Trust e condominio. Il fondo destinato ad uno specifico affare. Come tutelare i condòmini adempienti.
04/07/2013
Avv. Stefano Narducci
Concludiamo il nostro viaggio attorno all’inusuale binomio trust e condominio, che ci ha portato a scoprire quanto può essere utile questo innovativo e flessibile strumento giuridico anche per la gestione di vicende comuni e quotidiane come quelle condominiali.
In questo ultimo articolo dedicato all’argomento vedremo come è possibile utilizzare il trust per creare un fondo destinato ad uno specifico affare, tutelando i condomini adempienti e valorizzando la funzione segregativa propria dello strumento giuridico in questione.
Opere straordinarie e trust
Nei precedenti articoli abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla spiacevole situazione che si verifica ogni qualvolta l’amministratore di condominio sia costretto ad agire nei confronti di condomini morosi, circostanza che necessariamente finisce per pregiudicare quelli adempienti, e che può condurre in molti casi in Tribunale, con notevole dispendio di risorse economiche e importanti ripercussioni sulla civile convivenza condominiale.
In uno dei precedenti scritti, si è evidenziata l’opportunità di istituire un trust di garanzia che possa tutelare il condominio di fronte ad impreviste insolvenze o semplici carenze di liquidità.
Nel caso invece del trust creato per interventi straordinari che, prima o poi, si renderanno necessari, la finalità è parzialmente diversa. Utilizzando questo strumento avremo la possibilità di disporre di un fondo vincolato e segregato, destinato ad uno specifico affare: le spese condominiali straordinarie e impreviste.
In questo modo, come sempre avviene con il trust, diversamente dalla disponibilità di risorse non vincolate, che potrebbero invece essere utilizzate dall’amministratore per svariati scopi, otterremo l’impossibilità giuridica e pratica di distrarre il fondo dalle finalità per le quali è stato istituito, vale a dire la destinazione per interventi condominiali straordinari. Di conseguenza, i condomini adempienti potranno dormire sonni tranquilli, non dovendo sostenere oneri ulteriori per far fronte a queste spese, poiché avranno già adempiuto alle stesse attraverso l’istituzione del suddetto vincolo.
Sempre a fini di salvaguardia, nel rispetto delle finalità e dei vincoli del trust in questione, si potrà prevedere la figura del guardiano, facente capo ad alcuni condomini ovvero al direttore dei lavori che sia stato incaricato per uno specifico appalto di manutenzione straordinaria, il quale consentirà di vincolare la corresponsione delle somme dovute all’impresa appaltatrice alla verifica del completamento degli stati di avanzamento previamente contrattualizzati.
La stessa impresa appaltatrice si sentirà ulteriormente garantita dalla presenza di un trust di questo tipo, in quanto, anche in caso di controversia, saprà fin da subito di non dover agire nei confronti dei singoli condomini e dei loro patrimoni personali, visto che le proprie pretese, se riconosciute legittime, potranno essere fatte valere direttamente sul fondo in trust.
Nel caso ipotizzato, il trust, ovviamente con le dovute distinzioni, svolgerà una funzione simile a quella prevista dal nostro ordinamento per i patrimoni destinati a specifici affari in ambito societario.
La domanda che ci si potrebbe porre, vista la destinazione di un trust di tal fatta, è la seguente: che cosa accade alle somme così destinate nel caso non si manifesti, in tempi brevi, alcuna necessità di intervento “straordinario”, sia in relazione alle somme che costituiscono il fondo, sia in relazione al mancato verificarsi dell’evento per cui si è istituito il trust?
In entrambi i casi la soluzione può essere semplice, già prevista al momento dell’istituzione. Affidando il trust ad un trustee professionale, i liquidi costituenti il fondo saranno impiegati in modo da ricavarne utilità fino al loro effettivo utilizzo, che potrà essere di là nel tempo; al contempo, si potrebbe prevedere lo scioglimento del trust al verificarsi di particolari ipotesi, che possono essere costituite da necessità specifiche del condominio o dei condomini che l’hanno istituito ovvero dal mancato utilizzo del fondo in trust per le finalità previste entro un limite temporale predeterminato dalle parti.
Conclusioni
Questa carrellata sul trust in materia condominiale ci ha mostrato la notevole flessibilità dello strumento giuridico in questione, capace di adattarsi davvero alle più svariate esigenze di vita quotidiana, soprattutto laddove sia necessario valorizzare l’effetto segregativo, che ne costituisce il tratto caratterizzante e in grado di esaltarne le peculiarità, aprendolo così ad utilizzi davvero ampi.
Lo “sdoganamento” del trust si può dire ormai compiuto, soprattutto in virtù della notevole apertura che la giurisprudenza italiana ha dimostrato nei suoi confronti nell’ultimo decennio, consentendone un impiego sempre più intenso in relazione a fattispecie per le quali l’ordinamento interno continua a mostrare tutti i suoi limiti.
L’unica “barriera” ancora esistente è costituita dalla “meritevolezza degli interessi” che il trust non può sacrificare e su cui l’ordinamento giuridico e la giurisprudenza costante non sembrano essere disposti a transigere.
Fonte : CondominioWeb.com
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