giovedì 3 ottobre 2013

Amministratori di condominio, Professionisti, Ditte e Imprese su PagineProfessionisti.it, by CDW. Il diniego all’installazione di un impianto fotovoltaico non può essere motivato genericamente.




Amministratori di condominio, Professionisti, Ditte e Imprese su 
PagineProfessionisti.it, by CDW. Il diniego all’installazione di un impianto fotovoltaico non può essere motivato genericamente.

03/10/2013
Avv. Gian Luca Ballabio (TAR Veneto,  SEZ.. II, 13 Settembre 2013,n°. 1104)


L’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio può essere negata solo se la Soprintendenza riesce a dimostrare una effettiva e concreta  incongruità con il paesaggio circostante. Quindi le motivazioni del diniego non possono essere astratte e generiche.

La fattispecie in esame
Il ricorrente aveva presentato un progetto di ampliamento di un edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde, su una delle quali era  stata  prevista  la  collocazione  di  30 pannelli  fotovoltaici  e  di  8  pannelli  solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.

La  Soprintendenza  esprimeva  parere  favorevole  prevedendo,  tuttavia,  una  prescrizione diretta  ad  impedire l’installazione  dell’impianto  fotovoltaico. Il Comune, quindi recepiva il  contenuto di tale parere obbligatorio, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’ampliamento richiesto, apponendo tuttavia la prescrizione sopra ricordata.

Il ricorrente provvedeva così a impugnare i provvedimenti citati chiedendo l’annullamento della sola condizione e, ciò, nella parte in cui impedisce la realizzare dei pannelli fotovoltaici.

Autorizzazione paesaggistica
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (anche nel testo precedente alla recente riforma, applicabile al caso in esame) prevedeva che “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge” avevano “l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione” (art. 146 del Codice).

L’interlocutore del cittadino è il Comune che, da un lato, è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dall’altro lato, è vincolato al parere espresso dalla Soprintendenza.

La Soprintendenza, per quanto qui interessa, deve motivare in maniera adeguata il proprio parere negativo, facendo riferimento al caso concreto che le è stato sottoposto.

Motivazione del parere negativo
La legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) stabilisce, in linea generale, che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato. “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” (art. 3, comma 1, L. 241/1990).

In altre parole, l’Amministrazione deve spiegare il perché ha ritenuto di rilasciare o no il provvedimento richiesto; ciò per una questione di trasparenza nei confronti del cittadino che altrimenti non sarebbe in grado di poter contestare le scelte dell’Amministrazione.

La sentenza in commento. Nuova attenzione verso il fotovoltaico.
Nel caso oggetto della pronuncia in esame la Soprintendenza ha argomentato il proprio parere negativo all’impianto fotovoltaico richiesto dal ricorrente affermando l’esistenza di un’incompatibilità con il paesaggio "in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante.."

Il TAR, però, ha ritenuto che la “valutazione (…) sia  del  tutto  apodittica  e  generica,  in  quanto prescinde  dall’esprimere  un giudizio riferito, in concreto e all’intervento di cui si tratta” e che “il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla  Soprintendenza  di  Verona  all’autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare”.

La Soprintendenza, infatti, ha motivato il parere negativo utilizzando delle espressioni così generiche che avrebbero potuto essere applicate anche a qualsiasi altro caso, violando quindi il dovere di esprimere una motivazione strettamente legata al singolo caso concreto.

Ciò, soprattutto perché, come ha osservato il TAR, la sempre più diffusa attenzione verso la tecnologia del fotovoltaico

“ha finito inevitabilmente per condizionare il giudizio estetico comune, di modo che i detti pannelli, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, vengono percepiti non soltanto come fattore di disturbo visivo, ma anche come evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di elementi normali del paesaggio”(TAR Campania, Salerno, sez. II,  sent. del 28 gennaio 2013, n. 235).
Pertanto, la giurisprudenza amministrativa ha giustamente osservato che, per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. del 4 ottobre 2010, n. 3726 e  del 15 aprile 2009,  n. 859).


Le pronunce richiamate, però, non possono far ritenere che l’interesse verso una maggiore diffusione del fotovoltaico debba sempre essere preminente rispetto ad altri interessi, quali la tutela del paesaggio; l’Amministrazione, infatti, deve esprimere il proprio diniego all’installazione di pannelli fotovoltaici attraverso una motivazione analitica e calata nel caso concreto che  dimostri “l’incompatibilità paesaggistica dell’impianto”.

