mercoledì 9 ottobre 2013

Bonus mobili, FederlegnoArredo risponde alle FAQ

Bonus mobili, FederlegnoArredo risponde alle FAQ

Chiariti alcuni particolari aspetti della detrazione del 50% su arredi ed elettrodomestici

 

08/10/2013 - Il DL 63/2013, convertito nelle Legge 90/2013 ha introdotto una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.
Bonus mobili, FederlegnoArredo risponde alle FAQ


Per richiedere il bonus mobili è necessario realizzare - tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013 - un intervento di ristrutturazione edilizia. L'intervento edilizio può essere dimostrato da titoli abilitativi o dalla comunicazione all’Asl (se previsti), oppure, per gli interventi che non necessitano di titoli o comunicazioni, da una autocertificazione.

La data dell’inizio dei lavori deve precedere quella in cui si acquistano i mobili. La detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali, spetta su un importo massimo di 10 mila euro; il bonus, quindi, ammette uno sgravio massimo di 5 mila euro. Per beneficiare del bonus è obbligatorio pagare con bonifici bancari o postali oppure con carte di credito o bancomat.

Queste, in sintesi, le regole del bonus mobili. Per chiarire alcuni particolari aspetti della detrazione,FederlegnoArredo ha pubblicato delle FAQ che rispondono ai quesiti posti da clienti interessati all’agevolazione:


1. In quali negozi posso fare acquisti validi per il bonus mobili?
In tutti. È una legge dello Stato, non vi sono negozi convenzionati. Il beneficio si applica ai beni acquistati (purché pagati secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate), a prescindere dai punti vendita in cui viene effettuato l’acquisto.

2. Sono un commerciante di arredi, apparecchidi illuminazione, materassi, grandi elettrodomestici: devo applicare io il bonus mobili?
No. Per chi vende arredi, apparecchi di illuminazione o materassi non cambia nulla: sarà il vostro Cliente a raccogliere la documentazione relativa all’acquisto e a compilare la sua dichiarazione dei redditi a partire dal 2014.

3. Chi sono i potenziali beneficiari?
Tutte le persone fisiche che presentano dichiarazione dei redditi e pagano imposte allo Stato, purché abbiano eseguito un intervento di recupero del patrimonio edilizio di una unità immobiliare. In particolare:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, i soci delle società semplici, snc e sas, tutti limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui si interviene, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e la condizione di convivente o comodatario sussista all’inizio dei lavori. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

4. Sono esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi (ad esempio perché ho un reddito da pensione inferiore ai 7.500 euro oppure un reddito da collaborazione occasionale inferiore a 4.800euro), ho diritto ugualmente al bonus?
No, per godere del bonus mobili occorre essere “fiscalmente attivi” per lo Stato. Nei casi citati non sussiste questa pre-condizione.

5. Le imprese hanno diritto allo sconto fiscale?
Per le imprese, il bonus mobili riguarda solo gli imprenditori individuali, oltre che i soci delle società semplici, snc e sas, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

6. Cosa significa che il bonus mobili è legato alla ristrutturazione edilizia?
Ildl del 6giugno 2013 ha esteso le detrazioni fiscali al 50%, già previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche all’acquisto di arredi. Il principio di fondo della legge è: quando avviene una ristrutturazione edilizia, è possibile sia necessario sostituire anche gli arredi e gli apparecchi di illuminazione. Pertanto anche l’acquisto di questi nuovi beni gode di un vantaggio fiscale per il consumatore.

7. Posso comperare i mobili agevolati anche se compero una casa ristrutturata da un’impresa?
Una novità positiva consiste nella possibilità di accesso al bonus mobili per gli acquisti di immobili, ristrutturati da imprese e cooperative, purché avvengano entro sei mesi dal termine dei lavori. Ad esempio, una giovane coppia che compra un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del bonus mobili per l’arredamento.

