mercoledì 11 dicembre 2013

Uso delle cose comuni in condominio: se si va in causa quando ci si deve rivolgere al Tribunale e quando al Giudice di pace?

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Uso delle cose comuni in condominio: se si va in causa quando ci si deve rivolgere al Tribunale e quando al Giudice di pace?

10/12/2013
di Alessandro Gallucci 

In materia di cause riguardanti l’uso dei beni condominiali, il vecchio adagio “ chi ben comincia è già a metà dell’opera” trova una naturale applicazione. Il motivo? Se non si presta la dovuta attenzione v’è il rischio di chiedere un provvedimento al giudice sbagliato.
 
Spieghiamoci meglio.
 
In relazione alla cause oltre che di competenza per territorio (in tema di condominio è sempre competente l’ufficio giudiziario del luogo in cui è ubicato l’edificio, cfr. art. 23 codice di procedura civile, d’ora in poi c.p.c.), s’è soliti parlare di competenza per materia.
 
In buona sostanza oltre a rivolgersi al giudice giusto in relazione al luogo, le parti che intendono iniziare una causa devono pure vedere se una specifica norma preveda l’obbligo di rivolgersi ad un particolare ufficio giudiziario (es. Tribunale, Giudice di Pace, ecc.). Sbagliare può voler dire vedersi eccepita l’incompetenza del giudice, vale dire sentirsi dire dall’altra parte processuale: “hai sbagliato giudice!” con il risultato che se quello adito è d’accordo bisogna riprendere tutto d’accapo.
 
Così, ad esempio, ai sensi dell’art. 7, terzo comma, c.p.c. il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore “[...] per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; [...]. 
 
Misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case, che vuol dire? Secondo la Cassazione, che sul tema è intervenuta in più occasioni, “ in tema di controversie tra condomini, devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso di servizi condominiali quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate; mentre per cause relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini” (così Cass. 18 febbraio 2008 n. 3937).
 
Limiti qualitativi e quantitativi dell’uso. Una decisione assembleare impone determinati usi del cortile condominiale? Per contestarla bisogna rivolgersi al giudice di pace. L’assemblea impone una restrizione all’orario di accensione del riscaldamento? Idem.
 
E se un condomino usa illegittimamente una cosa comune, violando quanto specificato dall’art. 1102 c.c. (che considera illegittimi gli usi che menomano il pari diritto degli altri condomini o che alterano la destinazione delle cose comuni)?
 
In tal caso ad essere competente è il Tribunale. Questo, almeno, è il verdetto della Cassazione reso con la sentenza n. 23281 depositata in cancelleria il 14 ottobre 2013.
 
Nel caso di specie si litigava in merito ad una costruzione edificata da un condomino nel cortile condominiale. Si legge in sentenza nel corso del giudizio di merito era stato giusto aver rigettato l’eccezione d’incompetenza a favore del giudice di pace che in quanto la causa verteva “ non già in tema di modi di esercizio di facoltà di uso di beni comuni (art. 7 c.p.c.) bensì di negazione del diritto del condomino di esercitare la facoltà messa in atto (edificazione di un "casottino" e alterazione della destinazione del bene a giardino). Secondo la giurisprudenza di questa Corte rientrano, infatti, nella competenza del giudice di pace tutte le controversie nella quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio di facoltà spettanti ai condomini, con esclusione di quelle nelle quali sia contestato il diritto di comproprietà di uno dei condomini oppure sia radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune (Cass. n. 5449/2002; n. 11861/2005).

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Fonte : condominioweb.com

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