mercoledì 12 giugno 2013

Nel caso di compravendita è legittimo stabilire che sono a carico dell'acquirente le spese condominiali per opere deliberate ma non ancora eseguite

Nel caso di compravendita è legittimo stabilire che sono a carico dell'acquirente le spese condominiali per opere deliberate ma non ancora eseguite

07/06/2013
di Alessandro Gallucci Spese condominiali e compravendita delle unità immobiliari ovvero la paura di trovare brutte sorprese una volta concluso l'acquisto.
 
Già perché il compratore, per legge (art. 63 disp. att. c.c.), è solidamente responsabile con il suo dante causa verso il condominio, per le spese relative all'anno precedente ed a quello nel corso del quale è avvenuta la compravendita.
 
La problematica più spinosa, che nemmeno la recente riforma del condominio http://www.condominioweb.com/riforma_del_condominio/ ha inteso risolvere, riguarda l'effettiva imputazione delle spese.
 
Perché un conto è dire che vecchio e nuovo proprietario sono solidalmente obbligati verso il condominio, altro, ai fini del regresso nei rapporti interni, chi è effettivamente il titolare di quell'obbligo di pagamento.
 
Per le più recenti prese di posizione giurisprudenziale, la situazione è la seguente: " in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ." (Cass.  n. 24654/2010).
 
Insomma il vecchio proprietario, per il caso di spese straordinarie, è il titolare del relativo obbligo di pagamento se le opere sottese a quei costi sono stati deliberati quand'era ancora proprietario. 
 
Per le spese ordinarie, invece, vale sempre il momento della loro deliberazione. 
 
Non mancano, tuttavia, sentenze che concludono nel senso opposto, o meglio che individuano l'effettivo titolare dell'obbligo di pagamento nel titolare dell'unità immobiliare al momento delle esecuzione delle opere, anche per il caso d'interventi di manutenzione straordinaria, innovazioni, ecc.
 
Il tutto sempre che le parti non abbiamo deciso diversamente.
 
In una sentenza resa nel mese di aprile, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “ in caso di vendita di un immobile appartenente ad un complesso condominiale, deve, tuttavia, rimarcarsi che è da ritenersi valida, nei rapporti interni tra venditore e compratore, la previsione di una diversa pattuizione adottata tra alienante ed acquirente nel contratto di compravendita (come intervenuta nella fattispecie) della porzione esclusiva dell'edificio in condominio, al fine di far ricadere sull'uno o sull'altro l'onere per le spese condominiali relative a lavori di straordinaria manutenzione (deliberate ed ancora da eseguire)” (Cass. 10 aprile 2013, n. 8782).

Fonte : condominioweb.com

Cessa la materia del contendere se la delibera impugnata viene riapprovata dall'assemblea

Cessa la materia del contendere se la delibera impugnata viene riapprovata dall'assemblea

11/06/2013
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo
(Tribunale di Genova, sentenza 11 marzo 2013, n. 864) 
 
In tema di impugnazione delle delibere condominiali invalide, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido. In tal caso, il Condominio va condannato al pagamento delle spese processuali se il contenuto del relativo verbale d’assemblea difetta degli elementi essenziali prescritti dalla legge. 
 
Il caso. La sentenza del Tribunale di Genova che si annota prende le mosse dall’impugnazione proposta da alcuni condomini avverso la delibera adottata dall’assemblea (in assenza degli stessi e in seconda convocazione), con cui era stato approvato il “consultivo parte edile lavori straordinari escluso oneri accessori”. I condomini esponevano, tra l’altro, che i lavori oggetto della delibera impugnata rientravano nell’ambito della manutenzione straordinaria di notevole entità, per cui non era stata rispettata la maggioranza richiesta e che, inoltre, nel relativo verbale non erano stati indicati i nominativi dei partecipanti alla votazione, né le loro quote millesimali.
 
Si costituiva il Condominio, rilevando l’intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che la delibera impugnata era stata sostituita da altra delibera successiva, regolarmente adottata e non impugnata.
 
Cessazione della materia del contendere. In accoglimento delle difese formulate dal condominio convenuto, il Tribunale ligure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda dei condomini, applicando i principi elaborati dalla Corte di cassazione in materia.
 
