giovedì 6 febbraio 2014

AGEVOLAZIONI ESCLUSE PER CHI PAGA IN CONTANTI

AGEVOLAZIONI ESCLUSE PER CHI PAGA IN CONTANTI

Da quest'anno, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili. Ove il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti, per importi inferiori a 1.000 euro, parrebbe non applicarsi le sanzioni di cui all'articolo 58 del Dlgs 231/2007 (sanzione dall' 1% al 40% dell’importo trasferito), non costituendo una violazione delle disposizioni dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007 (violazione del limite dei 1.000 euro)? È corretta tale interpretazione? Inoltre, il pagamento del canone di locazione in contanti, per importi inferiori a 1.000 euro, genera l’impossibilità di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore, come specificato dalla legge di stabilità 2014?
Da una prima lettura della disposizione citata dal lettore si desume come il legislatore non sia intervenuto con una modifica dell’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio). Tuttavia, il comma 50 della legge di stabilità del 2014 ha modificato l’articolo 12 del Dl n. 201/2012 (decreto Monti) aggiungendo il comma 1.1 e prevedendo il divieto di pagamento dei canoni di locazione (indipendentemente dall’importo) con l’utilizzo di denaro contante. La circostanza che la nuova “limitazione” sia inserita nel corpo di una disposizione (l’articolo 12 citato), che a sua volta ha modificato la soglia di cui alla normativa “antiriciclaggio” (riducendola a 1.000 euro), sembra determinare, quale ulteriore effetto, la previsione di una sanzione variabile dall’1 al 40 per cento con riferimento alle somme trasferite in contanti. D’altra parte la nuova disposizione, diversamente dall’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), introduce il nuovo obbligo senza individuare un limite minimo e tale circostanza sembra debba essere interpretata come la previsione, a fortiori, dell’irrogazione della medesima sanzione variabile dall’1 al 40 per cento. La soluzione fornita dal lettore nella seconda parte del quesito è corretta. L’uso de contante determina l’impossibilità di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali dal parte del locatore e del conduttore.
FONTE : CASA24PLUS

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