martedì 2 luglio 2013

L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

Il DL 63/2013 all’esame del Senato: entro il 30 giugno 2014 il Piano d’azione per gli ‘edifici a energia quasi zero’

 

02/07/2013 - Inizia oggi in Aula al Senato l’esame del disegno di legge di conversione delDL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) per la riqualificazione energetica e del 50% sulle ristrutturazioni, estendendo quest’ultima all’acquisto di mobili.
L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito


La scorsa settimana il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni, che hanno apportato diverse modifiche al testo.

Attestato di Prestazione Energetica
L’obbligo di rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) verrà esteso alle cessioni a titolo gratuito di edifici; ora è previsto soltanto per la vendita e la nuova locazione di edifici o unità immobiliari. Sarà invece concesso più tempo alle Pubbliche Amministrazioni per produrre l’APE per gli immobili oltre i 500 mq: i 4 mesi previsti dal DL diventano 6 mesi con l’emendamento del Senato.

Immobili di alto valore estetico
Gli immobili di alto valore estetico sono esclusidall’applicazione delle norme sulla certificazione energetica nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici.

Obblighi dei progettisti
I dati sulla prestazione energetica dovranno essere allegati anche alla domanda di concessione edilizia, oltre che alla relazione tecnica che viene consegnata insieme con la dichiarazione di inizio lavori, come previsto dal Decreto Legge. Inoltre, un emendamento precisa che l’APE per i nuovi edifici va prodotto prima del rilascio del certificato di agibilità e non al termine dei lavori.

‘Edifici a Energia Quasi Zero’
Un’altra importante modifica è l’anticipazione dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014 del termine per la definizione del Piano d’azione per la diffusione in Italia degli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ).

Il Piano d’azione dovrà contenere: l’applicazione della definizione di ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia; le politiche e le misure finalizzate a promuovere gli EEQZ, comprese quelle per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici entro il 2015.

Restano confermate le altre scadenze previste dalla Direttiva: i nuovi edifici di proprietà o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere ‘a energia quasi zero’ a partire dal 31 dicembre 2018dal 1º gennaio 2021 tutti gli altri edifici di nuova costruzione. Il Piano d’azione individuerà, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, i casi specifici per i quali non si applica lì’obbligo di costruire ‘a energia quasi zero’.

‘Bonus mobili’ anche per gli elettrodomestici
Come già detto, la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di arredi per un immobile oggetto di ristrutturazione, viene esteso ai “grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”.

La detrazione per mobili ed elettrodomestici, da ripartire in 10 rate annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da considerarsi - aggiunge l’emendamento - inclusi nel tetto di spesa di 96.000 euro.

Sulla tipologia di elettrodomestici c’è un punto da chiarire: l’emendamento approvato in Commissione parla di “elettrodomestici anche a libera installazione” mentre il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 27 giugno, specificava che l’estensione del bonus valeva “soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia”.
Fonte : Edilportale.com

Nessun commento:

Posta un commento