D’altronde, che la tutela dell’ambiente e del paesaggio debba essere sempre preminente è stato confermato anche da una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha ritenuto che

“atteso che la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie irrilevanti. Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione” (Cons. Stato, sez. V, sent. del 15 gennaio 2013, n. 176) .


La giurisprudenza che precede dovrà essere tenuta in considerazione quando i condomini vorranno sfruttare le nuove possibilità relative all’installazione di impianti fotovoltaici previste dalla Legge n. 220 del 11 dicembre 2012 in tema di “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”.


Sentenza TAR Veneto, SEZ.. II, 13 Settembre 2013,n°. 1104


Fonde:condominioweb.com

martedì 1 ottobre 2013

Fisco, raffica di avvisi bonari

Fisco, raffica di avvisi bonari

Di Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani
Fisco, raffica di avvisi bonari

Raffica di avvisi bonari ai contribuenti che hanno optato per la rateazione dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari. L’Agenzia delle entrate ha contemplato per il tributo in questione, codice 1824, la facoltà di rateizzarne il versamento, decisione a cui le software house si sono uniformate prevedendo la funzione di rateizzazione dell’imposta sostitutiva secondo quanto accade per le imposte relative al modello Unico. Adesso, invece, la scelta della forma rateale pare essere considerata un comportamento sanzionabile equivalente al ritardato versamento. Da qui gli avvisi che stanno raggiungendo moltissimi contribuenti. La denuncia arriva dall’Anc, Associazione nazionale commercialisti, il cui presidente Marco Cuchel sollecita «un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria, in grado di mettere fine a questa specifica situazione», e richiama l’attenzione del legislatore «sull’importanza di far sì che tutti i provvedimenti, con particolare riferimento a quelli che interessano la fiscalità, siano improntati alla chiarezza, univocità e certezza». Il problema nasce dal fatto che il fisco è intransigente nei casi in cui il versamento delle imposte sostitutive, in particolare quelle sulle rivalutazioni immobiliari, avviene in più soluzioni all’interno della stessa annualità. In questo caso, infatti, scatta l’avviso bonario, qualificando il versamento in più soluzioni come un vero e proprio ritardato versamento. Al contrario, invece, i software dichiarativi e le società produttrici, stanno giustificando la rateazione che viene effettuate, poiché codice tributo 1824, è la stessa Agenzia delle entrate ad aver attribuito la possibilità del versamento in forma rateale.
Fonte ItaliaOggi

Iva al 22%, ma senza sanzioni

Iva al 22%, ma senza sanzioni

Di Franco Ricca
Iva al 22%, ma senza sanzioni

Da oggi l’aliquota Iva ordinaria passa dal 21 al 22 per cento. La crisi politica non ha permesso di evitare o almeno rimandare ancora l’aumento dell’imposta, previsto dal dl n. 98/2011 e già rinviato due volte. Scatta, dunque, il secondo rialzo di un punto nel giro di due anni (si ricorderà, infatti, che l’aliquota era salita dal 20 al 21% dal 17 settembre 2011). E richiamando proprio le indicazioni fornite in quella occasione, l’agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso ieri sera (riprodotto mel box a fianco), ha chiarito che qualora gli operatori non siano in grado, per difficoltà tecniche di adeguamento dei programmi di fatturazione o dei misuratori fiscali, di applicare la nuova aliquota, potranno regolarizzare successivamente l’imposta, senza applicazione di sanzioni se le correzioni vengono effettuate entro le scadenze individuate nel comunicato stesso. Valgono, in sostanza, le soluzioni indicate nella circolare n. 45/2011.
Guardando agli altri paesi dell’Ue, l’innalzamento dell’aliquota al 22% porta a tre punti lo “spread” con la Germania (ferma al 19%) e a 2,4 con la Francia (19,6%), ci fa superare di misura la Spagna (21%) ed avvicinare alla Grecia (23%). La nuova aliquota risulta superiore, seppure di poco, alla media europea (21,33%, considerando anche l’aliquota regionale austriaca), in un quadro complessivo che resta caratterizzato da una forbice amplissima: dai livelli più bassi di Lussemburgo (15%), Malta e Cipro (18%) al 25% di diversi paesi. Su tutti svetta comunque l’Ungheria con il 27%.
L’aumento di oggi provocherà immediate ricadute sui prezzi dei moltissimi beni e servizi soggetti all’aliquota ordinaria: dagli elettrodomestici ai carburanti, dai servizi alla persona ai mobili, dalle autovetture alle telecomunicazioni. Ma anche per alcuni servizi esenti (es. banche, assicurazioni, sanità) si potranno registrare effetti sui prezzi, a causa del maggior costo dell’Iva indetraibile per i fornitori. Si salvano invece i prodotti che compongono il “paniere” dei beni e servizi assoggettati ad imposizione ridotta del 4% (generi alimentari di prima necessità, libri e giornali, prima casa, ecc.) ovvero del 10% (energia elettrica per uso domestico, trasporti di persone, ristrutturazioni edilizie, ristoranti e alberghi, ecc.). 
Fonte : ItaliaOggi

