mercoledì 8 maggio 2013

Mercato immobiliare, sale la fiducia nel mattone: si tornerà a comprare casa?


Mercato immobiliare, sale la fiducia nel mattone: si tornerà a comprare casa?

Cresce il desiderio di comprare casa ed aumenta la propensione all'acquisto.

La casa è un investimento per il futuro: gli italiani lo hanno sempre saputo e sembra che stiano tornando a fidarsi del mattone, nonostante la crisi del settore e la contrazione dei mutui. Un'analisi di Immobiliare.it, partendo da un campione di circa 12.000 utenti che nel corso degli ultimi tre mesi hanno pubblicato un annuncio immobiliare o hanno quantomeno effettuato una ricerca, ha monitorato il cambiamento della percezione degli italiani a seconda dell'andamento del settore.
L'analisi punta quindi l'attenzione sulla fiducia dei consumatori nel primo trimestre del 2013; dai dati si evince come vi sia un aumento di coloro che ritengono sia giunto il momento di comprare casa, la propensione all'acquisto passa infatti dalla soglia psicologica del 50% del 2012 al 55% del 2013.
Nel campione predominano anche coloro che ritengono non sia un buon momento per vendere, tre punti percentuali in più, il 72%, rispetto allo scorso anno. Quelli convinti che esistano anche buone opportunità di realizzare una vendita sono il 12% del totale, mentre oltre il 10% è dell'idea di temporeggiare, almeno un anno, prima di vendere il proprio immobile.
Aumentano anche coloro che ritengono opportuno rimandare l'acquisto di almeno 1 anno, gliattendisti sono aumentati del 7%, raggiungendo quota 25,2%. Questo perché oltre il 60% del campione intervistato è convinto che i prezzi delle case subiranno un ulteriore decremento, e che quindi, qualora non fosse immediata l'esigenza di acquistare un immobile, converrebbe aspettare ancora, per assicurarsi che lo scenario immobiliare si stabilizzi.
Dall'analisi emergono delle differenze territoriali di rilievo, in quasi ogni regione si registra un aumento significativo della propensione all'acquisto, come in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Puglia, maggiormente pessimiste, risultano invece, Emilia Romagna e Basilicata.
Carlo Giordano, l'amministratore delegato di Immobiliare.it, sostiene che in sintesi vi siano due orientamenti principali :
1. Da un lato torna il desiderio di guardare fiduciosi verso il mercato immobiliare, con la consapevolezza che questo sia il momento propizio per trovare "affari" quindi buone occasioni di investimento
2. Dall'altro permane, però, l'idea che vendere sia poco remunerativo, viste le difficoltà nel trovare gli acquirenti.
Fonte : SuperMoney

Il convivente more uxorio dev'essere considerato titolare del diritto al pari del coniuge del titolare di un contratto di locazione

Il convivente more uxorio dev'essere considerato titolare del diritto al pari del coniuge del titolare di un contratto di locazione


(07/05/2013)di Alessandro Gallucci




Tizio e Caio convivono stabilmente da anni. Essi, per motivi personali, hanno deciso di non sposarsi. Dopo un po’ di tempo Tizio vende l’appartamento a Caia, pur mantenendone la piena disponibilità di fatto. 
 
Come accade ogni tanto la coppia, nonostante una consolidata relazione, “entra in crisi” e si separa. 
 
A quel punto Tizio, viene “messo alla porta” da Caia. 
 
Questo non ci sta è propone azione di spoglio: insomma chiede al Tribunale di essere rimesso nel possesso del bene.
 
Motivo: sia pur non essendo più il proprietario e pur essendo solamente convivente more uxorio, egli ha comunque diritto a continuare a possedere per quanto di sua spettanza, quell’unità immobiliare.
 
La causa, che è realmente esistita, è arrivata fino alla Corte di Cassazione che ha dato ragione a Tizio.
 
Si legge nella sentenza “ che la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro quand'anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi.
 
La tesi secondo cui la relazione di fatto del convivente sarebbe un mero strumento del possesso o della detenzione di altro soggetto, paragonabile a quella dell'ospite o del tollerato, è contraria alla rilevanza giuridica e alla dignità stessa del rapporto di convivenza di fatto, la quale - con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una condotta spontaneamente attuata - da vita, anch'essa, ad un autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali.[...]” (Cass. 21 marzo 2013, n. 7214).
 
Insomma: secondo la Cassazione la tutela del partner estromesso dalla casa di abitazione della coppia dovrebbe valere anche nel caso in cui colui che estromette l’altro non è proprietario.
 
