giovedì 3 ottobre 2013

Amministratori di condominio, Professionisti, Ditte e Imprese su PagineProfessionisti.it, by CDW. Il diniego all’installazione di un impianto fotovoltaico non può essere motivato genericamente.




Amministratori di condominio, Professionisti, Ditte e Imprese su 
PagineProfessionisti.it, by CDW. Il diniego all’installazione di un impianto fotovoltaico non può essere motivato genericamente.

03/10/2013
Avv. Gian Luca Ballabio (TAR Veneto,  SEZ.. II, 13 Settembre 2013,n°. 1104)


L’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio può essere negata solo se la Soprintendenza riesce a dimostrare una effettiva e concreta  incongruità con il paesaggio circostante. Quindi le motivazioni del diniego non possono essere astratte e generiche.

La fattispecie in esame
Il ricorrente aveva presentato un progetto di ampliamento di un edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde, su una delle quali era  stata  prevista  la  collocazione  di  30 pannelli  fotovoltaici  e  di  8  pannelli  solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.

La  Soprintendenza  esprimeva  parere  favorevole  prevedendo,  tuttavia,  una  prescrizione diretta  ad  impedire l’installazione  dell’impianto  fotovoltaico. Il Comune, quindi recepiva il  contenuto di tale parere obbligatorio, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’ampliamento richiesto, apponendo tuttavia la prescrizione sopra ricordata.

Il ricorrente provvedeva così a impugnare i provvedimenti citati chiedendo l’annullamento della sola condizione e, ciò, nella parte in cui impedisce la realizzare dei pannelli fotovoltaici.

Autorizzazione paesaggistica
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (anche nel testo precedente alla recente riforma, applicabile al caso in esame) prevedeva che “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge” avevano “l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione” (art. 146 del Codice).

L’interlocutore del cittadino è il Comune che, da un lato, è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dall’altro lato, è vincolato al parere espresso dalla Soprintendenza.

La Soprintendenza, per quanto qui interessa, deve motivare in maniera adeguata il proprio parere negativo, facendo riferimento al caso concreto che le è stato sottoposto.

Motivazione del parere negativo
La legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) stabilisce, in linea generale, che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato. “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” (art. 3, comma 1, L. 241/1990).

In altre parole, l’Amministrazione deve spiegare il perché ha ritenuto di rilasciare o no il provvedimento richiesto; ciò per una questione di trasparenza nei confronti del cittadino che altrimenti non sarebbe in grado di poter contestare le scelte dell’Amministrazione.

La sentenza in commento. Nuova attenzione verso il fotovoltaico.
Nel caso oggetto della pronuncia in esame la Soprintendenza ha argomentato il proprio parere negativo all’impianto fotovoltaico richiesto dal ricorrente affermando l’esistenza di un’incompatibilità con il paesaggio "in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante.."

Il TAR, però, ha ritenuto che la “valutazione (…) sia  del  tutto  apodittica  e  generica,  in  quanto prescinde  dall’esprimere  un giudizio riferito, in concreto e all’intervento di cui si tratta” e che “il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla  Soprintendenza  di  Verona  all’autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare”.

La Soprintendenza, infatti, ha motivato il parere negativo utilizzando delle espressioni così generiche che avrebbero potuto essere applicate anche a qualsiasi altro caso, violando quindi il dovere di esprimere una motivazione strettamente legata al singolo caso concreto.

Ciò, soprattutto perché, come ha osservato il TAR, la sempre più diffusa attenzione verso la tecnologia del fotovoltaico

“ha finito inevitabilmente per condizionare il giudizio estetico comune, di modo che i detti pannelli, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, vengono percepiti non soltanto come fattore di disturbo visivo, ma anche come evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di elementi normali del paesaggio”(TAR Campania, Salerno, sez. II,  sent. del 28 gennaio 2013, n. 235).
Pertanto, la giurisprudenza amministrativa ha giustamente osservato che, per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. del 4 ottobre 2010, n. 3726 e  del 15 aprile 2009,  n. 859).


Le pronunce richiamate, però, non possono far ritenere che l’interesse verso una maggiore diffusione del fotovoltaico debba sempre essere preminente rispetto ad altri interessi, quali la tutela del paesaggio; l’Amministrazione, infatti, deve esprimere il proprio diniego all’installazione di pannelli fotovoltaici attraverso una motivazione analitica e calata nel caso concreto che  dimostri “l’incompatibilità paesaggistica dell’impianto”.

D’altronde, che la tutela dell’ambiente e del paesaggio debba essere sempre preminente è stato confermato anche da una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha ritenuto che

“atteso che la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie irrilevanti. Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione” (Cons. Stato, sez. V, sent. del 15 gennaio 2013, n. 176) .


La giurisprudenza che precede dovrà essere tenuta in considerazione quando i condomini vorranno sfruttare le nuove possibilità relative all’installazione di impianti fotovoltaici previste dalla Legge n. 220 del 11 dicembre 2012 in tema di “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”.


Sentenza TAR Veneto, SEZ.. II, 13 Settembre 2013,n°. 1104


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