venerdì 20 settembre 2013

UNA REGOLA IMPOSTA ANCHE PER LE LOCAZIONI TURISTICHE

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Un privato è in procinto di stipulare un contratto di affitto per una abitazione a uso vacanza in Emilia Romagna. Anche per questo tipo di contratti di locazione è necessario allegare l'Ape (attestato di prestazione energetica)?
La risposta è affermativa, posto che il Dlgs 192/2005 (anche a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 63/2013) non fa alcuna distinzione tra locazioni abitative turistiche e non. Il rinnovato articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del Dlgs 192/2005 dispone che, «nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia gia' dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti». Si tenga anche presente che la delibera di giunta della Regione Emilia Romagna, n. 156 del 4 marzo 2008, dispone che «nel caso di locazione di interi immobili o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base a quanto disposto ai punti 5.1 e 5.2 precedenti, lo stesso è consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso» (si veda il punto 5.6 della delibera stessa).
Fonte : Case24Plus

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