8. Non ho eseguito interventi di ristrutturazione, ma ho acquistato arredi, apparecchi di illuminazione o materassi. Posso godere del beneficio fiscale?
No, oggi la legge consente di goderne solo incaso di acquisti di arredi relativi e concomitanti ad un intervento di ristrutturazione.

9. Ho acquistato arredi per una casa di nuova costruzione, hodiritto anch’io al bonus?
No, manca il vincolo fondamentale della ristrutturazione edilizia.

10. Spetta la detrazione per chi ha eseguito lavori in casa per il miglioramento delle prestazioni energetiche con detrazione fiscale del 65%?
No, questo tipo di agevolazione non consente di accedere.

11. Ho installato pannelli fotovoltaici: mi spetta l’agevolazione?
Sì, tale intervento è considerato dall’Agenzia delle Entrate una manutenzione straordinaria.

12. Ho ritinteggiato tutte le pareti di casa: ho diritto al bonus mobili?
No, tali interventi non rientrano in quelli agevolabili, in quanto manutenzione ordinaria.

13. Cosa posso detrarre avendo sostituito i sanitari?
Nulla, se è stata mera sostituzione di sanitari usati con sanitari nuovi. Tutta la spesa, invece, se la sostituzione è stata effettuata nell’ambito degli interventi di ristrutturazione.

14. Ho rifatto i pavimenti. Mi spetta l’agevolazione?
No, se è stata mera sostituzione di pavimenti usati con nuovi; sì, se la sostituzione è stata effettuata nell’ambito di una ristrutturazione.

15. Il mio condominio ha eseguito lavori di ristrutturazione delle parti comuni, pagati pro-quota secondo i millesimi da tutti i condomini: ho diritto al bonus mobili per gli arredi acquistati per la mia unità immobiliare?
No, le spese per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti comuni danno diritto al bonus, pro-quota, ai singoli proprietari solo per i mobili destinati all’arredo di tali parti comuni.

16. Il mio condominio ha eseguito lavori di ristrutturazione delle parti comuni, pagati pro-quota secondo i millesimi da tutti i condomini ed ora deve acquistare arredi o apparecchi di illuminazione per le parti comuni (sale condominiali, locali lavanderie, alloggio del portiere, illuminazione scale): abbiamo diritto al bonus mobili?
Sì, l’agevolazione sarà ripartita pro-quota su ciascuna unità immobiliare.

17. Ho ristrutturato il bagno: posso acquistare la cucina o il divano con il beneficio fiscale per l’arredo?
Sì, non vi è correlazione tra l’ambiente ristrutturato e gli arredi acquistati, purchè riferiti alla medesima unità immobiliare.

18. Come faccio a dimostrare che ho eseguito lavori di ristrutturazione?
Se i lavori eseguiti necessitano di Dia, Scia o Cil occorre conservare, oltre ai documenti che attestino il pagamento dei lavori, anche tale documentazione. Se i lavori non necessitano di questi titoli, occorre conservare, oltre ai documenti che attestino il pagamento, anche dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio lavori e attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili. È consigliabile conservare anche perizie tecniche che attestino l’esecuzione a regola d’arte (per es. nel caso di rifacimento in autonomia di impianti idrici o elettrici).

19. Posso beneficiare dell’agevolazione essendo proprietario dell’unità immobiliare al 50% con un altro familiare ma avendo sostenuto interamente le spese?
Sì, ne ha diritto.

20. Ho eseguito interventi di recupero su più unità immobiliari a me intestate: ho diritto a detrarre le spese per l’arredo per ciascuna di esse?
Sì, ha diritto alla detrazione fiscale per l’acquisto di arredi fino a 10.000 euro, per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento.

21. Qual è l’arco temporale di validità del bonus?
Le spese per arredi, apparecchi di illuminazione e materassi devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013.

22. In quale periodo devo aver effettuato lavori di ristrutturazione utili all’agevolazione?
I pagamenti per gli interventi devono essere effettuati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013.

23. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere antecedente quella di acquisto degli arredi?
Sì, necessariamente.

