domenica 14 aprile 2013

Regole per il Conto termico, debutta l'autodichiarazione


Regole per il Conto termico, debutta l'autodichiarazione


di Dario Aquaro
Conclusa il 25 marzo la consultazione pubblica, il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato ieri le regole applicative (definitive) del Conto termico. Si conoscono ora con certezza iter e modalità per accedere al meccanismo d'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica. La prassi è grosso modo la stessa delineata nelle istruzioni provvisorie. Le modifiche al testo riguardano precisazioni e chiarimenti richiesti da associazioni di categoria e soggetti beneficiari che hanno partecipato alla consultazione. 
Autodichiarazione di conclusione intervento
Una novità è nell'aggiunta (allegato 4) del Modello di dichiarazione di conclusione dell'intervento (con accesso diretto). Per gli interventi di piccola potenza (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW, installazione di collettori solari termici con superficie lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore), in alternativa all'asseverazione del tecnico abilitato, il soggetto responsabile può infatti auto-dichiarare la data di conclusione dei lavori. Data che serve a individuare poi il termine (60 giorni) entro il quale presentare al Gse la scheda-domanda (per gli interventi conclusi a partire dal 3 gennaio 2013, la scadenza è 60 giorni dalla pubblicazione della news che annuncia sul sito Gse l'attivazione del sito "Portaltermico").
Diagnosi e certificazioni escluse dalla data di conclusione
La data di conclusione non deve considerare le prestazioni professionali. Incluse diagnosi e certificazioni energetiche, anche se espressamente previste dal Dm 28/12/2012: e cioè quando l'intervento (eccetto la sostituzione del boiler) è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 100 kW.
Le spese sostenute per diagnosi e certificazione da chi si avvale di un finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite una Esco, sono incentivate al 50%, senza concorrere a determinare l'incentivo complessivo (ma nei limiti del valore massimo erogabile che, per gli edifici residenziali, è di 5mila euro).
Pagamenti e bonifici
Il pagamento degli interventi deve avvenire con bonifico bancario o postale. La causale dei bonifici – come riportava già il testo provvisorio - deve contenere il riferimento al Dm 28/12/2012 e allo specifico intervento da incentivare, il numero della fattura e relativa data, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del bonifico.
Se però la dimensione del campo di causale del bonifico non consente di inserire tutti i dati, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario possono essere omessi (ma devono comparire comunque nelle fatture).
Anche la liquidazione annua degli incentivi da parte del Gse avviene via bonifico bancario. Gli importi sono al netto del corrispettivo versato dal soggetto responsabile a copertura dei costi tecnico-amministrativi di Gse e Enea. Un corrispettivo pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, con un massimale pari a 150 euro di imponibile (e soggetto a Iva ordinaria).
Fonte : Casa24Plus

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