martedì 8 ottobre 2013

I LIMITI DELLA PRESCRIZIONE PER L'AGGIORNAMENTO ISTAT

I LIMITI DELLA PRESCRIZIONE PER L'AGGIORNAMENTO ISTAT

Sono stato il conduttore in un contratto di locazione libero, di tipo abitativo, i cui effetti sono iniziati il 1° settembre 2006, concludendosi il 7 agosto 2013. Nel contratto era inserita una clausola di rivalutazione automatica senza bisogno di richiesta. Il proprietario, in un primo momento, ha dato per email la disponibilità a restituire il deposito, ma successivamente, dopo due giorni, ha riscritto chiedendo gli arretrati Istat, che fino ad allora non erano stati mai pagati né mai richiesti, dalla data in cui il contratto ha cominiciato ad avere effetto fino al momento dell'adozione del regime cedolare secca, nel 2011. La registrazione del contratto è avvenuta sempre con l'importo del canone originario.Considerando la prescrizione che dovrebbe essere intervenuta fino al 2007-2008, sarebbe legittima la richiesta di rivalutazione dal 1° settembre 2009? Se sì, il canone sul quale applicare la rivalutazione per il 2009 sarebbe quello originale oppure quello rivalutato al 2007-2008? Il Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, sembra imporre l'inesigibilità, da parte del locatore, del canone pattuito in caso di registrazione del contratto recante un importo minore di quello effettivamente convenuto. È questo lo spirito della norma?
La previsione di una clausola comportante l'aggiornamento del canone in base agli indici Istat, senza bisogno di richiesta espressa, rientra nelle facoltà delle parti, come sancite dalla legge 431 del 1998. Il proprietario ha il diritto di chiedere gli arretrati dell'aggiornamento Istat in precedenza non riscossi, ma nei limiti della prescrizione (cinque anni) e fino al momento in cui ha esercitato l'opzione per la cedolare secca. Il contratto scritto e registrato conteneva (secondo quanto viene riferito dal lettore) la previsione dell'aggiornamento Istat: l'eventuale omissione di versamento dell'imposta per tale ammontare non consente di sostenere l'inesigibilità, da parte del locatore, della quota eccedente il canone iniziale.Il canone su cui applicare la rivalutazione Istat è quello iniziale, e ogni anno il canone rivalutato dovrà poi essere nuovamente rivalutato in base all'indice dell'anno precedente.
Fonte Case24Plus

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