mercoledì 8 gennaio 2014

Danni da infiltrazioni addebitabili alla esecuzione non a regola d'arte della veranda. Paga il proprietario o il condominio?

Danni da infiltrazioni addebitabili alla esecuzione non a regola d'arte della veranda. Paga il proprietario o il condominio?

01/02/2013
Cass., sez. III Civile, sentenza del 28/01/2013, n. 1883


Paga il proprietario i danni causati all'appartamento sottostante se le infiltrazioni, non dovute a difetto di manutenzione addebitabile al condominio, provengono dalla sua veranda realizzata abusivamente e non correttamente. 
 
Si legge nella sentenza:
 
In perfetta adesione alle risultanze processuali, il giudice a quo ha posto in rilievo:
a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di. fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del R. ; 
 
b) le conclusioni del CTU erano suffragate da un' ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti ed in particolare dal fatto che le infiltrazioni si verificavano solo durante le precipitazioni, meteorologiche ed i raccordi tra la superficie di impermeabilizzazione ed i tubi discendenti non erano stati eseguiti a regola d'arte, con una soluzione di continuità tra l'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il perimetro verticale della veranda; c) la CTU individuò "con sicurezza" una delle cause nel sistema ideato per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura in veranda (p.12-13 sentenza impugnata). Questa attenzione puntuale ai dati di fatto rilevati dalla CTU evidenziano di per sé la logica deduzione che le infiltrazioni non erano dovute1 a difetto di manutenzione addebitabile al condominio.
 
Andava, quindi, esclusa ogni responsabilità del condominio, anche perché - ed è circostanza dirimente - non contrastata nemmeno dalla censura, che allorché il R. diede esecuzione all'ordinanza cautelare, il problema ebbe a cessar (p.14 sentenza impugnata).
 
Ne consegue che tutto il contenuto della doglianza, che, come si evince, dalla sua formulazione, si ancora all'argomentazione del primo giudice (p. 13 - 15 ricorso) per giungere a ritenere responsabile il Condominio, con il conforto di decisioni di questa Corte, non coglie la ratio decidendi e rispetto ad essa si configura eccentrico. Infatti, dalla scrupolosa CTU e dalla ordinanza cautelare eseguita dal R. , il giudice a quo ha escluso e non poteva fare diversamente ogni responsabilità del condominio.
 
In altri termini, non sono risultati elementi tali da ritenere applicabili gli artt. 1026, 2697, 2051 c.c., in quanto la origine delle infiltrazioni è risultata addebitabile alla esecuzione non a regola d'arte della veranda, mentre è emerso che il condominio non aveva effettuato, a seguito della citata transazione, lavori di manutenzione a suo carico che avrebbero potuto determinare il fatto dannoso.
 
Né, quindi, si può parlare di vizio di motivazione, così come dedotto.
 
4. - Di qui, l'assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 269, 99, 112 c.p.c. e 1665 e 1667 e segg., 2043 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), con il quale il ricorrente si duole del fatto che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe respinto la sua domanda di garanzia nei confronti della società appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, per la semplice considerazione che nessun vizio in quella esecuzione è stato accertato che determinasse le infiltrazioni, che, invece, sono state attribuite alla non perfetta installazione della abusiva veranda e alla mancanza di raccordo della impermeabilizzazione stessa tra la veranda, installando la quale era onere del R. assicurarsi il perfetto raccordo con il terrazzo (p. 12 sentenza impugnata).
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Fonte : condominioweb.com

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