L’impatto della crisi politica sull’economia italiana

20131001 Effetto crisi




“Con la crisi i conti pubblici non vanno alla deriva, i mercati devono saperlo. Ma abbiamo bisogno di una legge di stabilità per il sostegno della crescita”.

Così ha dichiarato Sergio de Nardis, capo economista diNomisma. Secondo de Nardis, l’aumento dell’incertezza a causa della crisi politica in atto incide pesantemente sull’economia, come dimostrano chiaramente le tensioni sullo spread e questo non può essere positivo per un paese già affetto dal credit crunch.
Anzi, è ancora più negativo se le tensioni nel secondario dovessero trasferirsi in modo persistente sui rendimenti delle nuove emissioni di titoli pubblici, aumentando spesa per interessi e avanzo primario richiesto per contrastarla.
Proprio attraverso quest’altro canale passa il soffocamento delle deboli prospettive di ripresa.
Per ridurre i motivi di incertezza – dice Nardis – è essenziale eliminare inutili fattori di drammatizzazione.
La crisi di Governo non mette i conti pubblici su un percorso di deriva.
Abbiamo un bilancio a legislazione vigente, cioè senza ulteriori interventi di politica economica, che soddisfa i parametri numerici europei. Certamente nel 2014.
Per il 2013 occorre portare il deficit/Pil dal 3,1 entro il tetto del 3% per non rischiare la riapertura della procedura d’infrazione, prendendo in considerazione l’ipotesi di rinunciare all’eliminazione del pagamento della seconda rata IMU.
È la stupidità europea dei decimali, per cui 3,1 è un altro mondo rispetto a 3, ma finché siamo in questa partita e non abbiamo forza contrattuale per cambiarla dobbiamo adeguarci alle regole. Un’operazione di questo tipo è alla portata anche di un Governo di ordinaria amministrazione, che potrebbe trovare pure le risorse per il finanziamento della CIG in deroga per la parte finale dell’anno. Non c’è bisogno, dunque, di un supervisore esterno che, in emergenza, rimetta in sesto conti lasciati a ruota libera per la crisi di governo. I mercati devono saperlo. Ed è uno spettro che non ha senso evocare per mero calcolo politico.
Il problema è che non possiamo accontentarci del bilancio vigente perché lascia, in questo caso sì, alla deriva crisi produttiva e del mercato del lavoro.
Abbiamo bisogno di una Legge di stabilità per il 2014 che modifichi il bilancio in senso espansivo, entro i termini concessi dalle regole europee, e che venga in aiuto di coloro che sono colpiti dalla crisi. Per fare questo non basta l’ordinaria amministrazione, è necessario un Governo che abbia possibilità e capacità di scelta.
Non è politicamente semplice.
In conclusione, sostiene De Nardis, occorre prendere decisioni per concentrare in modo efficace le risorse scarse al sostegno del PIL e dell’occupazione: puntare sull’export, cioè taglio del cuneo fiscale, o sulla domanda interna, cioè taglio delle imposte sul reddito, o ancora sulla domanda pubblica per infrastrutture?
Sono scelte diverse, rispondono a interessi diversi, difficilmente realizzabili tutte insieme.
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico

Portabilità del mutuo: ecco tutto quello che c'è da sapere

Portabilità del mutuo: ecco tutto quello che c'è da sapere

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Grazie alla portabilità il mutuo può essere spostato da una banca ad un'altra che offre condizioni più convenienti.

