mercoledì 12 giugno 2013

Cessa la materia del contendere se la delibera impugnata viene riapprovata dall'assemblea

Cessa la materia del contendere se la delibera impugnata viene riapprovata dall'assemblea

11/06/2013
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo
(Tribunale di Genova, sentenza 11 marzo 2013, n. 864) 
 
In tema di impugnazione delle delibere condominiali invalide, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido. In tal caso, il Condominio va condannato al pagamento delle spese processuali se il contenuto del relativo verbale d’assemblea difetta degli elementi essenziali prescritti dalla legge. 
 
Il caso. La sentenza del Tribunale di Genova che si annota prende le mosse dall’impugnazione proposta da alcuni condomini avverso la delibera adottata dall’assemblea (in assenza degli stessi e in seconda convocazione), con cui era stato approvato il “consultivo parte edile lavori straordinari escluso oneri accessori”. I condomini esponevano, tra l’altro, che i lavori oggetto della delibera impugnata rientravano nell’ambito della manutenzione straordinaria di notevole entità, per cui non era stata rispettata la maggioranza richiesta e che, inoltre, nel relativo verbale non erano stati indicati i nominativi dei partecipanti alla votazione, né le loro quote millesimali.
 
Si costituiva il Condominio, rilevando l’intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che la delibera impugnata era stata sostituita da altra delibera successiva, regolarmente adottata e non impugnata.
 
Cessazione della materia del contendere. In accoglimento delle difese formulate dal condominio convenuto, il Tribunale ligure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda dei condomini, applicando i principi elaborati dalla Corte di cassazione in materia.
 
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che “il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido” (Cass. civ., n. 3069/1988; Cass. civ., n. 3159/1993). Quanto innanzi, in applicazione dell’art. 2377, comma 8, c.c., dettato in materia societaria ma ritenuto applicabile anche all’assemblee di condominio, ai sensi del quale “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
 
Spese processuali a carico del condominio se il verbale di assemblea è incompleto. Alla luce della disposizione da ultimo richiamata, il Tribunale di Genova ha altresì condannato il condominio al pagamento delle spese di lite in considerazione del contenuto irregolare del verbale di assemblea, privo degli elementi richiesti dalla legge (c.d. criterio della soccombenza virtuale).
 
Il contenuto del verbale. Il verbale dell’assemblea di condominio deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti, con indicazione dei nomi di quelli assenti, astenuti o dissenzienti e dei rispettivi valori millesimali, al fine di consentire la verifica della validità della delibera in relazione all’effettivo raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c.
 
Nel caso di specie, osserva il Tribunale di Genova, nel verbale non sono stati indicati analiticamente né i nominativi dei condomini astenuti e dissenzienti, né le rispettive quote millesimali, con conseguente impossibilità per i condomini attori, assenti alla riunione, di verificare la validità della delibera assembleare in relazione all’effettivo raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge (Cass. civ. n. 10329/1998 e n. 810/1999).
 
A ciò si aggiunga che dal medesimo verbale risulta altresì che alla votazione hanno indebitamente preso parte soggetti titolari del solo diritto di usufrutto, nonostante l’argomento posto all’ordine del giorno riguardasse opere di manutenzione straordinaria.

Fonte : condominioweb

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