lunedì 8 aprile 2013

Cosa pretendo dall’amministratore


Cosa pretendo dall’amministratore

lunedì 8 aprile 2013

Con la riforma del condominio obblighi più stringenti per chi gestisce i servizi comuni, ma qualche dovere tocca anche ai condomini
Riforma del condominio o riforma dell’amministratore? Il dubbio è lecito di fronte ai numerosi nuovi compiti che il legislatore ha recentemente posto in capo all’amministratore e di cui tanto si parla. Sembra quasi che il condomino, il primo a essere interessato dalla riforma, sia caduto in secondo piano. Ma non bisogna dimenticare che è per il condomino che l’amministratore gestisce i beni comuni al fine di permettere l’accesso reale ai servizi. Partendo da quest’osservazione, Casa 24 ha compiuto una carrellata su ciò che il condomino potrà richiedere al proprio amministratore dopo il 18 giugno di quest’anno, giorno in cui la riforma entrerà effettivamente in vigore.
L’amministratore non potrà più limitarsi a fornire servizi alla collettività condominiale, ma dovrà anche controllare che ciascuno dei condomini li riceva concretamente e ne possa godere a pieno. Non solo, quindi, erogazione del servizio, ma anche accertamento che esso giunga ad ogni singolo abitante dello stabile. Qualche esempio? L’amministratore dovrà assicurarsi che riscaldamento e ascensore raggiungano tutte quante le singole unità immobiliari. Dall’amministratore si pretende, quindi, la garanzia per ogni condomino di poter fruire realmente dei servizi comuni e non già la loro semplice generica prestazione.
All’amministratore si deve richiedere anche di eseguire gli adempimenti fiscali e il condominio può da lui pretendere il rispetto delle molteplici norme in materia di diritto tributario che hanno attribuito al condomino parecchi oneri. Sono perciò demandate all’amministratore stesso le relative numerose incombenze da svolgere, quali gli obblighi di tenuta della contabilità e di risposta alle richieste degli uffici finanziari in relazione ai dati relativi alle gestione condominiale, a quelli di comunicazione annuale all’anagrafe tributaria avente a oggetto l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, o anche a quello di ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati dal condominio amministrato e sui compensi professionali percepiti dallo stesso amministratore in esecuzione del suo contratto di mandato. In virtù della trasparenza, l’amministratore dovrà inoltre consentire a ciascun condomino di prendere visione della documentazione anche durante la gestione e non solamente prima dell’assemblea chiamata a delibera sul rendiconto consuntivo. Da parte sua, il condomino è tenuto a comunicare ogni variazione relativa al registro d’anagrafe condominiale in forma scritta entro sessanta giorni da quando la variazione si è verificata; l’amministratore potrà richiederli in via bonaria e, in caso di omessa o incompleta risposta, ricercarli addebitandone il costo ai condomini “colpevoli”.
Fonte ; Quotidianocasa.it

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