Più difficile abbattere le barriere architettoniche
La Riforma del Condominio ha innalzato il quorum, ma la Cassazione si pronuncia in senso opposto
di BTicino - Buildingblog
27/09/2013 - La nuova “Riforma condominiale”, ovvero la Legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno, ha modificato sensibilmente il quorum necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi comuni di un condominio.
In precedenza, infatti, l’art. 2, comma 1, della Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prevedeva che, in seconda convocazione, fosse sufficiente l'approvazione di un numero di voti rappresentanti di un terzo dei condomini e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Con le recenti modifiche, invece, è ora necessaria la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma dell’art. 1120 c.c.). Una modifica che potrebbe limitare la possibilità di introdurre soluzioni adeguate alle esigenze delle persone anziane o diversamente abili.
In questo ambito è però interessante notare come la Cassazione abbia idee decisamente diverse rispetto alla presa di posizione del legislatore. Con la sentenza n. 2156, del 14.2.2012, la Corte di Cassazione si è infatti pronunciata sulla vertenza nella quale un condominio aveva agito per contrastare i lavori di realizzazione di un ascensore nel vano scala dell’edificio.
Un'azione dettata, secondo i legali rappresentanti del condominio stesso, dal fatto che i lavori avrebbero pregiudicato la fruibilità comune e la statica. I giudici della Cassazione hanno infatti ritenuto prioritarie le esigenze dei condòmini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati a raggiungere l’abitazione a piedi.
Al contrario, per gli altri inquilini il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto soltanto in un disagio e scomodità conseguente alla relativa restrizione della scala, a cui si aggiunge la difficoltà in caso di usi eccezionali della stessa. Da qui il riconoscimento, per le persone in condizioni di minorazione fisica, di installare a proprie spese l’ascensore, con conseguente modificazione alla cosa comune.
Con le recenti modifiche, invece, è ora necessaria la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma dell’art. 1120 c.c.). Una modifica che potrebbe limitare la possibilità di introdurre soluzioni adeguate alle esigenze delle persone anziane o diversamente abili.
In questo ambito è però interessante notare come la Cassazione abbia idee decisamente diverse rispetto alla presa di posizione del legislatore. Con la sentenza n. 2156, del 14.2.2012, la Corte di Cassazione si è infatti pronunciata sulla vertenza nella quale un condominio aveva agito per contrastare i lavori di realizzazione di un ascensore nel vano scala dell’edificio.
Un'azione dettata, secondo i legali rappresentanti del condominio stesso, dal fatto che i lavori avrebbero pregiudicato la fruibilità comune e la statica. I giudici della Cassazione hanno infatti ritenuto prioritarie le esigenze dei condòmini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati a raggiungere l’abitazione a piedi.
Al contrario, per gli altri inquilini il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto soltanto in un disagio e scomodità conseguente alla relativa restrizione della scala, a cui si aggiunge la difficoltà in caso di usi eccezionali della stessa. Da qui il riconoscimento, per le persone in condizioni di minorazione fisica, di installare a proprie spese l’ascensore, con conseguente modificazione alla cosa comune.
Fonte : Edilportale.com
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