24. La data di pagamento dei lavori di ristrutturazione deve essere antecedente quella del pagamento per gli arredi?
No, può essere anche successiva. L’importante è che il pagamento degli arredi sia successivo alla data di inizio lavori.

25. Ho pagato parte delle spese per acquisti dei miei arredi prima del 6 giugno e parte dopo il 6 giugno (alla consegna), a cosa ho diritto?
Possono essere detratte solo le spese effettuate dopo il 6 giugno.

26. I mobili su misura godono dell’agevolazione?
Sì, senza dubbio.

27. I mobili usati o di antiquariato godono dell’agevolazione?
No, non sono agevolabili.

28. Ho sostituito una parte usurata di un mobile già in mio possesso. Posso usufruire del bonus?
No, l’intervento non è agevolabile.

29. Come devo pagare gli arredi?
Con il bonifico "parlante" oppure, come da recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno accettati anche pagamenti effettuati con Carta di Credito o Bancomat. Il bonifico è detto "parlante" quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

30. Posso pagare con assegni oppure in contanti?
No, gli acquisti pagati in questo modo non godono del bonus.

31. Ho acquistato arredi e li sto pagando a rate. Ho diritto al bonus?
Se la finanziaria paga per intero con bonifico il venditore entro il 31 dicembre 2013, riportando gli elementi obbligatori del bonifico parlante, si ritiene che la detrazione sia possibile.
Fonte : EdilPortale.com
 

Acqua con concentrazioni di arsenico, risarcimento del danno e profili di responsabilità in ambito condominiale. Alcune riflessioni.

Acqua con concentrazioni di arsenico, risarcimento del danno e profili di responsabilità in ambito condominiale. Alcune riflessioni.

09/10/2013
di Daniela Sibilio

La società che, in forza di un contratto di somministrazione, eroghi acqua non potabile - mostrando quest’ultima concentrazioni di arsenico e fluoruri oltre i limiti di legge - è tenuta a risarcire gli utenti per l’acquisto di bottiglie di acqua minerale cui sono stati costretti. Gli utenti, del resto, hanno diritto a vedersi dimezzare anche l’importo del canone idrico dovuto nel periodo in cui le autorità pubbliche hanno accertato la non potabilità dell’acqua.
 
È quanto emerge dalla recente sentenza n. 895/13, pubblicata dal Giudice di Pace di Viterbo lo scorso 25 settembre.
 
In particolare, il G.d.P. ha evidenziato che l’obbligo della società erogatrice al risarcimento del danno deriva dall’inadempimento nella esecuzione del contratto  di somministrazione.  Difatti, la non potabilità dell’acqua ha costretto gli utenti ad acquistare, per uso alimentare, bottiglie di acqua minerale (per un totale di spesa che, secondo i danneggiati, ammonterebbe a 438 euro l’anno per ciascun membro della famiglia). Tuttavia, l’oggettiva difficoltà riscontrabile nella puntuale ricostruzione dell’entità dei ripetuti acquisti pro-capite, ha indotto il magistrato a liquidare il danno in via equitativa. La somma risarcitoria è stata così determinata in euro 1000 per ciascuno degli attori.
 
Questi ultimi, del resto, avendo comunque usufruito del servizio per usi differenti da quello alimentare, sono tenuti a versare al somministrante il 50 per cento del canone idrico dovuto nei periodi in cui è stata accertata la non potabilità dell’acqua.
 
I precedenti. Non si tratta della prima sentenza di questo genere. Sulla stessa linea si segnala un provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Civita Castellana, il quale ha stabilito che “se vengono riscontrate nell’acqua tracce di arsenico il canone va pagato a metà, quello invece per la depurazione resta in stand-by”. Il giudice ha provveduto, in tale circostanza, ad accogliere la domanda poiché, come risultava dalle ordinanze comunali, l’acqua non era potabile ed il ricorrente usufruiva di un servizio limitato che determinava la riduzione dei canoni pagati. 
 