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Portabilità e surroga del mutuoPortabilità del mutuo: come funziona
Forse non tutti sanno che esiste la possibilità di trasferire il mutuo sulla casa da una banca ad un'altra che offre condizioni più vantaggiose. Si chiamaportabilità del mutuo o anchesurrogazione di pagamento per volontà del debitore.
Esiste inoltre anche un'altra possibilità, infatti il mutuatario invece di cambiare istituto di credito, può chiedere alla banca originaria di rinegoziare le clausole del proprio contratto in questo caso parliamo di rinegoziazione del mutuo. La portabilità del mutuo può avvenire in qualunque momento, senza alcun onere a carico del mutuatario e senza rinunciare ad eventuali benefici fiscali, come ad esempio quelli relativi all'acquisto della prima casa.
Questo tipo di operazione potrebbe essere utile in tutti i casi in cui il cliente voglia ottenere condizioni di credito più convenienti rispetto a quelle stipulate con la banca precedente. Inoltre è possibile ottenere la portabilità non solo per il mutuo, infatti si tratta di un'operazione che si estende a tutte le tipologie di finanziamento bancario. La portabilità del mutuo e delle garanzie ad esso correlate però non è automatica perché la banca presso cui si porta il mutuo deve accettare l'accordo.
La banca che ha concesso il mutuo non può negare o rendere oneroso al proprio cliente laportabilità del mutuo. Per cui sono da ritenersi prive di alcun fondamento clausole contrattuali che prevedono l'addebito di penali o altri oneri a carico del mutuatario. Per chiedere la portabilità il mutuatario deve fare una richiesta scritta alla nuova banca e le deve dare mandato di conoscere dalla banca originaria l'importo del proprio debito residuo ad una determinata data.
Per fare ciò il mutuatario deve consegnare alla banca subentrante la documentazione bancaria da cui attingere le informazioni riguardanti la stima del suo debito residuo. Se non si dispone della documentazione necessaria la nuova banca dovrà chiedere alla banca originaria l'importo del debito residuo. Conclusa la fase istruttoria, la banca subentrante darà al cliente la conferma della disponibilità ad effettuare l'operazione di finanziamento e, in accordo con il cliente, concorderà con il notaio incaricato e le altre parti in causa la data per stipulare l'atto di surrogazione del mutuo.
L'atto di surrogazione deve essere stipulato davanti ad un notaio o per scrittura privata autenticata. Avvenuta la stipula dell'atto di surrogazione, la nuova banca chiederà l'annotazione della surrogazione al direttore dell'Agenzia del territorio. Il mutuatario non dovrà pagare né spese né commissioni per la concessione del nuovo mutuo e neanche per l'istruttoria e gli accertamenti catastali, che vengono effettuati seguendo le procedure di collaborazione interbancaria e che garantiscono criteri di rapidità, degli adempimenti e dei costi connessi.
La portabilità del mutuo deve perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il mutuatario fa la richiesta alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l'importo esatto del proprio debito residuo.
Fonte : SuperMoney

Mutui, solo il 2,7% è concesso ai lavoratori precari

Mutui, solo il 2,7% è concesso ai lavoratori precari

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Solo il 2,7% dei lavoratori precari è in grado di concordare un mutuo con le banche

