lunedì 1 luglio 2013

L’abitazione principale non è pignorabile

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Lo prevede il “Decreto Fare”, in vigore dal 22 giugno scorso, con l’articolo 52.

Il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, contiene una serie di normative fiscali, e un pacchetto di misure sulla riscossione mediante ruolo in base all’articolo 52, finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. Importante la misura sulla impignorabilità dell’abitazione principale.
Con tale disposizione viene modificata la normativa dettata dall’articolo 76 del Dpr n. 602/1973, in base alla quale l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera complessivamente 20mila euro.
Pertanto, l’unico immobile del debitore adibito a sua abitazione principale non è più pignorabile, a meno che non sia “di lusso” o classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Comunque, l’espropriazione immobiliare è possibile quando l’importo complessivo del credito supera 120mila euro e può essere avviata se sono trascorsi sei mesi nel caso in cui il debito non sia stato estinto dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
In caso di grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a responsabilità diretta ma alla crisi economica, il debitore può rateizzare il pagamento delle somme in 120 rate mensili, a condizione tuttavia che sia accertata l’impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e valutata la sua solvibilità in relazione al piano di rateazione richiesto.
Inoltre, per un sostegno a chi ha difficoltà a rispettare l’impegno assunto con il piano di rateazione, è prevista la decadenza dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
Per evitare il pignoramento “indiscriminato” di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, quindi confusi con le altre disponibilità, il terzo pignorato non potrà intaccare l’ultimo emolumento confluito a tale titolo.
Inoltre, passa da 15 a 60 giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.
Vengono estesi anche alle società di capitali i limiti alla pignorabilità già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali: il pignoramento potrà riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, che saranno affidati in custodia al debitore stesso. La vendita all’asta non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 300 giorni.
E per quanto riguarda gli appalti, è dimezzata la responsabilità solidale in base all’articolo 50. Quindi, scompare la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore in base all’articolo 53, comma 28, decreto legge n. 223/2006, per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Ma viene confermata quella relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
a cura di Anna Carbone
Fonte : Attico.it

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