giovedì 9 gennaio 2014

Impianti fotovoltaici, dalle Entrate chiarimenti su fisco e catasto

Impianti fotovoltaici, dalle Entrate chiarimenti su fisco e catasto

Particolare attenzione è dedicata al trattamento tributario delle tariffe incentivanti assegnate dal quinto Conto Energia


27/12/2013 - Con la Circolare 36/E del 19 dicembre 2013, l’Agenzia del Territorio fa il punto sugli impianti per la produzione di energia fotovoltaica e, in particolare, sulle conseguenze in materia catastale e tributaria, a seconda della loro  qualificazione come beni mobili o immobili.
Impianti fotovoltaici, dalle Entrate chiarimenti su fisco e catasto

Per quanto riguarda i profili catastali, la Circolare evidenzia come, ai fini del censimento in catasto, non conta soltanto la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la possibilità di posizionarle in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento.

Il requisito dell’amovibilità ai fini della qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili è invece essenziale dalpunto di vista fiscale. Tale diversa impostazione ha reso opportuno un intervento per dirimere le incertezze degli operatori.

L’Agenzia illustra il trattamento ai fini catastali e fiscali degli immobili che ospitano le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici, considerati ‘opifici’ categoria ‘D/1’; degli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi e di quelli acquistati in leasing.

Viene poi spiegata la disciplina dello scorporo del valore del terreno ai fini dell’ammortamento, il diritto di superficiesu terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici e le norme per  la locazione di terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’ultimo capitolo è dedicato al trattamento fiscale degli impianti incentivati dal quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012), in base al quale ai produttori di energia fotovoltaica sono corrisposti due diversi incentivi: tariffa premio e tariffa omnicomprensiva, erogati, rispettivamente, in relazione all’energia prodotta e autoconsumata e all’energia prodotta e immessa in rete.

Si chiarisce che la tariffa premio è un contributo a fondo perduto, esclusa dal campo di applicazione Iva e imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap (se percepita nell’ambito di un’attività commerciale), mentre la tariffa omnicomprensiva si configura come corrispettivo e, pertanto, se erogata a un soggetto che svolge attività commerciale o di lavoro autonomo, è rilevante ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap.
FONTE : EDILPORTALE.COM

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