Profili di responsabilità in ambito condominiale. Il recente intervento giurisprudenziale fornisce lo spunto per un ulteriore approfondimento: ci si domanda quali soggetti possono essere individuati come responsabili nell’eventualità in cui “dal rubinetto di un’abitazione condominiale sgorghi acqua insalubre”.
 
Responsabilità degli acquedotti. Con D. Lgs. n. 31/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 27/2002, sono stati introdotti limiti notevolmente più severi in relazione a svariate sostanze che non possono essere presenti nelle acque. Una delle principali novità, inoltre, concerne la responsabilità degli acquedotti per la qualità dell’acqua che distribuiscono fino al contatore principale dell’abitazione.
 
Responsabilità dell’amministratore. La stessa qualità dell’acqua deve essere preservata fino ad ogni rubinetto delle singole abitazioni. A tal riguardo si ricorda che, in forza del D. Lgs. n. 27/2002, “per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto”. In altri termini, risulta difficile attribuire al gestore della rete distributiva la responsabilità di un eventuale deterioramento dell’acqua generato, al contrario, dalla rete distributiva interna di un edificio non di sua proprietà. In tale eventualità è possibile ravvisare una responsabilità dell’amministratore, relativamente al tratto di competenza condominiale.
 
Per evitare possibili addebiti di colpa, l’amministratore deve:
 
monitorare la situazione dei tubi dell’acqua;
individuare eventuali anomalie;
nelle situazioni più urgenti, intervenire nell’immediato per ripristinare la salubrità dell’acqua, anche senza il consenso assembleare, trattandosi della salute dei condomini;
provvedere alla risistemazione/sostituzione delle tubature, previa consultazione dell’assemblea condominiale.

 
Si ricorda che l’amministratore condominiale risulta responsabile anche dei controlli sui depositi d’acqua, come cassonetti e autoclavi.
 
Appare doveroso sottolineare che, allorquando l’acqua sgorghi inquinata dal rubinetto di casa e la contaminazione non sia imputabile a controlli carenti degli impianti condominiali, non è ravvisabile una responsabilità civile o penale dell’amministratore del condominio. È questo il caso del fenomeno dell’acqua che presenti concentrazioni di arsenico oltre i limiti di legge.
 
Responsabilità della pubblica amministrazione. Con sentenza n. 664 del 2012, il TAR Lazio ha condannato i Ministeri della Salute e dell'Ambiente a risarcire gli utenti dell’acqua di varie regioni (Lazio, Toscana, Trentino Alto Adige, Lombardia, Umbria) con 100 euro al cittadino. Con la  summenzionata sentenza è stato ribadito un fondamentale principio in forza del quale: “fornire servizi insufficienti o difettosi o inquinati determina la responsabilità della pubblica amministrazione per danno alla vita di relazione, stress e rischio di danno alla salute”.


Fonte : condominioweb.com

La legge Tognoli non riguarda le autorimesse pertinenziali ma autonome dal corpo di fabbrica principale

La legge Tognoli non riguarda le autorimesse pertinenziali ma autonome dal corpo di fabbrica principale

09/10/2013
di Alessandro Gallucci 

La legge n. 122/89 trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il parcheggio che si intende realizzare andrà ad essere collocato nel sottosuolo o al piano terreno degli edifici. La sopraelevazione della copertura di un’autorimessa pertinenziale ma strutturalmente autonoma non è operazione coperta dalla legge citata.
 
Leggendo delle sentenze alle volte sembra strano come la pervicacia interpretativa possa spingersi fino a paventare soluzioni a dir poco fantasiose.
 
Dello stesso pensiero, anche se con termini più consoni ad una sentenza, sono stati i Giudici di Cassazione che hanno respinto un ricorso con la pronuncia n. 20850 dell’11 settembre 2013.
 
Nel caso di specie il proprietario di un fondo, tra le altre cose, aveva sopraelevato la copertura della propria autorimessa. Vistasi contestata l’opera dal vicino, il proprietario di quel manufatto s’è appellato anche alla legge Tognoli.
 