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che “il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido” (Cass. civ., n. 3069/1988; Cass. civ., n. 3159/1993). Quanto innanzi, in applicazione dell’art. 2377, comma 8, c.c., dettato in materia societaria ma ritenuto applicabile anche all’assemblee di condominio, ai sensi del quale “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
 
Spese processuali a carico del condominio se il verbale di assemblea è incompleto. Alla luce della disposizione da ultimo richiamata, il Tribunale di Genova ha altresì condannato il condominio al pagamento delle spese di lite in considerazione del contenuto irregolare del verbale di assemblea, privo degli elementi richiesti dalla legge (c.d. criterio della soccombenza virtuale).
 
Il contenuto del verbale. Il verbale dell’assemblea di condominio deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti, con indicazione dei nomi di quelli assenti, astenuti o dissenzienti e dei rispettivi valori millesimali, al fine di consentire la verifica della validità della delibera in relazione all’effettivo raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c.
 
Nel caso di specie, osserva il Tribunale di Genova, nel verbale non sono stati indicati analiticamente né i nominativi dei condomini astenuti e dissenzienti, né le rispettive quote millesimali, con conseguente impossibilità per i condomini attori, assenti alla riunione, di verificare la validità della delibera assembleare in relazione all’effettivo raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge (Cass. civ. n. 10329/1998 e n. 810/1999).
 
A ciò si aggiunga che dal medesimo verbale risulta altresì che alla votazione hanno indebitamente preso parte soggetti titolari del solo diritto di usufrutto, nonostante l’argomento posto all’ordine del giorno riguardasse opere di manutenzione straordinaria.

Fonte : condominioweb

Se dalla canna fumaria escono gas nocivi che invadono l'abitazione del vicino non c'è niente da fare. L'impianto va chiuso, anche se ecologico.

Se dalla canna fumaria escono gas nocivi che invadono l'abitazione del vicino non c'è niente da fare. L'impianto va chiuso, anche se ecologico.

10/06/2013
Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 23 maggio 2013, n. 12828 Per la chiusura delle canne fumarie del vicino non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità quando le eselazioni contengono gas nocivi. 
Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. 

Si legge nella sentenza: 

Prima di esaminare analiticamente i motivi di ricorso, appare opportuno richiamare i punti significativi della decisione impugnata. La Corte territoriale ha osservato che “la tutela della salute nei rapporti privati richiede accertamento, caso per caso, della tollerabilità o meno delle immissioni e della loro concreta lesività per lo svolgimento della vita di ogni soggetto interessato. Nel caso concreto (...) l'accensione delle stufe collegate ai camini crea nell'abitazione dello Z. condizioni che superano la normale tollerabilità. Infatti il c.t.u., all'esito delle indagini svolte (...) ha accertato che nell'abitazione della Z. era presente un odore proveniente dai fumi di scarico in atmosfera dai comignoli posti sulla copertura del tetto della casa sottostante (...), monossido di carbonio (...) e ha concluso affermando che l'uso dei camini causarono inquinamento da sostarne chimiche all'interno dell'abitazione dello Z. ”. Osserva, quindi, la Corte territoriale che “Le critiche mosse dall'appellante non scalfiscono le acquisizioni istruttorie del giudizio di primo grado e la corretta valutazione del Tribunale inevitabilmente discendente dalle prove raccolte: innanzitutto è agevole osservare che la presenta di odore è imprescindibilmente legata alla presenta della sostanza da cui l'odore stesso promana; la rilevazione di gas nocivo all'interno dell'abitazione, poi, indipendentemente dalla durata di tale accertamento, è indice della situazione di degrado che si crea nell'immobile dello Z. quando sono utilizzati i camini per cui è causa. Non è certo necessario, per integrare il superamento dei limiti della normale tollerabilità, la creazione di una condizione di provata nociuta (che nel caso in esame sarebbe esclusa dagli accertamenti dell'ASL competente) e quindi di effettiva lesione dell'integrità fisiopsichica: la tutela del diritto alla salute dell'appellato si concretizza anche nel diritto a condizioni di salubrità dell'ambiente in cui esplica la sua vita, e postula l'adozione dei provvedimenti idonei ad evitare che si verifichino condizioni che la pongano anche soltanto potenzialmente a rischio. In presenza di odori e gas nocivi, qualunque sia la loro concentrazione, in locali destinati alla abitazione e quindi, come esattamente rilevato dal Giudice di primo grado, in luoghi in cui si esplica la dimensione esistenziale prevalente dell'uomo costituisce, indubbiamente, violazione dei diritti (alla salute ed al libero godimento dell'immobile) fatti valere dallo Z. . (...) dispetto a questa situazione è del tutto ininfluente la eventuale regolarità della realizzazione dei camini di cui si discute: infatti, come opportunamente sottolineato dal Tribunale, la posizione delle due abitazioni è tale per cui anche l'eventuale innalzamento dei camini (nell'ipotesi di altezze non regolari) non risolverebbe il problema del convogliamento dei fumi derivanti dalla combustione verso l'abitazione degli appellati”.
(...) 

