giovedì 16 gennaio 2014

Ricorso per decreto ingiuntivo contro il condomino moroso: quali documenti allegare affinché la richiesta sia accolta?

Ricorso per decreto ingiuntivo contro il condomino moroso: quali documenti allegare affinché la richiesta sia accolta?

16/01/2014
di Alessandro Gallucci


Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]
 
Questo il contenuto del primo comma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
 
Il decreto ingiuntivo è un particolare provvedimento giudiziale che consente l’emissione di un ordine di pagamento senza necessità di un preventivo contradditorio con il debitore. In gergo tecnico si parla di provvedimento inaudita altera parte.
 
In sostanza per arrivare ad ottenere l’emissione di un simile provvedimento è necessario che il credito per il quale si agisce sia:
 
certo, vale a dire non in contestazione;
liquido, ossia determinato o facilmente determinabile nel suo ammontare;
esigibile, cioè scaduto.

 
Se, poi, il credito è fondato su particolari documenti è possibile concederne la provvisoria esecuzione.
 
E’ il caso di crediti fondati su assegni, fatture e cambiali e, nel caso del condominio, di crediti approvati dall’assemblea.
 
Si badi, non basta che il credito sia approvato dall’assemblea: per ottenere la provvisoria esecutività è anche indispensabile che esso sia stato ripartito tra tutti i condomini in ragione del criterio utilizzabile rispetto al caso specifico.
 
Solitamente i decreti ingiuntivi si fondano sul rendiconto consuntivo di spesa che l’amministratore è tenuto a presentare all’assemblea ogni anno entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
 
Attenzione: come ha chiarito la Cassazione, è principio basilare di normale gestione del condominio  quello che consente “all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato” (Cass. 29 settembre 2008 n. 24299).
 
In questo contesto, inoltre, è utile ricordare che se si rende necessario chiedere l’emissione di un decreto, l’amministratore potrà farlo personalmente, ossia senza l’assistenza di un legale, in due casi:
 
in ogni caso se l’amministratore è anche avvocato (art. 86 c.p.c.);
per importi fino ad € 1.000,00 se non lo è (art. 82 c.p.c.).

 
Solamente se l’amministratore è anche avvocato, alla condanna al pagamento della così detta sorte capitale potrà seguire la condanna al pagamento delle competenze legali (cfr. Cass. 9 luglio 2004 n. 12680). Negli altri casi il mandatario della compagine avrà esclusivamente diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.
 
In questo contesto è utile comprendere quali debbano essere i documenti da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo per non correre inutili rischi di respingimento della domanda giudiziale.
 
Essi sono:
 
rendiconto (o preventivo) e piano di ripartizione del medesimo;
verbale di approvazione dei documenti di cui al punto a) e relativa prova di comunicazione al debitore;
sollecito di pagamento effettuato dall’amministratore, dall’avvocato e/o da entrambi (teoricamente non è obbligatorio se l’assemblea non ha previsto un termine per il pagamento, in tal caso, infatti, il credito è immediatamente esigibile).

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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