giovedì 11 aprile 2013

Esente da bollo la presentazione di Scia e Dia


Esente da bollo la presentazione di Scia e Dia

Entrate: imposta pagata solo se le istanze sono volte ad ottenere un’autorizzazione o un certificato



11/04/2013 - La presentazione della Dia o della Scia non deve essere accompagnata dal pagamento dell’imposta di bollo. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 24/E di lunedì 8 aprile scorso.
Esente da bollo la presentazione di Scia e Dia


Il Fisco ha spiegato che in base al Dpr 642/1972 l’imposta di bollo è prevista solo per le istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, come ad esempio un’autorizzazione, o il rilascio di certificati.

Per questo motivo, sostengono le Entrate, non è richiesto il pagamento del bollo sulla presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività, che è considerata una semplice comunicazione e non prevede l’emanazione di una autorizzazione.

Dato che la Legge 122/2010 ha equiparato la Dia alla Scia, si legge nella risoluzione del Fisco, l’imposta di bollo non sarà dovuta neanche sulla Segnalazione certificata di inizio attività a patto che a fronte della sua presentazione non sia previsto il rilascio di un provvedimento da parte di una Pubblica Amministrazione.

Le stesse considerazioni valgono per le richieste di rinnovo periodico  di conformità antincendio, che i titolari delle attività devono inviare ogni cinque anni  al Comando dei Vigili del Fuoco attraverso una dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni nelle condizioni di sicurezza. Anche in questo caso, quindi, l’imposta di bollo non deve essere corrisposta perché alla dichiarazione non fa seguito l’emanazione di nessun provvedimento amministrativo.

È invece opposta la situazione del nulla osta di fattibilità, che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La richiesta è assoggettata all’imposta di bollo perché rientra tra gli atti che prevedono l’emanazione di un provvedimento da parte della PA.

Ricoprono una situazione intermedia le richieste di verifiche in corso d’opera per attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione. Se dopo le visite l’amministrazione emana un atto amministrativo l’istanza presentata e l’atto rilasciato devono essere assoggettati ad imposta di bollo. In caso contrario sono invece esenti.
Fonte : Edilportale.com

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