martedì 17 dicembre 2013

LAVORI IN FACCIATA SENZA «RIMBORSO» AL LOCATORE

LAVORI IN FACCIATA SENZA «RIMBORSO» AL LOCATORE

Dovendosi effettuare dei lavori di manutenzione alle facciate dello stabile, che ritengo essere lavori straordinari, come dovrò comportarmi con l'inquilino? In che misura posso aumentare il canone, e da quando?Dall'inizio o dalla fine dei lavori?L'amministratore ha giá chiesto dei versamenti, poiché ci dice che, secondo le leggi vigenti, deve costituire un fondo pari all'importo del preventivo dell'azienda che dovrá eseguire i lavori. Sotto l'aspetto fiscale, cosa potrò recuperare e con quale procedura?
Ipotizzando che il lettore si riferisca ad una locazione cosiddetta "libera" a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 (con durata di quattro anni più quattro, in assenza di una diversa pattuizione contenuta nel contratto, il locatore non ha diritto ad alcun rimborso per eventuali opere di manutenzione straordinaria della facciata condominiale. Infatti, l’articolo 23 della legge 392/1978 - che prevedeva una integrazione del canone, con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e sui lavori effettuati, in caso di interventi di manutenzione straordinaria (di rilevante entità) - è stato abrogato dall’articolo 14, comma 4, della citata legge 431/1998. Si tenga, tra l’altro, presente che, per l’articolo 1576 del Codice civile, «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore».Quanto al fatto che l’amministratore di condominio abbia già chiesto le rate di spesa per le opere di manutenzione straordinaria, tale decisione può ritenersi corretta secondo un’interpretazione letterale (non da tutti condivisa) del rinnovato articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice civile, per il quale l’assemblea provvede «alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori».Trattandosi di un immobile in condominio, l’eventuale detrazione (attualmente del 50 per cento) è a favore dei singoli condòmini (proprietari) che sostengono la spesa. I bonifici devono essere eseguiti direttamente dall’amministratore di condominio, che deve provvedere a tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento del beneficio.
FONTE : CASA24PLUS da L'ESPETO RISPONDE

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