mercoledì 8 maggio 2013

Il convivente more uxorio dev'essere considerato titolare del diritto al pari del coniuge del titolare di un contratto di locazione

Il convivente more uxorio dev'essere considerato titolare del diritto al pari del coniuge del titolare di un contratto di locazione


(07/05/2013)di Alessandro Gallucci




Tizio e Caio convivono stabilmente da anni. Essi, per motivi personali, hanno deciso di non sposarsi. Dopo un po’ di tempo Tizio vende l’appartamento a Caia, pur mantenendone la piena disponibilità di fatto. 
 
Come accade ogni tanto la coppia, nonostante una consolidata relazione, “entra in crisi” e si separa. 
 
A quel punto Tizio, viene “messo alla porta” da Caia. 
 
Questo non ci sta è propone azione di spoglio: insomma chiede al Tribunale di essere rimesso nel possesso del bene.
 
Motivo: sia pur non essendo più il proprietario e pur essendo solamente convivente more uxorio, egli ha comunque diritto a continuare a possedere per quanto di sua spettanza, quell’unità immobiliare.
 
La causa, che è realmente esistita, è arrivata fino alla Corte di Cassazione che ha dato ragione a Tizio.
 
Si legge nella sentenza “ che la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro quand'anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi.
 
La tesi secondo cui la relazione di fatto del convivente sarebbe un mero strumento del possesso o della detenzione di altro soggetto, paragonabile a quella dell'ospite o del tollerato, è contraria alla rilevanza giuridica e alla dignità stessa del rapporto di convivenza di fatto, la quale - con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una condotta spontaneamente attuata - da vita, anch'essa, ad un autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali.[...]” (Cass. 21 marzo 2013, n. 7214).
 
Insomma: secondo la Cassazione la tutela del partner estromesso dalla casa di abitazione della coppia dovrebbe valere anche nel caso in cui colui che estromette l’altro non è proprietario.
 
Tale tutela dei diritti delle persone nell’ambito delle così dette coppie di fatto, specifica la Cassazione allargando lo sguardo all’intera legislazione, è ormai riconosciuto in diversi ambiti. “ Soprattutto, è stata la giurisprudenza costituzionale a sottolineare che "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)" (sentenza n. 237 del 1986); e a ribadire, di recente, che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (sentenza n. 138 del 2010). In questo contesto si colloca la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge sulla locazione d'immobili urbani 27 luglio 1978, n. 392 (sentenza n. 404 del 1988), con cui la Corte costituzionale ha posto il convivente more uxorio tra i successibili nella locazione, in caso di morte del conduttore, e ha stabilito che il convivente medesimo, affidatario di prole naturale, succede al conduttore che abbia cessato la convivenza.
 
La qualità di formazione sociale della convivenza more uxorio (Cass., Sez. III, 19 giugno 2009, n. 14343) ha consentito a questa Corte di guardare alla stessa come fonte di doveri morali e sociali di ciascun convivente nei confronti dell'altro; con l'effetto, tra l'altro: (a) di escludere il diritto del convivente more uxorio di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso delle convivenza (Sez. III, 20 gennaio 1989, n. 285; Sez. II, 13 marzo 2003, n. 3713; Sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330); (b) di riconoscere il diritto del convivente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte del compagno o della compagna provocata da un terzo (Sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988; Sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725); (c) di dare rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento o di quello di divorzio (Sez. I, 10 novembre 2006, n. 24056; Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17643; Sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195; Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3923)” (Cass. 21 marzo 2013, n. 7214). 
 
Fonte :CondominioWeb.com

Nessun commento:

Posta un commento