Il proprietario del fondo danneggiato può esperire un'azione negatoria per ottenere la cessazione delle immissioni:
"Al riguardo, ha affermato che “le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'anione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività” (Cass. n. 7420 del 2000 - Rv. 537210). Nella motivazione le Sezioni Unite, affrontando il tema del concorso delle azioni e della tutela apprestabile, hanno concluso come segue: “A conclusione del dibattito, può ritenersi consolidata in giurisprudenza la distinzione tra l'azione ex art. 844 cod. civ. e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute e, allo stesso tempo - ciò che maggiormente rileva in questa sede - l'ammissibilità del concorso delle due azioni. L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass., Sez. II, 23 marzo 1996, n. 2598; Cass., Sez. II, 4 agosto 1995, n. 8602). Nondimeno l'azione inibitoria ex art. 844 cod. civ. può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 cod. civ., nonché la domanda di risarcimento del danno informa specifica ex art. 2058 cod. civ. (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 999)”.

Fonte : Condominio Web


venerdì 7 giugno 2013

Con il nuovo ‘bonus mobili’ anche gli arredi sono detraibili al 50%

Con il nuovo ‘bonus mobili’ anche gli arredi sono detraibili al 50%

Tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro. Scadenza al 31 dicembre 2013, come per le ristrutturazioni


































































04/06/2013 - La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata di sei mesi,
 fino al 31 dicembre 2013; confermato il tetto massimo di spesa di96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.Letto 14871 volte 
Con il nuovo ‘bonus mobili’ anche gli arredi sono detraibili al 50%
Ma l’altra novità, introdotta dal Decreto-legge per le misure energetiche nell’edilizia, approvato venerdì scorso dal Governo, è il ‘bonus mobili’: tra le spese detraibili potranno essere inserite anche quelle per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo complessivo di spesa di 10.000 euro.

Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013.

Anche la detrazione delle spese per i mobili sarà ripartita indieci quote annuali di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la stessa: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione.

In un primo momento si era parlato di 'arredi fissi', facendo pensare a mobili su misura, ma il testo del decreto che circola da ieri fa riferimento a "mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione', senza ulteriori specificazioni e senza riferimenti agli elettrodomestici (compresi invece nel bonus del 2009 - leggi tutto).

“Un traguardo storico” definisce il provvedimento Roberto Snaidero, presidente FederLegnoArredo, “in quanto per la prima volta è stato inserito l’intero macrosistema arredo senza alcuna limitazione (e non singole categorie merceologiche come avvenuto in passato)”.

“Da una stima del nostro Centro Studi, tale defiscalizzazione comporterà un recupero di spesa al consumo di quasi 1,8 miliardi di euro nel 2013”, continua Snaidero sottolineando che il consumo nazionale del macro-sistema arredamento dovrebbe assestarsi sugli stessi livelli dell’anno precedente (+0,4%) evitando così di subire la prevista perdita del 10,2%.

Non solo. Grazie alla stabilità del mercato nazionale e alla crescita delle esportazioni - prosegue la nota di FederLegnoArredo - il settore italiano della produzione nel 2013 potrà aspirare a recuperare un significativo +2,9% del fatturato rispetto al 2012, tamponando un’emorragia che da cinque anni sta mettendo a dura prova uno dei settori più importanti del made in Italy. “Tale recupero - aggiunge il presidente FederlegnoArredo - consentirà di salvaguardare circa 8.000 posti di lavoro e 1.800 piccole imprese”.

E per informare i consumatori, FederLegnoArredo ha attivato sul proprio sito internet un canale dedicato al ‘bonus mobili’.


