lunedì 28 ottobre 2013

L’amministratore può spifferare al creditore del condominio il nominativo dei condomini morosi?

L’amministratore può spifferare al creditore del condominio il nominativo dei condomini morosi?

28/10/2013
di Alessandro Gallucci 

In condominio per lungo tempo è stato applicato il così detto principio di solidarietà. In buona sostanza ogni condomino poteva essere chiamato a rispondere dell’intero debito della compagine vero un creditore (fosse esso un terzo o anche un condomino).
 
Uno per tutti, salvo azione di rivalsa dopo il pagamento.
 
Una condizione obiettivamente gravosa per tutti, ma soprattutto per chi il proprio dovere l’aveva fatto.
 
Ad ogni buon conto, siamo ancora nella storia, la situazione non era poi così certa visto che un orientamento giurisprudenziale minoritario riteneva che le obbligazioni fossero parziarie, ossia che ogni condomino dovesse solamente pagare per sé.
 
C’è voluto un intervento delle Sezioni Unite per risolvere il contrasto ed a sorpresa fu stabilito che le obbligazioni condominiali erano parziarie (Cfr. Cass. SS.UU. n. 9148/08).
 
Se ognuno paga per sé e il creditore non può agire contro gli adempienti, come può sapere chi è moroso? L’amministratore può comunicare i nomi dei mal pagatori? Sono state queste alcune delle domande che ci si è posti subito dopo la pubblicazione della sentenza n. 9148
 
L’amministratore, a dirlo fu il garante della privacy in una propria nota, può comunicare i dati dei morosi senza rischiare d’incappare in violazione del d.lgs n. 196/03. Si legge nella nota che  “non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa puo’ essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorche’ di regola per il tramite dell'amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice). Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condo’mini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)” (Nota 26 settembre 2008).
 
Nel frattempo la situazione non è cambiata, anzi la riforma del condominio, pur prevedendo una sorta di responsabilità solidale con obbligo di preventiva escussione dei morosi ha codificato quanto affermato dal garante della protezione dei dati personali.
 
Il periodo conclusivo del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. specifica che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
 
Vale la pena specificare alcuni aspetti.
 
Innanzitutto la comunicazione ai creditori dev’essere fatta solamente a seguito di loro sollecitazione: nella norma infatti si specifica che dev’esserci stato un interpello.
 
In secondo luogo l’amministratore non può tergiversare ma è tenuto alla comunicazione, insomma si tratta di un obbligo giuridico: non farlo significa esporre la compagine ad azioni legali oltre che rendersi responsabile verso i condomini per un inadempimento.
 
In ultima istanza, sebbene non vi sia uno specifico obbligo, è utile che l’amministratore faccia presente ai condomini che ha ricevuto la richiesta e che in virtù dell’obbligo di legge ha risposto. Ciò soprattutto quando non è ancora stata iniziata alcuna azione giudiziale vero i morosi. Scopo della comunicazione: metterli in guardia rispetto a possibili azioni del condominio o di terzi che potrebbe riguardarli a breve.

Fonte : condominioweb.com

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