il Decreto legge del 21 maggio 2013 n. 54 ha sospeso il pagamento dell’Imu sull’abitazione principale e relative pertinenze solo sugli immobili situati in Italia.
Il provvedimento non prevede nulla sull’abitazione principale all’estero, che continuerà a pagare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
L’Ivie trova la sua prima applicazione nel 2012 e, come ha precisato l’Agenzia delle entrate, le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie. L’imposta è dovuta da:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Attualmente, sull’immobile situato all’estero e adibito ad abitazione principale vigono queste norme:
a) è dovuta l’Ivie pari allo 0,4% del valore dell’immobile (0,76% per gli altri immobili)
b) è possibile detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
a) è dovuta l’Ivie pari allo 0,4% del valore dell’immobile (0,76% per gli altri immobili)
b) è possibile detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
- 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale
- per il 2012 e 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del TUIR).
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del TUIR).
Come precisa l’Agenzia delle Entrate: “L’applicazione dell’aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. Pertanto, l’aliquota dell’imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie dell’articolo 2 del TUIR e non sulla base di accordi internazionali”.
Sottolineiamo che queste condizioni sono applicabili solo qualora non vi sia un’altra abitazione principale nel territorio dello stato italiano.
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 518 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 viene stabilito, per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia in forza delle regole ordinarie, e non solo per i lavoratori pubblici all’estero, che l’imposta si applica nella misura ridotta dello 0,40 per cento agli immobili situati all’estero che sono adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze.
Precedentemente, ne potevano fruire solo coloro che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
Precedentemente, ne potevano fruire solo coloro che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
La legge di stabilità per il 2013 ha previsto lo slittamento di un anno dall’originaria entrata in vigore prevista per il 2011, considerando l’eventuale versamento effettuato nel 2012 come un acconto su quanto definitivamente dovuto per questo periodo d’imposta (si veda in proposito la circolare Agenzia delle entrate 12/E del 3 maggio 2013).
L’imposta non è dovuta se non supera l’importo di 200 euro. In questo caso, come precisa l’Agenzia delle entrate, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento sono contenute nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012
Fonte : Attico.it
Nessun commento:
Posta un commento