Tornando alle ristrutturazioni, ricordiamo che il DL 201/2011 ha reso stabile dal 2012 la detrazione del 36% delle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (leggi tutto), mentre il DL 83/2012 ha innalzato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro il limite massimo delle spese ammesse, dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (leggi tutto).

Quest’ultima scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dal DL approvato venerdì scorso.

Non cambiano i beneficiari della detrazione: titolari di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull’immobile ristrutturato, soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.

Confermati anche gli interventi per i quali spetta la detrazione:
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti idonei a favorire la mobilità interna di disabili;
- lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di cablatura degli immobili, opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici.
- ricostruzione o ripristino di un immobile, anche non residenziale, danneggiato a seguito di ‘eventi calamitosi’, se è stato dichiarato lo stato di emergenza (fattispecie introdotta dal DL 201/2011).

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione, comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro.

La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La procedura per fruire della detrazione non cambia. È necessario:
1. inviare all’ASL, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo;
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
3. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione (l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso dal DL 70/2011).

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

Fonte Edilportale.com

Affitti, sempre più in voga la cedolare secca

Affitti, sempre più in voga la cedolare secca

Tempi duri per chi vuole trarre reddito dai propri immobili: chi sceglie di puntare al mercato della locazione sa già che i ricavi non sono più     quelli di una volta, tra Imu e spese varie. Ciò nonostante, i contratti di locazione aumentano ogni giorno di più, anche grazie alla cosiddetta cedolare secca. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Se calano i mutui crescono gli affitti

È innegabile considerare la crescita dei contratti di locazione come diretta conseguenza del calo delle erogazioni dei mutui e del numero di compravendite immobiliari: se il bisogno di casa resta una costante per gli italiani, chi non può permettersi di acquistare casa è costretto ad affittarla, dando la possibilità a chi vuole fare reddito partendo dai propri possedimenti immobiliari di avere un interlocutore. Posto questo, si arriva a comprendere i numeri resi noti negli scorsi giorni da Confedilizia: +7% di contratti nel 2011 e +15% nel 2012. Che ruolo ha avuto l’introduzione della cedolare secca in questo processo?
In risposta ad un’interrogazione parlamentare, la  Confederazione che raccoglie le associazioni territoriali dei proprietari di casa ha dichiarato che nel 2010 sono stati registrati 1.252.398 contratti di locazione di tipo abitativo; nell’anno successivo, in cui è stata introdotta la cedolare, il numero è salito di quasi centomila unità (1.346.793 contratti).
Nel 2012, poi, questo numero è salito ancora, portandosi a 1.445.296: stando ai primi mesi dell’anno in corso la tendenza sembra assolutamente in positivo. Quel che si sottolinea, tuttavia, è il progressivo incremento dell’importanza della cedolare secca sul totale dei contratti registrati: nell’anno passato un contratto su tre (il 32% del totale) era una locazione in cedolare.

Nessun flop per la cedolare

Ciò che spinge Confedilizia a sorridere è che, stando ai loro calcoli,una larga fetta di queste scritture contrattuali sono “emerse”,vale a dire rappresentano contratti regolari che in passato non lo erano. L’introduzione della cedolare secca, quindi, avrebbe avuto il  merito di spingere alla legalità quei proprietari in passato restii a farlo.
Visti i numeri, la tesi del flop della cedolare secca – di cui vi abbiamo parlato anche noi e che ha spinto diversi interlocutori a richiedere una riforma di questa tassazione – non sembra reggere: è chiaro che un minimo effetto correttivo nei confronti dell’evasione fiscale l’abbia avuto.
Per quanto riguarda, invece, gli introiti dal punto di vista fiscale è vero che questi sono inferiori a quelli preventivati, ma – sempre secondo Confedilizia – erano sbagliate le ipotesi inziali: cosa capitata anche alla cosiddetta Tobin Tax, che ha fruttato il 30% in meno di quanto preventivato.
La tesi del flop è stata sostenuta da più fronti: tra gli altri, anche il Sunia (il Sindacato Nazionale Unitario degli inquilini), secondo cui gli unici a trovare vantaggio dall’introduzione della cedolare secca sono stati icontribuenti con redditi superiori ai 300mila euro – che si sarebbero avvantaggiati di uno sconto di 4.700 euro rispetto alla tassazione Irpef. A redditi inferiori corrisponderebbero vantaggi via via decrescenti, per diventare negativi per i bassi redditi.