Tale tutela dei diritti delle persone nell’ambito delle così dette coppie di fatto, specifica la Cassazione allargando lo sguardo all’intera legislazione, è ormai riconosciuto in diversi ambiti. “ Soprattutto, è stata la giurisprudenza costituzionale a sottolineare che "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)" (sentenza n. 237 del 1986); e a ribadire, di recente, che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (sentenza n. 138 del 2010). In questo contesto si colloca la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge sulla locazione d'immobili urbani 27 luglio 1978, n. 392 (sentenza n. 404 del 1988), con cui la Corte costituzionale ha posto il convivente more uxorio tra i successibili nella locazione, in caso di morte del conduttore, e ha stabilito che il convivente medesimo, affidatario di prole naturale, succede al conduttore che abbia cessato la convivenza.
 
La qualità di formazione sociale della convivenza more uxorio (Cass., Sez. III, 19 giugno 2009, n. 14343) ha consentito a questa Corte di guardare alla stessa come fonte di doveri morali e sociali di ciascun convivente nei confronti dell'altro; con l'effetto, tra l'altro: (a) di escludere il diritto del convivente more uxorio di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso delle convivenza (Sez. III, 20 gennaio 1989, n. 285; Sez. II, 13 marzo 2003, n. 3713; Sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330); (b) di riconoscere il diritto del convivente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte del compagno o della compagna provocata da un terzo (Sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988; Sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725); (c) di dare rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento o di quello di divorzio (Sez. I, 10 novembre 2006, n. 24056; Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17643; Sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195; Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3923)” (Cass. 21 marzo 2013, n. 7214). 
 
Fonte :CondominioWeb.com

Facciate condominiali invase da graffiti. Ma ora scatta l'associazione per delinquere.

Facciate condominiali invase da graffiti. Ma ora scatta l'associazione per delinquere.

















Finalmente sgominata una gang dei graffitari considerate delle bande vere, ben strutturate,  che si identificano con un nome collettivo.
 
Un fenomeno dilagante. L’imbrattamento dei muri pubblici e privati è un fenomeno dilagante soprattutto nelle grandi città. In realtà, se non espressamente autorizzata, può diventare lesiva dell’integrità dei beni immobili privati e pubblici e risultare dunque un reato perseguibile dalla legge. Le difese poste in essere dal nostro ordinamento giuridico nei confronti dei writers sono di natura penale ed amministrativa. Ma anche le norme disposte dai regolamenti e ordinanze comunali possono fungere da deterrente. Ricordiamo che l’art. 639 del Codice Penale è stato modificato dalla Legge n. 94 del 2009 che dispone: “ chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, il quale disciplina il reato di danneggiamento,  deturpa o imbratta cose mobili  altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103”. Ma d’altro canto i Comuni non hanno un potere specifico in merito alla regolamentazione di tale fenomeno lasciando solo la possibilità di  irrogare sanzioni amministrative in caso di violazioni delle ordinanze adottate dal sindaco. 
 
Il rimedio del Comune di Milano. L’alternativa è far intervenire la Polizia locale. Questo è quanto accaduto recentemente al Comune di Milano, che è una delle metropoli più  colpite da questo fenomeno. Dopo aver archiviato centinaia di foto, eseguito sopralluoghi, ed accertamenti, l'inchiesta dei vigili milanese ha portato ad una conclusione: un gruppo di ragazzi hanno commesso il reato di imbrattamento con la finalità dell'associazione a delinquere. La finalità di questa indagine ha la finalità il livello di opposizione far alzare il livello di attenzione: da semplice bravata a reato. 
 
Altre proposte. Visto l’aggravarsi del fenomeno e la concreta carenza di strumenti legislativi alcune associazioni a tutela dell’ambiente e del patrimonio immobiliare hanno proposto:
 
l’introduzione di incentivi da attribuire ad Amministrazioni Comunali che intraprendono attività di ripulitura di facciate di edifici, soprattutto se di pregio storico-artistico;
inserire nell’alveo delle detrazioni fiscali tali interventi utilizzando la prassi delle detrazioni delle spese sostenute come già prevista per le ristrutturazioni edilizie;
promuovere dei bandi per la presentazione di domande di contributo per incentivare la realizzazione di interventi di ripulitura di superfici di proprietà privata, prospicienti spazi pubblici, che risultino variamente imbrattate con scritte, disegni, graffiti.

Fonte CondominioWeb.com 
07/05/2013

venerdì 3 maggio 2013

Come fare in casa il detersivo per la lavatrice che non inquina


Come fare in casa il detersivo per la lavatrice che non inquina

Ecco come possiamo produrre in casa un ottimo detersivo per la lavatrice, ecologico, economico e sicuro sulla pelle.

