giovedì 13 febbraio 2014

Le tabelle millesimali contrattuali possono essere modificate a maggioranza se conformi ai criteri legali di ripartizione delle spese

Le tabelle millesimali contrattuali possono essere modificate a maggioranza se conformi ai criteri legali di ripartizione delle spese


12/02/2014
di Alessandro Gallucci


In dottrina ed in giurisprudenza s’è soliti, come per il regolamento condominiale, distinguere due tipologie di tabelle millesimali:
 
quelle contrattuali;
quelle assembleari.

 
Le prime possono contenere criteri di ripartizione delle spese difformi da quelli legali; si tratterebbe della famosa “diversa convenzione” di cui al primo comma dell’art. 1123 c.c.
 
Le tabelle assembleari, invece, devono contenere criteri che rispettino quanto stabilito dalla legge, vale a dire devono esprimere il rapporto proporzionale di valore esistente tra singole unità immobiliari e parti comuni.
 
Per lungo, lunghissimo tempo è stato oggetto di accese, anzi accesissime discussioni, il dibattito relativo alle maggioranze necessarie per approvare le tabelle millesimali.
Su quelle contrattuali deroganti i criteri di ripartizione delle spese non vi sono mai stati dubbi: esse possono essere approvate o modificate solamente con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
 
Quanto alle tabelle assembleari (alcuni ne negavano addirittura in radice l’esistenza) nel 2010 le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18477) e successivamente le Sezioni semplici del Supremo Collegio hanno avuto modo di specificare che “l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.” (Cass. 25 settembre 2013, n. 21950).
 
Insomma tabelle assembleari (conformi ai criteri legali) approvabili con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 500 millesimi.
Chiaramente il riferimento alla modifica dev’essere letto nel senso di modificazione dovuta a non corrispondenza della tabelle rispetto ai criteri legali, per errore o cambiamento dello stato dei luoghi (es. sopraelevazioni, chiusura di balconi, ecc.). La riforma del condominio ha sostanzialmente recepito questo orientamento (art. 69 disp. att. c.c.). 
 
E’ vero, non sfugge che la norma parli solamente di modificazione e revisione, ma non v’è motivo per dubitare dell’attualità del principio diritto espresso dalle Sezioni Unite nel 2010. 
 
V’è di più: per il nuovo art. 69 disp. att. c.c. revisione e modifica, per errori e mutate condizioni dell’edificio, possono essere approvate a maggioranza anche nel caso di criteri convenzionali. E’ evidente che in questo caso, però, per potere legittimamente votare a maggioranza è necessario dimostrare che le tabelle convenzionali non rispecchino o che non rispecchino più il criterio di ripartizione prescelto dalle parti al momento dell’approvazione all’unanimità delle tabelle millesimali.
 
Molto spesso i regolamenti e le tabelle vengono sottoscritti da tutti i condomini al momento della firma degli atti d’acquisto. L’origine contrattuale di regolamento e tabelle può non coincidere con la loro natura: insomma è possibile aver sottoscritto tabelle e regolamento che, in realtà, erano approvabili anche dall’assemblea. La Cassazione ha chiarito che in questi casi i regolamenti di origine contrattuale ma di natura assembleare sono modificabili a maggioranza (cfr. Cass. SS.UU. 943/99). 
 
In questo contesto è utile specificare un aspetto che spesso può passare in secondo piano ma che, invece, è molto importante.
 
Siccome le tabelle millesimali sono un allegato del regolamento di condominio, non vi sono motivi per non ritenere modificabili a maggioranza le tabelle di origine contrattuale ma, in realtà, rispettose dei criteri legali.

Condominio Web
FONTE : condominioweb.com

Tutti i condomini hanno diritto di usare i parcheggi condominiali allo stesso modo al di là del numero dei millesimi

Tutti i condomini hanno diritto di usare i parcheggi condominiali allo stesso modo al di là del numero dei millesimi

12/02/2014
di Alessandro Gallucci


Tizio è proprietario di un appartamento molto grande, al quarto piano di un condominio. La sua unità immobiliare esprime 120 millesimi.
 