A chi conviene la cedolare secca

Indipendentemente dal reddito, la cedolare secca conviene a quasi tutti i proprietari di immobili che affittano: dall’inizio dell’anno, infatti, l’Irpef va pagata sul 95% del canone che si percepisce, e non più sull’85%, a seguito dei tagli delle deduzioni per i proprietari introdotti con la riforma del lavoro. Non converrebbe, di contro, solo a chi può approfittare di alti livelli di detrazioni fiscali e a chi dichiara un reddito inferiore a 15 mila euro.
Fonte : Immobiliare.it

nomisma: la ripresa dei mutui è vicina. nel secondo semestre 2013 riparte l'immobiliare?

nomisma: la ripresa dei mutui è vicina. nel secondo semestre 2013 riparte l'immobiliare?

venerdì, 7 giugno, 2013 1
Fonte :  Ritratto di teamteam@idealista
foto: dane low (flickr.com cc)
foto: dane low (flickr.com cc)
il centro studi nomisma apre uno spiraglio di ottimismo sul prossimo andamento del mercato immobiliare. lo sblocco nell'erogazione dei mutui sarebbe infatti imminente, confermato dalla relativa stabilità di questo inizio 2013. il fondo è stato già toccato e con un po' di pazienza vedremo un prossimo miglioramento
"se il miglioramento del clima di fiducia proseguirà anche nei prossimi mesi, e se le condizioni sui mercati finanziari consentiranno il mantenimento dei tassi d'interesse sui bassi livelli attuali, lo scenario previsto sarà quello di una stabilizzazione prima e di una progressiva risalita delle erogazioni poi"
con queste parole è stato introdotto il sesto rapporto sulla finanza immobiliare 2013 curato da nomisma, università lum e re valuta, presentato nel corso dell'eire, il salone dell'immobiliare in corso a milano. sebbene nel 2012, e ancora di piu' nei primi mesi del 2013, si sia accresciuto il valore dei titoli del debito pubblico italiano nomisma evidenzia come non si siano registrati miglioramenti nella concessione di mutui da parte degli istituti bancari
"pur di fronte a questo scenario - spiega il rapporto - le variabili qualitative analizzate portano aprevedere un +7,6% dell'erogato nel 2013". l'ammontare dei mutui erogati nel primo trimestre dell'anno, intanto, è stimato a 6,1 miliardi di euro (in linea con il dato 2012 che fu di 6,2 miliardi). ciò significa che la caduta dovrebbe essersi assestata
rispetto ai primi dati dell'anno relativi alle compravendite le previsioni di nomisma indicherebbero che i numeri negativi sarebbero frutto delle erogazioni di fine 2012 (atti stipulati a inizio 2013). se così fosse già nel secondo trimestre dovremmo vedere una stabilizzazione delle compravendite su cifre ancora basse, ma in relativa tenuta. il fatto di non peggiorare potrebbe essere il primo sintomo della catastrofe evitata. staremo a vedere

Home Garden: l’outdoor è di casa al Macef

Home Garden: l’outdoor è di casa al Macef

venerdì 7 giugno 2013

A Milano nel Salone della casa sezione dedicata all'arredo degli ambienti esterni

Home Garden, il progetto sull’outdoor design curato dallo studio VG Crea in collaborazione con Change Up!, torna anche quest’anno nell’ambito del’85° Macef Milano, il Salone internazionale della casa in programma tra il 12 e il 15 settembre 2013. Home Garden è uno spazio riservato a una selezione di proposte trasversali per l’arredo, il corredo e la progettazione dell’outdoor. In Home Garden sono rappresentati i temi principali dell’outdoor living, dalle soluzioni di ambiente più glamour alle coperture, dall’offerta per le grandi forniture all’approfondimento culturale proposto dai giovani designer.
Sono tre le sezioni in cui sarà diviso Home Garden. Nella sezione Out Livingtroveranno spazio le collezioni d’arredo per gli ambienti esterni residenziali. In New Trends saranno presentati i complementi d’arredo di tendenza, nati da una continua sperimentazione formale e materiale, in cui trovano la massima espressione i nuovi trend dell’insideout living e dell’interior lanscaping. Infine, Made in Shade è l’area riservata alle tende, ai tessuti e alle coperture per l’esterno.

Fonte : Quatidianocasa.it