giovedì 13 febbraio 2014

Danni da infiltrazioni: il condomino che intende chiedere il risarcimento del danno da infiltrazione non può fare esclusivo affidamento sulla CTU

Danni da infiltrazioni: il condomino che intende chiedere il risarcimento del danno da infiltrazione non può fare esclusivo affidamento sulla CTU

13/02/2014
di Alessandro Gallucci


Una sentenza della Corte di Cassazione sul finire del 2013, la n. 28669 del 27 dicembre 2013, ci consente di affrontare il tema dell’onere della prova e del valore, in questo contesto, della consulenza tecnica d’ufficio.
 
Il discorso ha validità generale ma, vista la sua frequente ricorrenza in condominio, ne parliamo con specifico riferimento al così detto danno da infiltrazioni.
 
Andiamo per gradi seguendo quest’ordine:
onere della prova;
onere della prova in materia di danni da infiltrazioni (ossia in danni da cose in custodia);
valore della CTU anche in relazione all’onere della prova.

 
Onere della prova.
Ai sensi dell’art. 2697 c.c. 
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
 
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
 
Se ritengo che Tizio ritiene che l’azione di Caio gli abbia causato un danno, per ottenere il risarcimento egli dovrà agire in giudizio e dimostrare:
 
che è esistita un’azione di Caio;
che essa è stata volontaria anche nelle intenzioni o quanto meno nel compimento (insomma dimostrare dolo e colpa);
che l’azione è legata al danno;
quantificare il danno.

 
Nei casi di responsabilità contrattuale l’onere della prova è attenuato in quanto ricade sul debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento che gli si contesta non dipende da lui (cfr. ad es. art. 1218 c.c.)
 
Anche in altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è più leggero.
 
Uno di questi casi è quello rappresentato dai danni da cose in custodia (e quindi nei casi di danni da infiltrazione) ai sensi dell’art. 2051 c.c. che, per pacifica giurisprudenza, rappresentano un’ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., tra le tante, Cass. 20 maggio 2009 n. 11695).
 
In questo caso il danneggiato (si pensi al proprietario dell’appartamento che ha subito delle infiltrazioni) deve dimostrare:
 
il danno;
la relazione esistente tra la cosa da cui proviene il danno ed il danno medesimo (es. dimostrare che esso proviene dalla terrazza).

 
Il proprietario della cosa che ha causato il danno, invece, sarà gravato del difficile onere di dimostrare che il fatto è avvenuto per un caso fortuito, ossia a causa di un evento assolutamente imprevisto ed imprevedibile.
 
Si basi, però, sia il danneggiato che il custode devono essere in grado di provare i propri assunti senza potersi presentare in giudizio sperando che sia la consulenza tecnica d’ufficio, altrimenti detta CTU, “a fare il lavoro al loro posto”.
 
Ai sensi dell’art. 61 del codice di procedura civile, infatti:
 
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.
 
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
 
Il consulente è un ausiliario del giudice e la consulenza lo strumento che “aiuta” il giudice a comprendere una materia in cui “non è molto ferrato”.
 
Per dirla con riguardo alle cause per danni da infiltrazione: il CTU aiuta il giudice a valutare se le prove fornite dalle parti circa causa del danno ed eventuali casi fortuiti siano tecnicamente valide.
 
Solo in casi eccezionali la CTU può arrivare a fornire prove che le parti non hanno presentato.
 
In tal senso nella sentenza n. 28669 del 2013, cui s’è accennato in precedenza, la Cassazione ha affermato che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
 
Peraltro, è orientamento altrettanto costante quello secondo cui è consentito derogare al limite del divieto di indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in tal caso, consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass., sez. 3^, 14 febbraio 2006, n. 3191; sez. 2^, 15 aprile 2002, n. 5422;sez. 3^, 6 giugno 2003, n. 9060) (Cass. 27 dicembre 2013 n. 28669).

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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