giovedì 4 luglio 2013

Certificatori energetici, l'attestato cambia nome


Certificatori energetici, l'attestato cambia nome


di Michela Finizio
La certificazione energetica degli edifici cambia solo di nome, ma non di fatto. In attesa dei nuovi decreti del ministero dello Sviluppo economico, che dovranno definire differenti procedure di calcolo, per il momento l'Attestato di certificazione energetica (Ace) diventa Attestato di prestazione energetica (Ape), ma viene elaborato con le stesse procedure di prima.


Il Dl 63/2013 (che ha modificato il decreto 192/2005 in recepimento della direttiva europea 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia) all'articolo 4 dispone che la metodologia di calcolo del nuovo Ape dovrà essere ri-definita con uno o più decreti dal ministero (la strada dell'urgenza propria del decreto legge impedisce di poter inserire norme operative e tecniche, che vanno così demandate ad un apposito provvedimento).
A fare chiarezza è stata una circolare del ministero, diffusa martedì 26 giugno, che spiega come si devono comportare i professionisti (certificatori energetici, notai, agenti immobiliari, eccetera) nella fase transitoria di applicazione del nuovo Dl 63/2013: mentre il decreto fa lo slalom tra gli emendamenti, in fase di conversione alle Camere, gli operatori hanno chiesto come attuare le nuove disposizioni in vigore dallo scorso 6 giugno, che rendono obbligatoria l'indicazione dell'Ape nei rogiti e nei contratti d'affitto, oltre che nei relativi annunci immobiliari (pena importanti sanzioni).
Fino ad allora, varranno le norme e le indicazioni operative contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n.59, contenente le modalità riconducibili alla direttiva 2002/91/CE, cioè quelle già in vigore. Gli uffici del ministero fanno sapere che è una questione di mesi, entro la fine dell'anno verranno approvati i nuovi decreti e le nuove regole.
Nel frattempo basta ribattezzare il documento (da Ace ad Ape), come richiesto dagli standard internazionali che ovunque parlano di "prestazione" degli edifici. Nessun vuoto normativo, dunque: il Dpr 59/2009 verrà abrogato solamente con l'entrata in vigore dei nuovi decreti e fino ad allora i professionisti potranno utilizzarlo come testo riferimento, per il calcolo dei parametri. Tranne in quelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative, dove bisognerà continuare a perseguire le leggi regionali fino a nuove indicazioni.
É proprio il ruolo delle Regioni a rendere scettici i certificatori energetici, che fino ad oggi hanno dovuto "saltare" da una norma all'altra sul territorio nazionale. I tecnici del ministero continuano a sottolineare la volontà di uniformare le indicazioni operative, ma bisognerà scontrarsi con la «clausola di cedevolezza» che concede alle Regioni di esprimersi: qualora provvedano con proprie norme attuative al recepimento della direttiva europea, l'atto normativo statale cessa di avere efficacia. «Si dovranno comunque adeguare alle nuove procedure di calcolo», ricordano da Roma.
Il ministero dello Sviluppo economico era già al lavoro da alcuni mesi sul tema, per recepire la direttiva europea. «Siamo ad uno stadio piuttosto avanzato. I tempi dipendono dalle priorità che ci darà il governo», fanno sapere. In ballo, però, ci sono gli emendamenti in corso al Dl 63/2013 e il confronto con gli altri dicasteri e la Conferenza unificata delle Regioni, che dovranno lavorare insieme al Mse.
La novità principale, in linea con le richieste dell'Unione europea, è che le future procedure di calcolo dell'Ape dovranno tenere conto di nuovi parametri: mentre il vecchio Ace tiene conto solo delle prestazioni per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria, l'Ape dovrà occuparsi anche di climatizzazione estiva, ventilazione e – per il terziario – di illuminazione.
L'Ape dovrà comprendere: la prestazione energetica globale; la classe energetica; i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le raccomandazioni per migliorare la performance, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica. Insomma, un documento più complesso che, da quanto si apprende dai tecnici del Mse, avrà anche un nuovo formato grafico più divulgativo, capace di mettere in evidenza informazioni aggiuntive che prima non c'erano, valorizzando meglio alcuni dati.
Il Comitato Termotecnico italiano conferma che l'approvazione del decreto inizialmente aveva creato un po' di dubbi sulla sua applicazione operativa. «Sembrava quasi che di colpo si dovessero considerare i nuovi parametri». Ma la circolare ha fatto chiarezza e per il momento si aspettano i decreti attuativi. «Con l'attuale normativa tecnica siamo già in grado di misurare la climatizzazione estiva – commenta il Cti – ma serve un intervento legislativo che fissi nuovi limiti di riferimento per la classificazione energetica, che ne tengano conto».
Fonte : Casa24Plus
04.07.2013

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