mercoledì 12 giugno 2013

Se dalla canna fumaria escono gas nocivi che invadono l'abitazione del vicino non c'è niente da fare. L'impianto va chiuso, anche se ecologico.

Se dalla canna fumaria escono gas nocivi che invadono l'abitazione del vicino non c'è niente da fare. L'impianto va chiuso, anche se ecologico.

10/06/2013
Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 23 maggio 2013, n. 12828 Per la chiusura delle canne fumarie del vicino non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità quando le eselazioni contengono gas nocivi. 
Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. 

Si legge nella sentenza: 

Prima di esaminare analiticamente i motivi di ricorso, appare opportuno richiamare i punti significativi della decisione impugnata. La Corte territoriale ha osservato che “la tutela della salute nei rapporti privati richiede accertamento, caso per caso, della tollerabilità o meno delle immissioni e della loro concreta lesività per lo svolgimento della vita di ogni soggetto interessato. Nel caso concreto (...) l'accensione delle stufe collegate ai camini crea nell'abitazione dello Z. condizioni che superano la normale tollerabilità. Infatti il c.t.u., all'esito delle indagini svolte (...) ha accertato che nell'abitazione della Z. era presente un odore proveniente dai fumi di scarico in atmosfera dai comignoli posti sulla copertura del tetto della casa sottostante (...), monossido di carbonio (...) e ha concluso affermando che l'uso dei camini causarono inquinamento da sostarne chimiche all'interno dell'abitazione dello Z. ”. Osserva, quindi, la Corte territoriale che “Le critiche mosse dall'appellante non scalfiscono le acquisizioni istruttorie del giudizio di primo grado e la corretta valutazione del Tribunale inevitabilmente discendente dalle prove raccolte: innanzitutto è agevole osservare che la presenta di odore è imprescindibilmente legata alla presenta della sostanza da cui l'odore stesso promana; la rilevazione di gas nocivo all'interno dell'abitazione, poi, indipendentemente dalla durata di tale accertamento, è indice della situazione di degrado che si crea nell'immobile dello Z. quando sono utilizzati i camini per cui è causa. Non è certo necessario, per integrare il superamento dei limiti della normale tollerabilità, la creazione di una condizione di provata nociuta (che nel caso in esame sarebbe esclusa dagli accertamenti dell'ASL competente) e quindi di effettiva lesione dell'integrità fisiopsichica: la tutela del diritto alla salute dell'appellato si concretizza anche nel diritto a condizioni di salubrità dell'ambiente in cui esplica la sua vita, e postula l'adozione dei provvedimenti idonei ad evitare che si verifichino condizioni che la pongano anche soltanto potenzialmente a rischio. In presenza di odori e gas nocivi, qualunque sia la loro concentrazione, in locali destinati alla abitazione e quindi, come esattamente rilevato dal Giudice di primo grado, in luoghi in cui si esplica la dimensione esistenziale prevalente dell'uomo costituisce, indubbiamente, violazione dei diritti (alla salute ed al libero godimento dell'immobile) fatti valere dallo Z. . (...) dispetto a questa situazione è del tutto ininfluente la eventuale regolarità della realizzazione dei camini di cui si discute: infatti, come opportunamente sottolineato dal Tribunale, la posizione delle due abitazioni è tale per cui anche l'eventuale innalzamento dei camini (nell'ipotesi di altezze non regolari) non risolverebbe il problema del convogliamento dei fumi derivanti dalla combustione verso l'abitazione degli appellati”.
(...) 

Il proprietario del fondo danneggiato può esperire un'azione negatoria per ottenere la cessazione delle immissioni:
"Al riguardo, ha affermato che “le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'anione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività” (Cass. n. 7420 del 2000 - Rv. 537210). Nella motivazione le Sezioni Unite, affrontando il tema del concorso delle azioni e della tutela apprestabile, hanno concluso come segue: “A conclusione del dibattito, può ritenersi consolidata in giurisprudenza la distinzione tra l'azione ex art. 844 cod. civ. e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute e, allo stesso tempo - ciò che maggiormente rileva in questa sede - l'ammissibilità del concorso delle due azioni. L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass., Sez. II, 23 marzo 1996, n. 2598; Cass., Sez. II, 4 agosto 1995, n. 8602). Nondimeno l'azione inibitoria ex art. 844 cod. civ. può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 cod. civ., nonché la domanda di risarcimento del danno informa specifica ex art. 2058 cod. civ. (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 999)”.

Fonte : Condominio Web


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