Caio abita al secondo piano dell’edificio e la sua unità immobiliare è tra le più piccole ed esprime un valore pari ad 80 millesimi.
 
L’assemblea del condominio nel quale abitano i due decide di regolamentare il posteggio degli autoveicoli in alcune parti comuni: ogni condomino ha diritto ad un posto auto.
Tizio non ci sta e impugna quella decisione: “com’è possibile che io, che sono proprietario dell’unità immobiliare che esprime più millesimi, debba soggiacere ad un uso così penalizzante delle parti comuni?”
 
Questa nella sostanza, la storia che ha portato la Cassazione, con la sentenza n. 820 del 2014, ad esprimersi, ribadendo il proprio consolidato orientamento, sulla differenza che corre tra misura del diritto sulle parti comuni e diritto d’uso delle medesime.
 
Per la cronaca è bene specificare che tanto in primo, quanto in secondo grado le doglianze del condomino impugnante erano state respinte, ossia: il giudice di pace, prima, ed il Tribunale, poi, avevano ritenuto legittima la decisione assembleare di assegnazione di un posto auto per ogni unità immobiliare.
 
Da qui il ricorso per Cassazione del condomino, al cui esito la Corte ha confermato quanto stabilito nella sentenza di secondo grado che era stata impugnata.
 
Si legge in sentenza: “occorre in linea generale puntualizzare, quanto alla questione della misura di utilizzazione della cosa comune, che nell'attuale regolamentazione giuridica del condominio, la stessa non è certamente in rapporto con la quota maggiore o minore di proprietà del singolo condominio ed è totalmente sganciata dalle "tabelle millesimali" utilizzate per il calcolo delle spese relative alla gestione del bene stesso. Occorre sul punto fare invece riferimento a quanto prevede l'art. 1102 c.c. secondo il quale, ciascun partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, "purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto"(Cass. 16 gennaio 2014, n. 820).
 
In buona sostanza: il diritto sulle parti comuni, ai fini della ripartizione delle spese e del funzionamento dell’assemblea, è legato ai millesimi di proprietà ma il diritto d’uso delle medesime è paritario e rispetto ad esso i millesimi non hanno alcun valore, cosicché mentre per l’assunzione della decisione, se presa in assemblea, i millesimi sono fondamentali, per la sua attuazione non bisogna tenerne conto ma è necessario garantire il pari diritto d’uso di tutti i comproprietari.
 
Proseguendo nel proprio ragionamento, gli ermellini hanno ricordato che con riferimento ad una fattispecie analoga ebbero modo di affermare quanto segue: "L'utilizzazione a parcheggio dei viali adiacenti agli edifici di un complesso condominiale configura un uso della cosa comune (ulteriore rispetto alla ordinaria destinazione degli stessi ad accesso ai vari fabbricati); pertanto la disciplina di tale utilizzazione (con limitazione, nella specie, ad una sola vettura per unità abitativa) disposta dall'amministratore nell'ambito delle attribuzioni che gli competono a norma dell'art. 1130, primo comma, c.c. ovvero, a maggior ragione, (come nella specie) dall'assemblea, non riguarda la misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini sulla cosa comune ma raffigura una modalità d'uso della cosa stessa..." Cass. Sez. 2, n. 772 del 25/01/1997)” (Cass. 16 gennaio 2014, n. 820).
 
Ciò vuol dire che fintanto che l’assemblea non decide in merito alla regolamentazione dell’uso di una cosa comune, l’amministratore, nel rispetto del diritto al pari uso, può assumere un proprio provvedimento, vincolante per tutti i condomini (art. 1133 c.c.), che disciplini l’utilizzazione della medesima.

