giovedì 16 maggio 2013

Bollette luce e gas: nuove regole per i pagamenti in ritardo.

Bollette luce e gas: nuove regole per i pagamenti in ritardo.

16/05/2013
di Alessandro Gallucci



L’Autorità Garante per l’energia elettrica ed il gas, con la delibera n. 67/2013 http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/067-13.pdf) , ha introdotto nuove regole per i casi di morosità nei pagamenti.
 
Il campo di riferimento è quello della fornitura sia dell’energia elettrica che del gas.
 
Precedentemente le regole applicabili in caso di ritardi nei pagamenti erano reperibili nelle seguenti delibere della medesima Autorità:
delibera 4/2008 per l'energia elettrica;

delibera 99/2011 per il gas.

Vediamo più da vicino le novità.
 
Ritardi e termine finale di pagamento
Prima di entrare nello specifico è bene evidenziare una peculiarità che resta inalterata. 
 
Per il settore elettrico resta valida la regola secondo la quale, l’esercente la vendita può Richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura e, con riferimento al settore elettrico e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, che prima della sospensione della fornitura venga comunque effettuata una riduzione della potenza disponibile (cosiddetto depotenziamento) e che, decorso un ulteriore periodo dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento degli importi da parte del cliente finale avvenga l’effettiva sospensione della fornitura (Del. n. 67/2013).
 
In questo contesto persisterà l’obbligo, si legge in un comunicato stampa dell’Aduc (http://www.aduc.it/comunicato/forniture+energia+elettrica+gas+nuove+regole+chi_21293.php), tramite l'invio di una raccomandata a/r, di avvisare l'utente del mancato pagamento della bolletta e del conseguente rischio di subire la sospensione della fornitura di elettricita' o gas.
 
Ciò che cambia, proseguono dall’associazione riprendendo le novità introdotte con la delibera n. 67/2013, sono i termini.
 
Così, ad esempio, sulla lunghezza dei termini s’è previsto un allungamento dei medesimi s’è vero, com’è vero che Il termine di pagamento ingiunto con la lettera non può essere inferiore a 15 giorni dall'invio della stessa, 5 in più rispetto al termine precedentemente valido.
 
Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all'invio (ma all'emissione) il termine minimo utile per pagare dev'essere di 20 giorni 
 
Viene introdotta una fascia di tolleranza minima , vale a dire un termine entro il quale può scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, e che non può essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare (fonte Aduc).
 
Ritardi e disservizi del fornitore
La deliberazione n. 67/2013, fanno sapere dell’Aduc nel proprio comunicato, incide anche sugli obblighi del fornitore del servizio.
 
Si legge nel comunicato stampa che In caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico che in alcuni casi è di 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) ed in altri è di 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). 
 
Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.
 
In buona sostanza s’impone ai fornitori di energia elettrica e gas maggiore trasparenza.
 
Due esempio per spiegare.
 
Tizio deve pagare una bolletta, non lo fa e gli li sospende il servizio nemmeno mandargli una racc. a.r.: egli, allora, avrà diritto ad un indennizzo automatico da inserirsi in bolletta, quale credito, parti ad euro 30 (lo stesso indennizzo è dovuto nel caso di riduzione della potenza).
 
Caio viene intimato, tramite racc. a.r., di pagare entro il 15 maggio.
 
Egli paga il 17 ma già il 16 gli è stata sospesa la fornitura; in tal caso avrà diritto ad un rimborso pari ad euro 20.
 
Gli indennizzi sono richiedibili senza che ciò comporti la perdita di agire per le vie ordinarie al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno (dimostrabile) subito.
 
In ogni caso, ricordano dall’Aduc, nella lettera di preavviso deve anche essere resa nota la modalita' con la quale l'utente deve comunicare al proprio fornitore l'avvenuto pagamento. Solitamente viene indicato un numero di fax ma per sicurezza e' bene -soprattutto se si e' a ridosso della scadenza del termine utile per pagare- inviare una rac

Fonte : CondominioWeb

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