Oramai tutti sanno quanto dannosi siano per l'ambiente, nonché per il nostro corpo, i vari tipi di detersivi dei quali ci serviamo ogni giorno. Ce ne sono di ogni tipo e per ogni esigenza: sgrassatori, pulitori per piastrelle, per vetri, per sanitari, per forno, per wc, per box doccia. Una quantità infinita di prodotti e di formulazioni diverse.
Ma abbiamo veramente bisogno di tutti i tipi di detergenti che affollano i nostri armadietti? Certamente no, infatti la maggior parte dei risultati promessi dai detersivi in commercio si può ottenere ricorrendo ad alcuni semplici prodotti di base che, miscelati e utilizzati nel modo più opportuno, forniscono le stesse garanzie di igiene dei prodotti specifici che troviamo sugli scaffali dei supermercati. L'importante è tenere presenti e rispettare alcuni concetti base sull'utilizzo degli ingredienti. 
Gli ingredienti da utilizzare sono i seguenti:
  •  acqua ossigenata: il disinfettante per eccellenza;
  • bicarbonato di sodio: ottimo per molteplici usi;
  • aceto e acido citrico: usati singolarmente hanno un'efficacia contro il calcare, miscelati insieme potenziano e aumentano il ph della soluzione, uccidendo gran parte dei batteri che si annidano su ogni superficie;
  •  percarbonato di sodio e soda solvay: igienizza i capi anche durante l'ammollo ed è attivo già a 40°.
Una regola importante da tenere presente è che non bisogna miscelare prodotti acidi e prodotti basici perchè l'effetto si annullerebbe. Prodotti acidi sono: aceto, limone, acido citrico, sale.Prodotti basici sono: bicarbonato di sodio, percarbonato di sodio e soda. Prodotti neutri sono: acqua ossigenata e sapone di Marsiglia.
Per preparare il detersivo in polvere per la lavatrice, dobbiamo semplicemente grattugiare un panetto di sapone di Marsiglia da 300 gr. e aggiungere 150 gr di percarbonato (o soda solvay) e 150 gr. di bicarbonato di sodio. Ne utilizzeremo 2-3 cucchiai per ogni lavaggio, per capi bianchi e colorati, direttamente nell'oblò della lavatrice.
Per preparare il detersivo liquido serviranno 5 litri d'acqua. Si porterà a ebollizione 2 litri d'acqua e si aggiungeranno pian piano le scaglie di 200 gr. di sapone di Marsiglia grattugiato, mescolando finchè non sarà sciolto completamente (se risultasse necessario, ci si può aiutare con un frullatore a immersione). Si lascerà intiepidire il liquido e si aggiungeranno 100 gr. di bicarbonato di sodio e 100 gr. di percarbonato di sodio (o soda solvay) mescolando con cura. Infine si aggiungeranno i restanti 3 litri d'acqua con alcune gocce di olio essenziale per la profumazione.
Si lascerà riposare il composto per alcune ore in un vecchio flacone di detersivo e, se si addensasse troppo, si aggiungerà ancora dell'acqua fredda per diluirlo e si agiterà. Per un lavaggio a pieno carico sarà sufficiente un tappo dosatore di detersivo. Per un'azione disinfettante si potrà aggiungere al lavaggio dell'acqua ossigenata.
Fonte : SuperMoney

La BCE taglia il costo del denaro: gli effetti su mutui, prestiti e conti deposito


La BCE taglia il costo del denaro: gli effetti su mutui, prestiti e conti deposito

I tassi di interesse sono ora allo 0,50%, nuovo minimo storico: effetti diversi sulle finanze dei consumatori.



Come già ventilato nelle settimane passate laBanca Centrale Europea ha deciso di tagliare ulteriormente il costo del denaro, ovvero il tasso di interesse a cui presta alle banche la liquidità che stampa: il presidente Mario Draghi ha annunciato il taglio di un quarto di punto, facendo scendere da 0,75% a 0,50% questo importante parametro che influenza soprattutto i tassi di interesse passivi dei mutuie secondariamente dei prestiti, ed anche gli interessi attivi, i rendimenti, dei conti deposito.
Nel discorso di Mario Draghi non c'è però stato alcun accenno a misure strutturali atte a favorire una ripresa del credito alle piccole e medie imprese ed alle famiglie, che come si sa è in questo periodo di crisi fortemente in contrazione; ma vediamo adesso quali effetti avrà il taglio del costo del denaro su tre importanti prodotti che riguardano le famiglie ed i consumatori in genere, ovvero sui mutui, i prestiti ed i conti deposito.
Per chi ha acceso un mutuo a tasso variabile questa riduzione dei tassi di interesse di riferimento europei non può che essere una notizia positiva: per i mutui variabili indicizzati al tasso BCE, cioè proprio al costo del denaro, l'effetto è chiaro ed evidente; invece per quel che riguarda i ben più numerosi mutui variabili indicizzati all'Euribor (parametro che riguarda il tasso di interesse con cui le principali banche europee si prestano denaro tra di loro) occorre fare qualche calcolo, ma anche qui le riduzioni della rata sono certe.
L'Euribor 1 mese e l'Euribor 3 mesi sono già a livelli minimi da tempo e difficilmente scenderanno ancora in maniera sensibile, anche perché questo taglio del costo del denaro era già previsto e quindi ha già avuto parzialmente effetto, comunque si prevedono riduzioni della rata anche superiori ai 15 euro al mese. Ovviamente saranno ancora più convenienti i mutui a tasso variabile accesi ora.
Per quel che riguarda invece i prestiti per credito al consumo, questo abbassamento dei tassi di interesse deciso dalla BCE avrà ben pochi effetti: infatti si tratta in genere di finanziamenti a tasso fisso che ben poco sono influenzati dal costo del denaro, anzi negli ultimi anni sono addirittura divenuti più cari nonostante il continuo abbassamento di tale parametro.
Per quel che riguarda i conti deposito purtroppo si prevedono delle remunerazioni più basse: d'altra parte i tassi di interesse hanno già fatto segnare alcuni ribassi nelle ultime settimane a causa della discesa dello spread Btp-Bund.
Fonte : SuperMoney

