giovedì 30 maggio 2013

Condominio: se i presenti si allontanano, l’assemblea può continuare

Condominio: se i presenti si allontanano, l’assemblea può continuare

mercoledì 29 maggio 2013

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Le presenze minime sono richieste solo per l'avvio della riunione, che quindi non viene interrotta se alcuni se ne vanno durante lo svolgimento


Per poter iniziare validamente un’assemblea di condominio ci sono dei numeri minimi di presenze, stabiliti dall’art. 1136 del codice civile. Ma cosa si deve fare se, a riunione già avviata, alcuni dei condomini se ne vanno e il numero di presenti scende sotto la soglia minima? L’assemblea può continuare o deve essere interrotta?
Prima di dare una risposta, qualche precisazione sui numeri: per avviare un’assemblea di condominio, devono essere presenti almeno la metà dei condomini e due terzi del valore dell’edificio in prima convocazione, oppure un terzo dei condomini e dei millesimi in seconda convocazione. Si tratta di requisiti abbassati dalla Riforma del condominio per agevolare lo svolgimento delle riunioni, Riforma che, ricordiamo, entrerà in vigore dal prossimo 18 giugno.
In merito alla variazione del numero di presenti, Assoedilizia precisa che i numeri devono essere riscontrati solo all’avvio della riunione e presentano importanti differenze rispetto a quelli necessari per l’approvazione dei vari argomenti. Quindi, anche se uno o più condomini si assentassero facendo così scendere il numero di presenti sotto il minimo necessario per la costituzione dell’assemblea stessa, questa può comunque proseguire e deliberare (sempre ammesso il raggiungimento dei minimi previsti per le approvazioni).
Fonte : Quotidianocasa.it

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