Che cosa bisogna fare per ottenere la sospensione della delibera durante il tentativo di mediazione?
12/12/2013
di Alessandro Gallucci
A partire dal mese di settembre 2013 e per i prossimi quattro anni (salvo nuovi interventi della Corte Costituzionale) il tentativo di mediazione è tornato ad essere condizione di procedibilità delle cause condominiali (d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, così detto decreto del fare).
Condizione di procedibilità sta a significare che se non ci si attiva per la mediazione e si va direttamente in causa bisogna poi riprendere tutto dall’inizio.
Quali sono esattamente le cause condominiali soggette al tentativo di mediazione?
Ai sensi dell’art. 71- quater, primo comma, disp. att. c.c. “ Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, (oggi comma 1-bis n.d.A.) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”.
Restano esclusi dal tentativo, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 5 d.lgs. n. 28/2010), i procedimenti d’ingiunzione e quelli in camera di consiglio: insomma il decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. ed il ricorso per nomina e revoca dell’amministratore non devono essere preceduti da questa procedura.
In questo contesto, ad esempio, se si vuole far rispettare il regolamento di condominio, prima di una causa è necessario “andare in mediazione”. Si vuole contestare un provvedimento dell’amministratore? Idem. Si ritiene necessario impugnare una deliberazione assembleare? Stessa musica.
Soffermiamoci su quest’ultimo aspetto. La legge (art. 1137 c.c.) ci dice che le delibere sono obbligatorie per tutti i condomini ed immediatamente esecutive, ma non solo: l’impugnazione non sospende l’efficacia della deliberazione, salvo che sia stato così disposto a seguito di specifica richiesta del condomino impugnante.
Prima di impugnare la delibera, però, il condomino deve “portare il condominio” davanti ad un organismo di mediazione (per legge, cfr. art. 71- quater c.c., della circoscrizione del Tribunale competente per la causa).
Nel frattempo, però, la deliberazione resta pienamente efficace. Così, ad esempio, se si contestano delle spese, l’amministratore potrà comunque agire giudizialmente per domandarne il pagamento.
Ed allora? Come fare per ottenere la sospensione della delibera prima dell’inizio della causa?
Ai sensi dell’art. 1137, quarto comma, c.c.:
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
In buona sostanza è necessario depositare un ricorso cautelare presso il Tribunale competente allegando tutti quegli elementi utili (così detti. “Fumus boni iuris” e “periculum in mora”) ad ottenere il provvedimento richiesto.
Condominio Web
FONTE : condominioweb.com
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