Detrazioni per ristrutturazioni: quale finestra?


Detrazioni per ristrutturazioni: quale finestra?

giovedì 2 maggio 2013

Domal presenta la nuova gamma Top TB 65 per un alto grado di risparmio energetico
Domal presenta la gamma per finestre e porte Top TB 65, in grado di assicurare alti livelli di isolamento termico, a garanzia di un eccellente risparmio energetico e la massima sicurezza, con le soluzioni antipanico per gli accessi su vie di fuga. I profili Top TB 65 sono ideali per lariqualificazione energetica di edifici già esistenti, per i quali è possibile avvalersi della detrazione del 55% dall’imposta lorda delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Condizione per fruire di tale agevolazione è il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica Uw come specificato nei decreti legislativi n. 192 e 311, resi più restrittivi dal D.M. del 28 dicembre 2012.
Le regole applicative per l’accesso all’incentivo prevedono 200 milioni di euro di contributi per gli interventi di riqualificazione ad opera delle Pubbliche Amministrazioni. Tali regole hanno imposto un’ulteriore diminuzione dei valori minimi di trasmittanza termica dei componenti finestrati e assimilabili. In tal senso, Top TB 65 soddisfa pienamente le nuove disposizioni consentendo di usufruire delle relative detrazioni fiscali. Domal Top TB 65 è stata concepita per essere installata in ogni tipologia di abitazione e zona climatica con un sistema di montaggio estremamente semplice.
Fonte : Quotidianocasa.it

Amministratore: come funziona il rinnovo dopo la Riforma


Amministratore: come funziona il rinnovo dopo la Riforma

venerdì 3 maggio 2013

Anche in mancanza dei millesimi per la nomina ufficiale, l'amministratore resta in carica finché l'assemblea non delibera la cessazione
Con la Riforma del condominio, quanto dura l’incarico assegnato all’amministratore? Un anno, secondo l’articolo riformato. Tuttavia, allo scadere del periodo, l’incarico stesso si intende tacitamente rinnovato per un altro anno. Come si deve comportare, quindi un amministratore di condominio che prosegue in “prorogatio” a causa delle difficoltà di raggiungimento della maggioranza necessaria per confermare la propria carica? Il dubbio è che, con l’entrata in vigore della legge di riforma, senza l’ottenimento della nomina ufficiale per mancanza di millesimi l’amministratore debba chiedere la nomina all’autorità giudiziaria. Il tutto contornato dalle incertezze che avvolgono la nuova nomina alla fine del primo biennio d’incarico.
A far luce sulla questione ci pensa Assoedilizia. Dato il tacito rinnovo che la Riforma prevede al termine del primo anno d’incarico, nulla indica che con l’entrata in vigore della Riforma l’amministratore già in carica debba rinnovarlo, ma alla scadenza sarebbe comunque doveroso, spiega l’associazione, che la nuova nomina fosse posta all’ordine del giorno dell’assemblea. Se anche in quest’occasione dovessero mancare i numeri per ottenere la nomina formale, l’amministratore può comunque continuare l’esercizio sostanziale delle proprie funzioni in virtù dell’istituto della“prorogatio”. La stessa cosa avverrebbe nel caso in cui, dopo il primo tacito rinnovo, l’assemblea non provvedesse agli ulteriori rinnovi e neppure a nominare un nuovo amministratore.
In conclusione, anche con la Riforma, l’amministratore resterà in carica finché l’assemblea non procede a deliberare la cessazione dell’incaricotramite una revoca espressa o un diniego del rinnovo, con contestuale nomina del nuovo amministratore.
Fonte : Quotidianocasa.it