Sia in primo grado, sia in appello la sua difesa, sul punto ed in generale non ha convinto i giudici che lo avevano condannato al ripristinare lo stato dei luoghi.
 
Da qui il ricorso per Cassazione nel quale il titolare del garage si meravigliava di come nel corso dei gradi di merito non fosse stata riconosciuta la legittimità del suo agire ai sensi della legge n. 122/89.
 
Gli ermellini, altrettanto sorpresi da questa doglianza, hanno affermato che “l'art. 9 legge n. 122 del 1989 stabilisce che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, nei sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché, non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici... omissis".
 
Nel caso di specie è pacifico (...) che l'autorimessa è stata realizzata non già nel sottosuolo del1'edificio né nei suoi locali a piano terreno (cerne sarebbe consentito dalla legge in questione) bensì in area pertinenziale all'immobile ; in tale ipotesi, qui ricorrente, la deroga agli obblighi di distanza è consentita solo se 1'autorimessa è realizzata nel sottosuolo.
 
Il dettato normativo è chiaro ed univoco e, proprio perché introduce norma eccezionale derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina delle distanze, non ne è legittima alcuna interpretazione estensiva.
 
La legge Tognoli, se pure è volta a favorire la realizzazione di autorimesse, è contestualmente intesa a fare salvo l'aspetto esteriore e visibile del territorio, nel senso di consentire la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno di un fabbricato preesistente, proprio perché, ubicate nei modi previsti dalla legge, tali strutture non comportano alterazioni visibili del territorio; lo stesso argomento è ovviamente valido per le autorimesse pertinenziaIi, ma solo se sotterranee e quindi inidonee ad alterare lo stato esterno dei luoghi- Con riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di stato, solo per completezza di argomentazione, ulteriormente si osserva che nello stesso senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza amministrativa secondo la quale la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra” (Cass. 11 settembre 2013 n. 20850).

Fonte : condominioweb.com

Realizzazione di una canna fumaria. Analisi della casistica giurisprudenziale applicabile ai casi esclusi dal D.L. 63/13.

Realizzazione di una canna fumaria. Analisi della casistica giurisprudenziale applicabile ai casi esclusi dal D.L. 63/13.

08/10/2013

Avv. Gian Luca Ballabio (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sentenza 27 settembre 2013, n. 1985)
 
Il caso.
Un condomino ha impugnato il diniego comunale al rilascio di una “autorizzazione per la realizzazione, sulla parete esterna dell’edificio, di una piccola canna fumaria”.
 
Il Comune, infatti, aveva subordinato l’efficacia dell’autorizzazione al possesso dell’autorizzazione condominiale”. Il TAR ha dichiarato “la fondatezza del gravame, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui subordina l’efficacia della autorizzazione al conseguimento del previo consenso della compagine condominiale”.
 
Motivi della decisione.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che il condomino non dovesse richiedere la previa autorizzazione assembleare in quanto alla realizzazione della canna fumaria si applica la disposizione dell’art. 1102 c.c.
 
È orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, che “l’art.1102 c.c., relativo all’uso della cosa comune, è sempre stato interpretato nel senso che il condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compresa l’installazione sul muro di elementi ad esso estranei posti al servizio esclusivo della singola unità immobiliare, purché non precluda agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità” (TAR Toscana, sentenza 29 aprile 2009, n. 724; ivi, sentenza 27 settembre 2012, n. 1569).
 
Tale interpretazione è confermata anche dal Consiglio di Stato il quale ritiene che “il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso (decisione 27 settembre 2004 n. 6297 di questa Sezione), ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti, com’è già stato stabilito da questa Sezione con decisioni 23 giugno 1997 n. 699 (specificamente per una canna fumaria) e 9 novembre 1998 n. 1583” (Cons. Stato, sez V, sentenza 3 gennaio 2006, n. 11).
 
La realizzazione della canna fumaria senza la previa autorizzazione dell’assemblea è  ritenuta lecita anche dalla recente interpretazione fornita dalla Corte Suprema di Cassazione: “in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso”(Cass. civ., sez. II, Sentenza del 23 febbraio 2012, n. 2741).
 
