giovedì 30 maggio 2013

Imu, per la prima rata valgono aliquote e detrazioni del 2012

Imu, per la prima rata valgono aliquote e detrazioni del 2012

Min Economia: come pagare l’imposta sugli immobili che non godono della sospensione

 

28/05/2013 - Per il pagamento della prima rata dell’Imu ci si potrà rifare alle aliquote e alle detrazioni dell’anno scorso. Lo ha comunicato il Dipartimento dell’Economia e delle Finanze, che con la Circolare 2/DF ha risposto a diverse richieste di chiarimento.
Imu, per la prima rata valgono aliquote e detrazioni del 2012
A suscitare i dubbi, si legge nella circolare, è stato un emendamento al DL 35/2013 sul pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, al momento in Parlamento per affrontare il processo di conversione in legge. L’emendamento prevede che i contribuenti effettuino il pagamento sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Allo stesso tempo, però il Dl 201/2011 prevede che il versamento sia effettuato entro il 17 giugno tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione pubblicati nel sito www.finanze.it al 16 maggio di                    ciascun anno di imposta.

Bisogna poi considerare che il DL 54/2013, in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha stabilito la sospensione del pagamento della prima rata dell’Imu dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, gli alloggi di edilizia popolare destinati ad abitazione principale, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. La circolare ricorda che sono assimilate alla prima casa anche le case di riposo (a discrezione dei comuni) e la casa coniugale assegnata all’ex coniuge.

Chi non è esentato dal pagamento della prima rata potrà quindi farlo secondo le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. Ferma restando la potestà di accertamento dei Comuni, la circolare ministeriale afferma che le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Cosa fare quando cambia la situazione degli immobili
Come sottolinea la circolare ministeriale, da un anno all’altro le condizioni degli immobili possono mutare. È un esempio l’immobile che nel 2013 viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente. In questo caso il versamento della prima rata dell’Imu è sospeso. Viceversa, se l’immobile, nel 2013 non è più adibito ad abitazione principale sarà soggetto ad imposizione e la prima rata dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista nel 2012.
Le stesse considerazioni valgono nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013 diventa terreno agricolo o viceversa.

La circolare spiega anche cosa fare quando il contribuente ha acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente e ilpossesso non si è protratto per dodici mesi.

Se il contribuente ha acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il primo ottobre 2012 dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi.

Nel caso in cui il contribuente abbia venduto l’immobile il 28 marzo 2013, avendolo posseduto per soli tre mesi al momento del pagamento della prima rata, se pagasse l’imposta sulla base dei dodici mesi precedenti dovrebbe anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l’anno in corso. Si violerebbe così il D.lgs. 23/2011 in base al quale l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Entro il 17 giugno il contribuente dovrà quindi versare un importo pari ai tre dodicesimi di quello calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente.

Capannoni
Il versamento della prima rata dell’Imu sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D deve essere effettuato tenendo conto del moltiplicatore, fissato a 65, e dell’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di versamento della seconda rata, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai Comuni.

Ricordiamo infatti che la disciplina dell’Imu sugli immobili del gruppo catastale D ha subito vari cambiamenti. Il Dl 201/2011 prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato a 65.
La legge di stabilità per il 2013 prevede che dalla stessa data il gettito derivante da questa categoria di immobili, calcolato secondo l’aliquota standard dello 0,76% sia riservato allo Stato e che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
Fonte : Edilportale.com

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