Amministratore: come funziona il rinnovo dopo la Riforma
Anche in mancanza dei millesimi per la nomina ufficiale, l'amministratore resta in carica finché l'assemblea non delibera la cessazione
Con la Riforma del condominio, quanto dura l’incarico assegnato all’amministratore? Un anno, secondo l’articolo riformato. Tuttavia, allo scadere del periodo, l’incarico stesso si intende tacitamente rinnovato per un altro anno. Come si deve comportare, quindi un amministratore di condominio che prosegue in “prorogatio” a causa delle difficoltà di raggiungimento della maggioranza necessaria per confermare la propria carica? Il dubbio è che, con l’entrata in vigore della legge di riforma, senza l’ottenimento della nomina ufficiale per mancanza di millesimi l’amministratore debba chiedere la nomina all’autorità giudiziaria. Il tutto contornato dalle incertezze che avvolgono la nuova nomina alla fine del primo biennio d’incarico.
A far luce sulla questione ci pensa Assoedilizia. Dato il tacito rinnovo che la Riforma prevede al termine del primo anno d’incarico, nulla indica che con l’entrata in vigore della Riforma l’amministratore già in carica debba rinnovarlo, ma alla scadenza sarebbe comunque doveroso, spiega l’associazione, che la nuova nomina fosse posta all’ordine del giorno dell’assemblea. Se anche in quest’occasione dovessero mancare i numeri per ottenere la nomina formale, l’amministratore può comunque continuare l’esercizio sostanziale delle proprie funzioni in virtù dell’istituto della“prorogatio”. La stessa cosa avverrebbe nel caso in cui, dopo il primo tacito rinnovo, l’assemblea non provvedesse agli ulteriori rinnovi e neppure a nominare un nuovo amministratore.
In conclusione, anche con la Riforma, l’amministratore resterà in carica finché l’assemblea non procede a deliberare la cessazione dell’incaricotramite una revoca espressa o un diniego del rinnovo, con contestuale nomina del nuovo amministratore.
Fonte : Quotidianocasa.it
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