Solo il 2% dei lavoratori precari accende un mutuoIl 2% dei lavoratori precari stipula un prestito personale per la prima casa
Quanti sono i lavoratori precari che possono stipulare un mutuo in Italia? Solo il 2,7%. Sembra quindi una partita persa accendere un mutuo per tutti quei lavoratori che vivono in una situazione di precarietà, dato che non hanno sufficienti garanzie da presentare per contrarre un prestito personale.
Il punto. Secondo un'indagine realizzata da Mutui.it, infatti, solo una fetta piccolissima di questi lavoratori in perenne situazione di instabilità professionale è stata in grado di ottenere la liquidità di un mutuo. Quanti sono i precari in Italia? Circa il 13%, quindi il 2,7% del 13% è riuscita ad ottenere un prestito. Paragonato però in numero, superiamo le migliaia di anime. Poche persone precarie, quindi, possono permettersi un acquisto della loro prima casa. 
L'indagine. La statistica è stata effettuata su un campione di 6.000 domande di mutui confrontate con le reali erogazioni delle banche nell'arco di tempo gennaio-luglio 2013. Questi lavoratori precari sono in grado sì, di richiedere un finanziamento, ma non hanno la forza economica sufficiente per un mutuo. Tutti i precari che accendono un mutuo, però, prevedono la presenza di un garante. Una buona parte dei prestiti erogati - il 40% - sono stati contratti da coloro che hanno un contratto a temo indeterminato, che quindi posso farsi forza su uno stipendio fisso. 
I dati del mutuo.  In media l'importo erogato corrisponde a 130.000 euro, nel 90% per l'acquisto della prima casa. Il mutuo - con il relativo tasso d'interesse - supera il valore effettivo dell'immobile nel 66% dei casi. La durata media del mutuo risulta di 25 anni, e l'età media di chi contrae un mutuo è di 35 anni. 
I tassi d'interesse.  Il 68% degli italiani preferisce il tasso variabile, ritenendo di poter controllare le oscillazioni così da sapere in anticipo quando pagare la rata più alta. 
I contratti.  Le banche preferiscono molto di più erogare mutui a chi lavora nelle scuole con un contratto a tempo determinato, dato che vengono spesso chiamati per lavorare nelle aule. Quindi sono molto più "affidabili" delle altre categorie di lavoratori. Ma anche i docenti però, molto spesso, ricorrono alla figura di un garante per contrarre un mutuo. 
Fonte : SuperMoney

Mutuo ristrutturazione casa Riparti Italia di Banca Mediolanum in promozione

Mutuo ristrutturazione casa Riparti Italia di Banca Mediolanum in promozione

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Per chi vuole ristrutturare casa, questo finanziamento è in promo ancora per qualche settimana.

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Mutuo Mediolanum ristrutturazione in promozioneMutuo Riparti Italia per ristrutturazione casa
Con il Mutuo Mediolanum Riparti Italia, un mutuo ristrutturazione, è possibile finanziare i lavori appunto diristrutturazione edilizia della propria casa ma anche quelli di rinnovamento energetico. Attualmente questo mutuo Banca Mediolanum è proposto in promozione come anche il Prestito Riparti Italia, finanziamento per chi preferisce non accendere un'ipoteca immobiliare.
Chi sta pensando di ristrutturare casa oppure attuare opere di riqualificazione energetica, se ne ha la possibilità dovrebbe iniziare subito in quanto fino al 31 dicembre 2013 saranno valide le detrazioni fiscali al 50% delle spese per i lavori ristrutturazione, acquisto mobili ed elettrodomestici, e quelle al 65% per le opere di risparmio energetico: se ci aggiungete che questo mutuo Mediolanum è in promozione fino al 31 ottobre 2013 e che è poi possibile avere delle detrazioni fiscali sugli interessi del mutuo, allora si capisce come questo sia un momento propizio per prendere una tale decisione (ma ponderate sempre bene il tutto e fate calcoli precisi, si tratta pur sempre di spese importanti e di vincoli non da poco). Per info sulle agevolazioni fiscali leggete le guide Detrazioni 50% ristrutturazione e ancheDetrazioni 65% rinnovamento energetico.
Il mutuo Mediolanum Riparti Italia è un classico mutuo ristrutturazione SAL - Stato Avanzamento Lavori, ovvero che eroga l'importo a tranche periodiche in base appunto a come procedono i lavori (ovviamente una prima tranche viene erogata al momento della stipula del mutuo), oppure tutto al termine della ristrutturazione.
Questo mutuo Banca Mediolanum è a tasso variabile Euribor 3 mesi, ha una durata compresa tra 10 e 20 anni, eroga fino al 50% delle spese dei lavori di ristrutturazione.
La promozione è valida per i mutui domandati entro il 31 ottobre 2013 con importo minimo da 25.000 euro e consiste in uno spread ridotto al 2,25% se l'Euribor rimane sotto al 2,5%, ridotto al 2,05% se l'Euribor dovesse salire fino al 3,5%, ridotto all'1,85% per un Euribor fino al 5,5%, ridotto all'1,65% per un Euribor oltre al 5,5%.
Fonte : SuperMoney