martedì 2 luglio 2013

Abolita la solidarietà negli appalti privati

kräne



Il Decreto Fare abolisce la responsabilità solidale negli appalti privati, ma solo per quanto riguarda l’Iva a carico del subappaltatore e dell’appaltatore. 

L’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti privati contenuta nel Decreto del Fare è parziale: abolita per l’IVA, resta per le ritenute da lavoro dipendente e per gli obblighi previdenziali ed assicurativi. E richiede ancora l’asseverazione.
Fra le semplificazioni fiscali del Decreto Fare rientra lamodifica al comma 28 dell’articolo 35 del Dl n. 223/06sulla responsabilità solidale relativa ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull’IVA per le prestazioni collegate, ma non la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente.
In sintesi, è necessaria un’autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.
Pertanto, sarà necessario continuare ad acquisire l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore).
La novità in tema di responsabilità solidale negli appalti privati è stata introdotta in seguito alle preoccupazioni manifestate dagli imprenditori, ai quali la sola abrogazione della solidarietà IVA non sembra sufficiente.
Essi, infatti, chiedono che tale adempimento venga eliminato completamente, perché difficilmente realizzabile e poco utile per il contrasto al lavoro in nero e all’evasione fiscale.
Sarebbe opportuno, invece, che la responsabilità solidale negli appalti privati venga sostituita da un’attività di controllo preventivo delle autorità pubbliche.
Nota
Il Decreto che modifica il comma 28 così recita: Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: “e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente “dovute”.
Per approfondimenti, consultare l’Agenzia delle Entrate
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico.it

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