Condominio Web
Fonte: condominioweb.com

Un merlo insulta un condomino, topolini domestici in fuga, maiale che strilla incessantemente e manda all'ospedale una vicina. Questo condominio è uno zoo.

Un merlo insulta un condomino, topolini domestici in fuga, maiale che strilla incessantemente e manda all'ospedale una vicina. Questo condominio è uno zoo.

11/02/2014
di Ivan Meo


Pregi e difetti di un condominio pet friendly. Grande attenzione suscitò tra i primi commentatori della riforma sul condominio il comma introdotto nel codice civile “vietava di vietare” la detenzione di animali domestici all'interno delle unità immobiliari. Stiamo parlando dell’art. 1138, ultimo comma del testo novellato del codice civile laddove si prescrive che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Dopo l’entrata in vigore del nuovo comma si pensava che tutti gli animali potessero godere di un “libero accesso” al condominio senza alcun limite. In realtà la situazione è alquanto complicata ed ancora soggetta ad una molteplicità di interpretazioni. Inoltre si è anche avanzata l’ipotesi che il Legislatore con questa “apertura” voleva, di fatto, riconoscere un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico, stabilendo con l’introduzione del comma 5 un principio di inviolabilità del diritto all’animale di affezione, da un lato, e dall’altro stabilendo una espressa limitazione della nostra autonomia negoziale qualora essa si ponga in contrasto con il diritto all’animale di affezione.
Ma numeri parlano chiaro. L’aspetto teorico dell’intento del Legislatore si è dovuto confrontare, anzi “scontrare”, con i dati divulgati in questi giorni dall'Aidaa (tribunale degli per la tutela legale degli animali). Facendo due calcoli ogni 17,5 minuti scoppia una lite in condominio causata dalla detenzione di un animale. Dati in forte aumento rispetto all'anno 2012 quando le richieste per liti in condominio per animali erano “solo” 23mila. Quindi abbiamo assistito ad un incremento del 23.4%. Nel 2013 sono state registrare 30mila liti. 
 
Cani e gatti gli animali più fastidiosi. Le consulenze prestate relativamente alle liti di condominio legate alla presenza di animali dall’Aidaa hanno riguardato prevalentemente i cani, per i quali ci si lamenta in particolare dell’abbaio, dell’uso continuato e quasi esclusivo per loro degli spazi comuni, di problemi legati all’uso dell’ascensore. In particolare, 19.000 delle 30.000 richieste di consulenza hanno riguardato cani, 8.900 gatti, 1.800 volatili ed altri animali. Quanto ai gatti, sempre più frequentemente vi è la richiesta che il gatto del vicino non invada gli spazi privati di altre famiglie. Tra gli incidenti più curiosi, 33 sono state le lamentele per gli insulti di pappagalli e merli indiani nei confronti dei vicini di casa. A Milano due liti avevano per oggetto due topolini fuggiti dall’appartamento in cui i proprietari li tenevano liberi.
 
Le città più litigiose. L’introduzione della legge che impedisce di vietare gli animali in condominio no ha certo fatto diminuire liti. Anzi, nel secondo semestre si è assistito ad un aumento delle richieste di parere legale (da 16.000 casi a 18.000). Si è verificato persino il ricovero in ospedale, in provincia di Varese, di una donna che ha sentito le urla dei maiali sgozzati dai vicini. Le città in cui hanno avuto luogo la maggior parte di simili litigi sono state Milano, Roma, Ancona, Napoli, Bologna, Palermo, Bari e Livorno. Quelle che invece sono riuscite a convivere più pacificamente con gli animali dei vicini Torino, Udine, Aosta e Parma.
 
