Libretto di impianto, quando bisogna allegarlo all’Ape
Consiglio nazionale del notariato: il libretto va consegnato al cliente solo dopo la stipula del contratto definitivo
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16/09/2013 - Nelle compravendite e locazioni di immobili i libretti di impianto vanno allegati solo all’attestato di prestazione energetica (Ape) che va consegnato al nuovo proprietario dopo la stipula del contratto definitivo.
L’obbligo non vale invece durante la trattativa. In questo momento, infatti, al cliente va consegnata una copia dell’Ape, utile a fargli prendere visione delle condizioni dell’immobile, ma non è necessario consegnargli anche i libretti di impianto.
Il chiarimento è arrivato dal Consiglio nazionale del notariato, che con una nota dei giorni scorsi ha fatto chiarezza su alcune disposizioni della Legge Ecobonus 90/2013 e sulla Legge del Fare 98/2013.
Come spiegato nella nota, la Legge Ecobonus prevede che l’Ape sia allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili, che abbia una validità massima di dieci anni e che debba essere aggiornato per ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica.
Allo stesso tempo, la sua validità è subordinata al controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Se non si rispettano queste condizioni, infatti, l’Ape scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi scopi, la norma stabilisce che i libretti di impianto siano allegati all’Ape in originale o in copia.
La presenza dei libretti è utile per controllare la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la validità dell’Ape e il rispetto delle prescrizioni sul controllo dell’efficienza dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Si tratta però, sostengono i notai, di aspetti che operano al di fuori dell’Ape come documento.
I libretti, continua la nota, costituiscono una documentazione di corredo dalla quale si possono verificare le condizioni di validità dell’Ape. Quest’ultimo però non può essere modificato da libretti di impianto successivi.
Detto ciò, prosegue il Consiglio nazionale del notariato, bisogna distinguere tra l’Ape destinato alla consegna e quello da allegare all’atto traslativo.
Il primo va consegnato quando si concludono le trattative e si firma il contratto.
Il secondo, come previsto dalla Legge del Fare, deve essere visionato fin dall’inizio delle trattative, quando il cliente deve conoscere le condizioni dell’immobile per decidere se stipulare il contratto.
I libretti di impianto, spiega il Consiglio nazionale del notariato, vanno allegati all’Ape solo nel primo caso, cioè quando il trasferimento dell’immobile è concluso.
Il chiarimento è arrivato dal Consiglio nazionale del notariato, che con una nota dei giorni scorsi ha fatto chiarezza su alcune disposizioni della Legge Ecobonus 90/2013 e sulla Legge del Fare 98/2013.
Come spiegato nella nota, la Legge Ecobonus prevede che l’Ape sia allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili, che abbia una validità massima di dieci anni e che debba essere aggiornato per ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica.
Allo stesso tempo, la sua validità è subordinata al controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Se non si rispettano queste condizioni, infatti, l’Ape scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi scopi, la norma stabilisce che i libretti di impianto siano allegati all’Ape in originale o in copia.
La presenza dei libretti è utile per controllare la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la validità dell’Ape e il rispetto delle prescrizioni sul controllo dell’efficienza dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Si tratta però, sostengono i notai, di aspetti che operano al di fuori dell’Ape come documento.
I libretti, continua la nota, costituiscono una documentazione di corredo dalla quale si possono verificare le condizioni di validità dell’Ape. Quest’ultimo però non può essere modificato da libretti di impianto successivi.
Detto ciò, prosegue il Consiglio nazionale del notariato, bisogna distinguere tra l’Ape destinato alla consegna e quello da allegare all’atto traslativo.
Il primo va consegnato quando si concludono le trattative e si firma il contratto.
Il secondo, come previsto dalla Legge del Fare, deve essere visionato fin dall’inizio delle trattative, quando il cliente deve conoscere le condizioni dell’immobile per decidere se stipulare il contratto.
I libretti di impianto, spiega il Consiglio nazionale del notariato, vanno allegati all’Ape solo nel primo caso, cioè quando il trasferimento dell’immobile è concluso.
Fonte : Edilportale.com
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