giovedì 16 gennaio 2014

Il condomino diversamente abile ha sempre il diritto a parcheggiare sotto casa, anche se non è uno spazio riservato, oppure rischia la sanzione per parcheggio in divieto di sosta?

Il condomino diversamente abile ha sempre il diritto a parcheggiare sotto casa, anche se non è uno spazio riservato, oppure rischia la sanzione per parcheggio in divieto di sosta?

16/01/2014
Dott. Emanuele Mascolo


Il diritto al posto macchina sotto casa del condomino diversamente abile, dipende dal tipo e dal grado di invalidità che gli viene attribuito. Il caso ha interessato la Corte di Cassazione che con Ordinanza del 9 gennaio 2014, n. 258, ha rigettato il ricorso di un invalido al 100%, che invocava a sostegno della propria tesi, l'articolo 188 del Codice Della Strada e il D.P.R. n. 503/1996, articolo 11.
 
Il quadro normativo. L'articolo 188 del Codice Della Strada, ai commi 1 e 2, prevede che: "per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate", mentre al comma 5 "chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168."
 
I titolari del contrassegno invalidi, come la Giurisprudenza ha affermato nel 2012, " possono sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate" (Cassazione Sezione II civile. 11 gennaio 2012, n. 168.)
 
Nel caso di cui ci stiamo occupando, invece, l'invalido parcheggiava la propria auto sotto casa e non nell'apposito spazio riservato dal comune, perciò ha collezionato reiterate sanzioni amministrative per divieto di sosta.
 
L'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 503/1996 prevede che "alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta."
Il caso analizzato. Il soggetto invalido, nel nostro caso, ha impugnato le sanzioni amministrtive per divieto di sosta comminategli, ricorrendo al Giudice Di Pace, che ha accolto la tesi difensiva, cioè, il " quasi obbligo" di infrangere il Codice Della Strada, "poichè i posti auto riservati ai diversamente abili si trovavano a grande distanza dall'abitazione, pertanto,la vettura, anche se, formalmente, era in divieto di sosta, in sostanza, non arrecava alcun intralcio alla circolazione."
 
Ma il Tribunale e la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 9 gennaio 2014, n. 258, hanno sovvertito tale ragionamento.
 
La decisione. La Cassazione in particolare, ha ritenuto che l'essere in possesso del contrassegno, che ricordiamo – viene rilasciato dal Sindaco del Comune, previa istruttoria tecnica – come bene ha fatto la Corte di Cassazione a precisare nell'Ordinanza,  non leggittima il titolare a parcheggiare ovunque, anzi, se nei pressi della sua abitazione, "vi sono degli appositi spazi dedicati alla sosta per i portatori di inabilità, appare evidente che questo stato dei luoghi legittima l'uso del potere discrezionale del Sindaco di limitare l'autorizzazione in deroga ai casi in cui non sia stata predisposta alcuna possibilità di accesso o di sosta facilitati per le persone diversamente abili e soprattutto non legittima il superamento dell'interdizione assoluta alla sosta vigente in loco."
 
Riguardo al concetto di " intralcio del traffico" la Suprema Cotre spiega: "che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche come nel concreto l'autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo: se dunque vi sia - come appare esservi stato nella fattispecie - un divieto permanente alla sosta, questo stava a significare che in quello spazio l'autorità amministrativa riteneva - in rerum natura si vorrebbe dire - esistente una situazione di potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione voleva eliminare: non ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa - che tende a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di comportamento - seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al pubblico transito."
 
Fatto sta, che sulla questione c'è ancora una cosa da sapere: il contrassegno di cui il soggetto era titolare e grazie al quale pretendeva di parcheggiare l'auto sotto casa pur non avendone l'autorizzazione, era scaduto, poichè aveva efficacia da novembre 2005 a maggio 2006.
 
Ergo, il diversamente abile, avrebbe anche perso la titolarità di parcheggiare negli appositi spazi e, anche volendo essere tolleranti e buonisti, il contrassegno logicamemnte, non autorizza il titolare alla sosta selvaggia. Sul punto, la Corte di Cassazione così motiva: " pur dunque se si fosse attribuita l'efficacia - qui negata - al rilascio del c.d. titolo abilitativo, tuttavia l'esercizio delle condotte di guida in deroga alle prescrizioni del codice della strada avrebbe dovuto rispettare i limiti - in questo caso: temporali- contenuti nel provvedimento autorizzativo, da considerarsi coessenziali al diritto che essi garantivano."
 
Alcune precisazioni in merito al contrassegno.Riguardo al contrassegno, va detto, che il Sindaco lo rilascia, ovviamente previo accertamento medico ed ha validità su tutto il territorio nazionale, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 188 del Codice Della Strada e dell'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione al Codice Della Strada.
 
In conclusione, per completezza espositiva, ricordiamo le modifiche normative a proposito del formato del contrassegno.
 
Con D.P.R., del 30 luglio 2012, n. 151 è stato introdotto il contrassegno unificato disabili europeo, - la cui sigla è  C.U.D.E. - pertanto,  il soggetto diversamente abile potrà veder riconosciuti i propri diritti anche nel territorio europeo.
 
Il nuovo formato è rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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