A volte anche l’amministratore ci metter lo zampino. Infine, un recente caso di cronaca, ha purtroppo messo in cattiva luce l’operato di un amministratore di condominio. Dalla ricostruzione dei fatti pare che una decina di gatti siano stati murati vivi e morti di fame e di stenti in un condominio. L'amministratore, per motivi ancora da ricostruire, e forse inconsapevole della situazione, ha fatto chiudere una intercapedine del palazzo in cui hanno trovato rifugio circa 30 gatti della colonia felina regolarmente registrata e gestita da gattari. Purtroppo 14 gatti della colonia felina sono rimasti intrappolati all'interno, gli altri 12 non sono sopravvissuti. L'Aidaa ha evidenziato come, nello stesso condominio altri gatti sarebbero deceduti, nei mesi precedenti, avvelenati da esche destinate alla derattizzazione. L'Aidaa ha deciso di denunciare l'amministratore del condominio e tutti coloro che in qualche modo possono essere responsabili per quanto accaduto.
 
Diritto e doveri del padrone. E’ necessario ricordare che chi possiede animali domestici, e nella fattispecie i padroni di cani, hanno dei precisi doveri nei confronti dalla legge. Analizziamoli.
 
Anagrafe canina. Secondo le norme vigenti, ai proprietari di tutti i cani spetta l’obbligo di registrare l’animale all’anagrafe canina, che identifica i cani con un tatuaggio o con un microchip; vaccinarlo; munirlo di passaporto europeo per spostarsi all’interno della comunità europea; applicare la museruola e il guinzaglio nelle vie o in altri luoghi pubblici e nei locali pubblici. L’iscrizione è obbligatoria ai sensi della legge n°281 del 1991 successivamente è stata chiarito questo obbligo dall’Ordinanza 6 agosto 2008 poi prorogata con un’altra Ordinanza del 21 luglio 2010.
Articolo 2052 del codice civile. La norma stabilisce che il proprietario di un animale, o chi se ne occupa, ne è responsabile per la legge per gli eventuali danni provocati dal suo animale. Se sprovvisti di una specifica assicurazione per cani, si risponde personalmente dei danni.
Assicurare il proprio cane. Per tutelarci dai danni che possono eventualmente causare i nostri cani e gatti abbiamo solo uno strumento: stipulare una apposita assicurazione. Le principali compagnie assicurative propongono, già da tempo, polizze specifiche su animali. Vi sono molte sentenze che hanno condannato il proprietario del cane poco diligente. Una sentenza, la n° 4672 del 3 febbraio 2009, emessa dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che il proprietario che non custodisce adeguatamente l’animale, risponde dei danni causati a terzi. Il Tribunale di Bari con sentenza del 12-04-2006 ha ritenuto responsabile il condominio ex art. 2043 c.c. nei confronti del condomino – terzo danneggiato – per non aver provveduto a rimuovere gli escrementi prodotti dal suo cane e di non aver impedito di abbaiare ripetutamente durante le ore notturne. Una decisione analoga nel suo genere è stata emessa dal Tribunale di Gorizia del 24 settembre 2001, il quale ha ritenuto responsabile una condomina per non aver impedito l’eliminazione di persistenti aggressioni olfattive di origine felina, particolarmente sgradevoli.

 
Circolazione in spazi comuni e danno provocati dagli animali
Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza alcune precauzione. 
E’ necessario dotarli di museruola e guinzaglio.
Ricordiamo che il proprietario dell’animale sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone.
Per tali motivi è consigliabile Polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi. Omessa custodia / Abbandono animali
È vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su balconi o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di "omessa custodia" (articolo 672 Cod. pen.)


Immissioni intollerabili
Il condomino, sarà ritenuto responsabile qualora il proprio animale emetta rumori molesti intollerabili oppure di odori sgradevoli (844 cod. civ.) In tal caso si potrà chiedere la cessazione della turbativa ricorrendo all'allontanamento dell'animale (art. 700 cod. proc. civ.)
Disturbo della quiete notturna
Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare la sussistenza del reato di "disturbo del riposto delle persone" (articolo 659 del cod. pen.) purché il disturbo è arrecato ad un numero indeterminato di persone.


