martedì 17 dicembre 2013

Sospensione del mutuo: come si accede al Fondo di solidarietà

Sospensione del mutuo: come si accede al Fondo di solidarietà

lunedì 16 dicembre 2013

Ecco le procedure per sospendere il pagamento delle rate in caso di perdita del lavoro o morte di un componente della famiglia
Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare possono chiedere aiuto al “Fondo di solidarietà Gasparrini”. Il Fondo finanzia infatti la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Il consumatore, spiega un documento illustrativo di Adiconsum, devepresentare domanda di sospensione del mutuo alla banca che lo ha erogato, compilando l’apposito modello disponibile sul sito delDipartimento del Tesoro oppure su quello della Consap, che gestisce il Fondo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione (indicata nel modello) idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento richiesto come requisito. La banca inoltrerà quindi l’istanza alla Consap, la quale, verificati i presupposti, rilascerà il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
E’ possibile godere di questi benefici se almeno uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla stipula del contratto di mutuo e entro i 3 anni precedenti la domanda stessa di ammissione al Fondo:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione, licenziamento per giusta causa, dimissioni del lavoratore non per giusta causa (con attualità di disoccupazione);
cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale e simili (art. 409, n. 3, c.p.c.), salvo risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa (con attualità di disoccupazione);
morte o riconoscimento di grave handicap, ovvero invalidità civile non inferiore all’80%.
FONTE : QUOTIDIANOCASA.IT

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