Inoltre è stato ritenuto che “non appare motivata in modo giuridicamente corretto, né sufficiente, l'affermazione, secondo cui l'apposizione della canna fumaria muta la destinazione della parete: per la verità, la modifica della destinazione del muro perimetrale deve essere valutata avuto riguardo alla funzione complessiva del muro perimetrale considerato in astratto, vale a dire avuto riguardo tanto alle sue funzioni principali quanto a quelle accessorie, e non con riferimento alle funzioni assolte di fatto dalla parete in concreto, perché siffatta valutazione impedirebbe a ciascun condomino di apportare qualsivoglia modifica, che invece l'art. 1102 cod. civ. a certe condizioni permette. Appoggiare al muro perimetrale comune una canna fumaria raffigura una modifica conforme alla destinazione del muro, che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue cure e spese, se non impedisce l'altrui pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne altera il decoro architettonico” (Cass. Civ., sez. II, Sentenza n. 6341 del 16 maggio 2000).
 
La canna fumaria lungo il muro perimetrale e il nuovo D.L. 63/2013.
A seguito della conversione del D.L. 63/2013, convertito in L. 3 agosto 2013, n. 90, gli impianti termici di nuova installazione devono “essere collegati ad  appositi  camini,  canne  fumarie  o sistemi di evacuazione dei prodotti  della  combustione,  con  sbocco sopra  il   tetto   dell'edificio   alla   quota   prescritta   dalla regolamentazione tecnica vigente”.
 
Come è stato osservato (vedi l'articolo "Dal 1° settembre cambiano le regole. Distacco dal centralizzato o sostituzione della caldaia solo con obbligo di scarico dei fumi sul tetto"), pertanto, di regola sarà vietata la realizzazione delle canne fumarie lungo il muro perimetrale.
 
Tuttavia non sono soggette agli obblighi imposti dalla nuova normativa i seguenti casi:
 
l'adempimento  dell'obbligo  risulti incompatibile   con   norme   di   tutela   degli   edifici   oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
 il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

 
Pertanto, ai casi sopra citati, qualora ne ricorrano le condizioni, si deve ritenere tuttora “applicabile” la giurisprudenza richiamata.

Fonte : condominioweb.com

martedì 8 ottobre 2013

I LIMITI DELLA PRESCRIZIONE PER L'AGGIORNAMENTO ISTAT

I LIMITI DELLA PRESCRIZIONE PER L'AGGIORNAMENTO ISTAT

Sono stato il conduttore in un contratto di locazione libero, di tipo abitativo, i cui effetti sono iniziati il 1° settembre 2006, concludendosi il 7 agosto 2013. Nel contratto era inserita una clausola di rivalutazione automatica senza bisogno di richiesta. Il proprietario, in un primo momento, ha dato per email la disponibilità a restituire il deposito, ma successivamente, dopo due giorni, ha riscritto chiedendo gli arretrati Istat, che fino ad allora non erano stati mai pagati né mai richiesti, dalla data in cui il contratto ha cominiciato ad avere effetto fino al momento dell'adozione del regime cedolare secca, nel 2011. La registrazione del contratto è avvenuta sempre con l'importo del canone originario.Considerando la prescrizione che dovrebbe essere intervenuta fino al 2007-2008, sarebbe legittima la richiesta di rivalutazione dal 1° settembre 2009? Se sì, il canone sul quale applicare la rivalutazione per il 2009 sarebbe quello originale oppure quello rivalutato al 2007-2008? Il Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, sembra imporre l'inesigibilità, da parte del locatore, del canone pattuito in caso di registrazione del contratto recante un importo minore di quello effettivamente convenuto. È questo lo spirito della norma?
La previsione di una clausola comportante l'aggiornamento del canone in base agli indici Istat, senza bisogno di richiesta espressa, rientra nelle facoltà delle parti, come sancite dalla legge 431 del 1998. Il proprietario ha il diritto di chiedere gli arretrati dell'aggiornamento Istat in precedenza non riscossi, ma nei limiti della prescrizione (cinque anni) e fino al momento in cui ha esercitato l'opzione per la cedolare secca. Il contratto scritto e registrato conteneva (secondo quanto viene riferito dal lettore) la previsione dell'aggiornamento Istat: l'eventuale omissione di versamento dell'imposta per tale ammontare non consente di sostenere l'inesigibilità, da parte del locatore, della quota eccedente il canone iniziale.Il canone su cui applicare la rivalutazione Istat è quello iniziale, e ogni anno il canone rivalutato dovrà poi essere nuovamente rivalutato in base all'indice dell'anno precedente.
Fonte Case24Plus

