Ora sì, ma niente agevolazioni per i lavori svolti prima del 2012
A quando risale la possibilità per i lavori di ristrutturazione dell’impianto fognario condominiale di accedere alla detrazione del 36? In base alla formulazione originaria della norma (risalente al 1997), i lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica eseguiti prima del 2012 non possono usufruire della detrazione Irpef: la possibilità di abbattimento dell’imposta riguardava la ristrutturazione delle sole parti comuni di edifici residenziali o del suolo sui quali essi sorgono. Il legislatore, spiega FiscoOggi.it, escludeva dall’agevolazionelr opere di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune come gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico e gli impianti per l’acqua fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Oggi, invece, la materia è disciplinata dall’art. 16-bis del Tuir, che ha resopermanente l’agevolazione, allargandone ed estendendone l’ambito di applicazione. Nell’attuale formulazione dell’articolo, in vigore dall’1 gennaio 2012, si fa riferimento ai lavori di riqualificazione svolti in tutte le parti condominiali comuni previste dall’articolo 1117 c.c. Limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 è inoltre prevista la detrazione Irpef al 50%, da calcolare su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
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