo che tutte le modifiche che il Senato sta apportando in questa fase, diventeranno operative solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2013.


I COMMENTI
CO.AER, Associazione Costruttori apparecchiature ed impianti per la climatizzazione e pompe di calore, plaude alla decisione di tornare ad estendere la detrazione del 65% (ex 55%) per i lavori di riqualificazione energetica anche alle pompe di calore, riconoscendo così il grande contributo che questa tecnologia può dare in termini di riduzione dei consumi energetici e di incremento nell’utilizzo di rinnovabili. “Il potenziale delle pompe di calore - dichiara Bruno Bellò, Presidente Co.Aer - è riconosciuto da tempo, era quindi incomprensibile la loro esclusione da questo strumento straordinario che intende ridare slancio al mercato. Questo importante risultato è stato ottenuto anche grazie all’impegno del Co.Aer, che in questi ultimi mesi ha attivamente partecipato a una serie di incontri con le Istituzioni per evidenziare l’importanza delle aziende che operano nel settore della climatizzazione, un settore con una forte tipicità italiana, e di tutta la filiera”.

“Siamo soddisfatti del nuovo clima che si respira nella politica italiana - afferma Sandro Bonomi, Presidente ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine - Il lavoro fatto congiuntamente tra Governo, Ministero dello sviluppo economico, commissioni parlamentari e rappresentanti di categoria sul decreto efficienza energetica dimostra che qualcosa è cambiato, in meglio finalmente. La volontà bipartisan di trovare soluzioni, anche dove non se ne vedeva la possibilità, la ricerca determinata di copertura economica per mantenere rigorosamente l'equilibrio di bilancio, la capacità di ascolto anche in fasi molto concitate, unita alla rapidità di azione, rappresentano l'elemento di discontinuità e di concretezza, che le nostre aziende attendevano da ormai vent'anni - conclude Bonomi - Non solo in Italia ma anche a Bruxelles si inizia a respirare un'aria nuova, un atteggiamento di fiducia verso l'Italia costruito sul lavoro di anni dei nostri Europarlamentari, di ogni partito, di cui iniziamo a vedere i frutti. Un nuovo clima di fiducia ci attende”.
Fonte : Edilportale.com

equitalia, lo stop al pignoramento della prima casa ha valenza retroattiva

equitalia, lo stop al pignoramento della prima casa ha valenza retroattiva



giovedì, 4 luglio, 2013 

Fonte :  Ritratto di teamteam@idealista
equitalia, lo stop al pignoramento della prima casa ha valenza retroattiva
chi attualmente ha debiti con il fisco e in attesa dell'approvazione del "decreto fare" rischia di vedere pignorata la sua casa, può stare tranquillo. le regole contenute del testo che mettono uno stop a questa pratica si applicano anche alle situazioni già in corso e hanno, di fatto, una valenza retroattiva
a stabirlo è stato proprio il braccio operativo dell'agenzia delle entrate, equitalia, che ha reso noto che "ritiene opportuno" che le strutture addette non cerchino di riscuotere i propri crediti da chi in questo momento si trova "in comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità"
il decreto del fare, attualmente in fase di approvazione in parlamento, oltre a vietare il pignoramento della prima casa (a meno che non si tratti di un'abitazione di lusso), stabilisce che in ogni caso non si possa procedere all'esproprazione forzata se il debito non ammonta almeno a 120mila euro e se l'ipoteca non è stata iscritta almeno sei prima senza che il debito sia stato estinto. inoltre prevede che prima che un bene possa essere messo in vendita devono trascorrere 200 e non 120 giorni. in ogni caso i beni utilizzati dal debitore per il proprio lavoro possono essere pignorati solo con specifiche limitazioni.

Certificatori energetici, l'attestato cambia nome


Certificatori energetici, l'attestato cambia nome


di Michela Finizio
La certificazione energetica degli edifici cambia solo di nome, ma non di fatto. In attesa dei nuovi decreti del ministero dello Sviluppo economico, che dovranno definire differenti procedure di calcolo, per il momento l'Attestato di certificazione energetica (Ace) diventa Attestato di prestazione energetica (Ape), ma viene elaborato con le stesse procedure di prima.