 
Insomma, il rapporto condominio-animale non si basa su di una pacifica convivenza, anzi i motivi di astio ed incomprensioni generati dalla convivenza in determinati spazi, diventano sempre più problematici.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

Il venditore può essere responsabile per i gravi difetti dell'immobile anche se non è il costruttore

Il venditore può essere responsabile per i gravi difetti dell'immobile anche se non è il costruttore

11/02/2014
di Alessandro Gallucci


In tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, insomma di responsabilità ex art. 1669 c.c. (quella così detta per gravi difetti), il venditore delle unità immobiliari, che le abbia pure progettate, può essere tenuto a risarcire i danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere se risulta che l’appaltatore, nel realizzarle, ha agito senza o con una scarsa autonomia funzionale, restando così in capo al committente (venditore) la responsabilità del risultato.
 
Questa, in sintesi, la soluzione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 632 del 14 gennaio 2014.
 
La pronuncia degli ermellini non è una novità (in sentenza i giudici spiegano perché hanno deciso di pronunciarsi aderendo ad un loro precedente orientamento) ma è indicativa di un fatto: i compratori – sopratutto laddove con artifici giuridici i costruttori cercano di ridurre al minimo la propria responsabilità (artifici quali, ad esempio, la distinzione tra costruttore e venditore del costruito) – hanno maggiore garanzia di ottenere giustizia nel caso di costruzioni viziate o comunque difettose.
 
È bene ricordare che quella prevista dall’art. 1669 c.c. è un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, nei limiti della sua competenza, anche l’amministratore di condominio è legittimato a proporre la relativa  azione (Cass. 8 novembre 2010 n. 22656).
 
Si diceva che il costruttore è responsabile per dieci anni dal compimento dell’opera se si manifesta pericolo di rovina o comunque gravi difetti tali da renderla inidonea all’uso convenuto.
 
Il venditore, che sia anche costruttore, risponde allo stesso titolo verso gli acquirenti delle unità immobiliari (cfr. in tal senso, tra le ultime,Cass. 15 novembre 2013 n. 25767).
 
Con la sentenza n. 632, sulla scorta di propri precedenti pronunciamenti, la Cassazione ci ricorda che il venditore risponde per i gravi difetti anche se egli non è il vero e proprio costruttore ma ha ingerito, ad esempio perché ha progettato l’immobile e poi per il tramite del direttore dei lavori, così tanto nell’esecuzione delle opere, a tal punto da far considerare l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.
 
Questa tesi era stata accolta in primo grado, mentre la Corte d’appello aveva escluso la responsabilità ex art. 1669 c.c. del venditore poiché la sola presenza del direttore dei lavori non poteva giustificare quanto appena detto e ciò comunque non poteva voler dire addossare sul venditore l’onere di dimostrare che il succitato direttore dei lavori non avesse dato ordini così stringenti da togliere ogni autonomia all’impresa.
 
In questo contesto, dicono da piazza Cavour, “il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile (Cass. 567/05; 2238/12).
 
Stando così le cose gli ermellini hanno ribadito che “l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, cosi1 da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. 9370/13)” (Cass. 14 gennaio 2014 n. 632). 
 
La causa si è conclusa con una sentenza di rinvio, ossia adesso la Corte d’appello dovrà valutare se il venditore è da ritenersi responsabile alla luce dei principi appena espressi.
 
Come dire: non è detto che si giunga all’affermazione di responsabilità per il caso concreto, ma comunque non si può escludere a priori che la nomina di un direttore dei lavori da parte del committente-venditore dell’immobile non sia sufficiente per ritenerlo responsabile ex art. 1669 c.c., al contrario: ciò assieme ad altre circostanze, nel caso di specie il venditore aveva anche realizzato il progetto, può far concludere per l’ingerenza e quindi per la responsabilità di quest’ultimo.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