Service Tax: una parte patrimoniale, una parte per i servizi comunali

Service Tax: una parte patrimoniale, una parte per i servizi comunali

martedì 8 ottobre 2013
   
Cooperative a proprietà indivisa considerate abitazioni principali, ma abolizione Imu ancora da confermare
“La Service Tax che sostituirà l’Imu, nella nostra idea, sarà gestita dai Comuni e si comporrà di una parte patrimoniale e una relativa ai servizi comunali a partire dallo smaltimento dei rifiuti”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, al convegno “La nuova fiscalità immobiliare e la casa in cooperativa”, organizzato a Milano dalla società cooperativa Abitare. “Aver riconosciuto la proprietà indivisa come prima casa – ha aggiunto Baretta – consentirà, nella definizione della Service tax, alle cooperative di veder riconosciuto l’abbattimento della parte patrimoniale della nuova tassa che sarà possibile grazie allo stanziamento che il governo ha deciso di investire a questo scopo e la parte relativa ai servizi comunali dipenderà dai Comuni come avviene ora”. La cooperativa Abitare ha però ricordato che il governo Letta non ha ancora ufficializzato l’abolizione dell’Imu, pertanto la questione rimane aperta anche per quanto riguarda la seconda rata.
Al convegno è intervenuto anche il senatore Pd Franco Mirabelli, che ha dichiarato: “Per quanto riguarda le cooperative a proprietà indivisa, il provvedimento che contiene l’abolizione dell’Imu sulla prima casa finalmente sancisce definitivamente che queste abitazioni, così come quelle dell’Aler, sono a tutti gli effetti abitazioni principali e come tali devono essere considerate. E’ un risultato importante – ha proseguito – per cui ci battiamo da anni. Non ci sarà più bisogno, dunque, come è successo la scorsa legislatura, di dover trattare su uno sconto per la proprietà indivisa (che continuava ad essere considerata seconda casa, nonostante fosse obbligatoria la residenza) né di dover chiedere ogni volta una parificazione di trattamento alla prima casa, come era successo quando era stata sospesa la rata dell’Imu di giugno che poi è stata abolita”.

Polizza garanzia mutuo rientra nel calcolo per interessi usurai

Polizza garanzia mutuo rientra nel calcolo per interessi usurai

martedì 8 ottobre 2013
    
L'assicurazione è di natura remunerativa ed è necessaria per l'erogazione del credito, perciò va considerata
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3283 del 2013, ha stabilito che la determinazione del tasso di soglia ai fini della verifica dell’usura deve essere effettuata tenendo conto di tutte le spese relative al contratto di finanziamento. Lo comunica Adiconsum, precisando che, nel caso di specie, già il giudice di primo grado aveva dichiarato nulle le clausole di un contratto di finanziamento relative agli interessi, in quanto il TAEG non teneva conto di tutte le spese relative al contratto. In particolare, erano state escluse le spese riguardanti la polizza assicurativa a garanzia del rimborso del mutuo.
La Corte ha quindi respinto l’appello della società finanziaria e ha chiarito che la determinazione del tasso ai fini dell’indagine sull’usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito.
In tale prospettiva deve essere perciò compresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, essendo essa condizione necessaria per l’erogazione del credito stesso ed avendo natura remunerativa, seppur in vi indiretta, per il mutuante.