Il Dl 63/2013 (che ha modificato il decreto 192/2005 in recepimento della direttiva europea 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia) all'articolo 4 dispone che la metodologia di calcolo del nuovo Ape dovrà essere ri-definita con uno o più decreti dal ministero (la strada dell'urgenza propria del decreto legge impedisce di poter inserire norme operative e tecniche, che vanno così demandate ad un apposito provvedimento).
A fare chiarezza è stata una circolare del ministero, diffusa martedì 26 giugno, che spiega come si devono comportare i professionisti (certificatori energetici, notai, agenti immobiliari, eccetera) nella fase transitoria di applicazione del nuovo Dl 63/2013: mentre il decreto fa lo slalom tra gli emendamenti, in fase di conversione alle Camere, gli operatori hanno chiesto come attuare le nuove disposizioni in vigore dallo scorso 6 giugno, che rendono obbligatoria l'indicazione dell'Ape nei rogiti e nei contratti d'affitto, oltre che nei relativi annunci immobiliari (pena importanti sanzioni).
Fino ad allora, varranno le norme e le indicazioni operative contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n.59, contenente le modalità riconducibili alla direttiva 2002/91/CE, cioè quelle già in vigore. Gli uffici del ministero fanno sapere che è una questione di mesi, entro la fine dell'anno verranno approvati i nuovi decreti e le nuove regole.
Nel frattempo basta ribattezzare il documento (da Ace ad Ape), come richiesto dagli standard internazionali che ovunque parlano di "prestazione" degli edifici. Nessun vuoto normativo, dunque: il Dpr 59/2009 verrà abrogato solamente con l'entrata in vigore dei nuovi decreti e fino ad allora i professionisti potranno utilizzarlo come testo riferimento, per il calcolo dei parametri. Tranne in quelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative, dove bisognerà continuare a perseguire le leggi regionali fino a nuove indicazioni.
É proprio il ruolo delle Regioni a rendere scettici i certificatori energetici, che fino ad oggi hanno dovuto "saltare" da una norma all'altra sul territorio nazionale. I tecnici del ministero continuano a sottolineare la volontà di uniformare le indicazioni operative, ma bisognerà scontrarsi con la «clausola di cedevolezza» che concede alle Regioni di esprimersi: qualora provvedano con proprie norme attuative al recepimento della direttiva europea, l'atto normativo statale cessa di avere efficacia. «Si dovranno comunque adeguare alle nuove procedure di calcolo», ricordano da Roma.
Il ministero dello Sviluppo economico era già al lavoro da alcuni mesi sul tema, per recepire la direttiva europea. «Siamo ad uno stadio piuttosto avanzato. I tempi dipendono dalle priorità che ci darà il governo», fanno sapere. In ballo, però, ci sono gli emendamenti in corso al Dl 63/2013 e il confronto con gli altri dicasteri e la Conferenza unificata delle Regioni, che dovranno lavorare insieme al Mse.
La novità principale, in linea con le richieste dell'Unione europea, è che le future procedure di calcolo dell'Ape dovranno tenere conto di nuovi parametri: mentre il vecchio Ace tiene conto solo delle prestazioni per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria, l'Ape dovrà occuparsi anche di climatizzazione estiva, ventilazione e – per il terziario – di illuminazione.
L'Ape dovrà comprendere: la prestazione energetica globale; la classe energetica; i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le raccomandazioni per migliorare la performance, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica. Insomma, un documento più complesso che, da quanto si apprende dai tecnici del Mse, avrà anche un nuovo formato grafico più divulgativo, capace di mettere in evidenza informazioni aggiuntive che prima non c'erano, valorizzando meglio alcuni dati.
Il Comitato Termotecnico italiano conferma che l'approvazione del decreto inizialmente aveva creato un po' di dubbi sulla sua applicazione operativa. «Sembrava quasi che di colpo si dovessero considerare i nuovi parametri». Ma la circolare ha fatto chiarezza e per il momento si aspettano i decreti attuativi. «Con l'attuale normativa tecnica siamo già in grado di misurare la climatizzazione estiva – commenta il Cti – ma serve un intervento legislativo che fissi nuovi limiti di riferimento per la classificazione energetica, che ne tengano conto».
Fonte : Casa24Plus
04.07.2013