giovedì 6 febbraio 2014

DA ALLOGGIO A STUDIO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE

DA ALLOGGIO A STUDIO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE

Dispongo di un appartamento di 140 mq, che vorrei dare in affitto per uso "studio professionale". Mi domando se è necessario fare un cambio di destinazione da "uso abitativo" a "studio professionale". Premetto di avere l'approvazione condominiale e, inoltre, che non saranno apportate modifiche strutturali ai locali.
La risposta è affermativa. La categoria catastale deve infatti coincidere con la destinazione effettiva dei locali, anche a fini erariali. Si tenga presente che la categoria catastale può rilevare anche in sede di registrazione del contratto (o di opzione cedolare secca). Ed infatti anche nel nuovo modello Rli per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, operativo da oggi, 3 febbraio, sono richiesti i dati catastali. Si tenga poi presente che l’articolo 19, comma 15, del Dl 78/2010, recante “aggiornamento del catasto”, dispone che «la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
FONTE : CASA24PLUS

IL BONIFICO PUÒ VALERE ANCHE COME RICEVUTA

IL BONIFICO PUÒ VALERE ANCHE COME RICEVUTA

Sono il proprietario di un appartamento dato in affitto con contratto regolarmente registrato. L'inquilino paga il canone di affitto con bonifico bancario. Vorrei sapere se sono tenuto a rilasciare la ricevuta del pagamento con relativa marca da bollo o se è sufficiente ai fini fiscali il bonifico bancario.
Il rilascio della quietanza relativa al pagamento dei canoni di locazione attiene al profilo della prova e riguarda il debitore che ha interesse a dimostrare di aver assolto la sua obbligazione. La prova può essere fornita, in luogo della quietanza, anche attraverso l’attestazione della banca di avvenuto pagamento e dalle indicazioni risultanti dalla causale riferita al canone di locazione. In questo caso, il proprietario può anche non rilasciare alcuna ricevuta di avvenuto pagamento in modo da evitare di assolvere l’imposta di bollo.
FONTE : CASA24PLUS

AGEVOLAZIONI ESCLUSE PER CHI PAGA IN CONTANTI

AGEVOLAZIONI ESCLUSE PER CHI PAGA IN CONTANTI

Da quest'anno, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili. Ove il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti, per importi inferiori a 1.000 euro, parrebbe non applicarsi le sanzioni di cui all'articolo 58 del Dlgs 231/2007 (sanzione dall' 1% al 40% dell’importo trasferito), non costituendo una violazione delle disposizioni dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007 (violazione del limite dei 1.000 euro)? È corretta tale interpretazione? Inoltre, il pagamento del canone di locazione in contanti, per importi inferiori a 1.000 euro, genera l’impossibilità di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore, come specificato dalla legge di stabilità 2014?
Da una prima lettura della disposizione citata dal lettore si desume come il legislatore non sia intervenuto con una modifica dell’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio). Tuttavia, il comma 50 della legge di stabilità del 2014 ha modificato l’articolo 12 del Dl n. 201/2012 (decreto Monti) aggiungendo il comma 1.1 e prevedendo il divieto di pagamento dei canoni di locazione (indipendentemente dall’importo) con l’utilizzo di denaro contante. La circostanza che la nuova “limitazione” sia inserita nel corpo di una disposizione (l’articolo 12 citato), che a sua volta ha modificato la soglia di cui alla normativa “antiriciclaggio” (riducendola a 1.000 euro), sembra determinare, quale ulteriore effetto, la previsione di una sanzione variabile dall’1 al 40 per cento con riferimento alle somme trasferite in contanti. D’altra parte la nuova disposizione, diversamente dall’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), introduce il nuovo obbligo senza individuare un limite minimo e tale circostanza sembra debba essere interpretata come la previsione, a fortiori, dell’irrogazione della medesima sanzione variabile dall’1 al 40 per cento. La soluzione fornita dal lettore nella seconda parte del quesito è corretta. L’uso de contante determina l’impossibilità di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali dal parte del locatore e del conduttore.
FONTE : CASA24PLUS