venerdì 28 febbraio 2014

L'amministratore non ha poteri di direzione dell'assemblea ed i condomini possono frenare le sue intemperanze

L'amministratore non ha poteri di direzione dell'assemblea ed i condomini possono frenare le sue intemperanze

27/02/2014
di Alessandro Gallucci


Quali sono gli effettivi poteri di conduzione dell'assemblea in capo all'amministratore di condominio?

Formalmente pochi, ma se l'amministratore è esperto, per necessità del condominio o per proprio interesse, può fare in modo di orientare l'esito di una discussione o, addirittura, di evitarlo.

Il caso che ci ha sottoposto un nostro lettore riguarda proprio quest'ultima eventualità.

“Un condomino presentatosi in ufficio per un preventivo per seguire tale condominio mi ha detto che vorrebbero revocare l'incarico all'attuale amministratore perché si è reso hanno scoperto degli accordi tra lui e l'impresa di pulizie, chiaramente a danno del condominio.

Fin qui cose che possono accadere, il problema è che nell'assemblea straordinaria in cui all'o.d.g. vi era la questione della risoluzione del contratto di pulizia delle scale, della conseguente sostituzione e della revoca dell'amministratore, l'amministratore stesso, dopo aver sentito la discussione tra i condomini, invece di mettere ai voti l'o.d.g. ha fatto verbalizzare al presidente che abbandonava l'assemblea perché ripetutamente attaccato da alcuni condomini. Il presidente (un condomino) ha firmato il verbale.

Mi chiedo cosa possa io fare visto che non sono ancora nominato, se consigliare richiesta di nuova assemblea straordinaria con revoca amministratore al primo punto all'ordine del giorno, sperando che magari non si presenti il collega in assemblea. Sinceramente da un punto di vista legale credo che rischi molto il collega per aver chiuso l'assemblea in questo modo, mi conferma?”

Un racconto non è un fatto ma una sua rappresentazione. La diamo per buona visto che dobbiamo scrivere un articolo e non decidere una causa.

Sulla base di quello che l'amministratore, nostro lettore, ci dice, però, non si può non arrivare a questa conclusione: l'amministratore che ha agito nel modo descritto sicuramente può essere revocato in qualunque momento in assemblea o, se l'assise non vi riesce, anche con ricorso all'Autorità Giudiziaria per gravi irregolarità nella gestione. Se dal fatto, poi, è derivato un danno, l'amministratore può essere anche soggetto ad una causa risarcitoria.

Ciò che, però, non può accadere è che un presidente di assemblea si faccia dettare il verbale e lo sottoscriva, senza, una volta che l'amministratore contestato ha abbandonato la riunione, aver provveduto a far votare i condomini.

Sebbene la Cassazione abbia concluso diversamente (cfr. Cass. 12 marzo 2003 n. 3596), lo scrivente ritiene che la presenza in assemblea dell'amministratore condominiale non è obbligatoria, anzi in alcuni casi, vedasi proprio la revoca, può essere utile non allontanamento dell'amministratore stesso per consentire una discussione quanto più libera e serena possibile.

In poche parole: se nel caso sottopostoci dal nostro lettore sicuramente l'amministratore ha agito in malo modo, è altrettanto vero che i condomini, in primis il presidente dell'assemblea, avrebbero potuto proseguire nello svolgimento della riunione arrivando, se i numeri lo consentivano, ad una revoca dell'amministratore stesso.

Fonte: CondominioWeb.com

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