Secondo quanto precisa il Mise, il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (Ape) va redatto attenendosi al Dpr 59/2009 e alle norme UNI e CTI.
Con una circolare apposita, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che, in attesa della definitiva messa a punto della nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), deve essere redatto secondo il Dpr 59/2009.
Le precisazioni, contenute nella circolare 25 giugno 2013, si sono rese necessarie dopo che anche gli organi di stampa hanno sollevato una serie di dubbi sulla normativa tecnica da applicare per redigere l’attestato.
Il Dl 4 giugno 2013, n. 63 (in vigore dal 6 giugno scorso), infatti, sopprime l’Ace e lo sostituisce con l’Ape, per adeguarsi ai criteri previsti dalla Direttiva CEE 19/05/2010 n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (“Edifici a energia quasi zero”).
Le precisazioni, contenute nella circolare 25 giugno 2013, si sono rese necessarie dopo che anche gli organi di stampa hanno sollevato una serie di dubbi sulla normativa tecnica da applicare per redigere l’attestato.
Il Dl 4 giugno 2013, n. 63 (in vigore dal 6 giugno scorso), infatti, sopprime l’Ace e lo sostituisce con l’Ape, per adeguarsi ai criteri previsti dalla Direttiva CEE 19/05/2010 n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (“Edifici a energia quasi zero”).
“L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 – si legge nella Circolare – dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE”.
Pertanto, il Ministero chiarisce che si tratta di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore e che, fin tanto che questa non sarà stabilita, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (contenute all’articolo 9 del DL 63/2003) fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Aggiunge poi il Mise che solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 citato sopra, sarà abrogato il DPR 59/2009, allo scopo dinon creare vuoti normativi e di continuare a basarsi su una norma e su una metodologia che dovrebbero essere già sufficientemente consolidate, poiché in vigore da alcuni anni.
Aggiunge poi il Mise che solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 citato sopra, sarà abrogato il DPR 59/2009, allo scopo dinon creare vuoti normativi e di continuare a basarsi su una norma e su una metodologia che dovrebbero essere già sufficientemente consolidate, poiché in vigore da alcuni anni.
Gli interessati, dunque, avranno ottemperato agli obblighi previsti dal Dl 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo stabilite dal DPR 59/2009.
Nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, si continua invece ad applicare la normativa regionale in materia.
Fonte : Attico.it
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